Estinzione delle società. Sorte di beni, debiti e crediti

La società si estingue ma i beni non scompaiono!

Quando una società si estingue i beni e i crediti residui si trasferiscono ai suoi soci (che ne sono gli “eredi”).

I soci rispondono poi dei debiti della società nei limiti del valore di quanto loro assegnato, a meno che non fossero soci illimitatamente responsabili (in questo caso rispondono ancora dei debiti della società con tutto il loro patrimonio).

Questa è in sintesi la soluzione data alla giurisprudenza a un problema che tanti si pongono quando è necessario chiudere una società che ha però ancora un patrimonio.

Può succedere, per esempio, che l’attività aziendale sia esaurita da tempo ma che resti da vendere il complesso dell’officina e degli uffici che servivano per l’attività operativa o che si voglia evitare di mantenere una società attiva (con relativi costi di gestione) semplicemente perché c’è ancora da recuperare un grosso credito.

In tutti questi casi si pone il problema affrontato in questo post.

Modello di informativa privacy

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Se Lei ci darà uno specifico consenso in proposito utilizzeremo il Suo indirizzo di posta elettronica anche per inviarLe periodicamente un’informativa sulla nostra attività e per proporle, di tanto in tanto, promozioni e offerte speciali.

Non useremo mai i suoi dati per la cosiddetta “profilazione” e/o per processi automatici di decisione che la riguardano (in altre parole non ci saranno delle procedure automatiche per decidere sui rapporti con Lei).

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Appalto: “sorprese” e aumento dei costi.

Cosa succede se dopo la firma del contratto di appalto aumentano o diminuiscono i prezzi dei materiali e della manodopera? E se l’opera o il servizio appaltati si rivelano molto più difficili da eseguire di quanto poteva essere previsto?

La questione è molto delicata.

Da una parte c’è da tutelare l’interesse del committente che legittimamente non vuole sorprese e, quindi, pretende un quadro preciso è sicuro degli oneri da affrontare.

Dall’altra parte c’è da considerare l’interesse dell’appaltatore, che teme rincari dei costi e teme di trovare a sua volta delle sorprese … dal suo punto di vista, come quelle di carattere geologico,  archeologico,  ambientale o di altra natura (si pensi ai molti casi in cui un’opera deve essere sospesa e poi modificata per il rinvenimento di antichi reperti o perché durante gli scavi il terreno  rivela imprevedibili caratteristiche  o si pensi alla necessità di bonificare siti che si rivelino contaminati da inquinanti).

Il prezzo dell’appalto.

Il prezzo è un elemento fondamentale dell’appalto.

Questo post è dedicato al tema del prezzo dell’appalto e propone un commento alle principali clausole in materia di prezzo (prezzo a misura, a forfait, a cost plus, ecc.) e alle principali problematiche relative.

Il tema è importante data l’attuale complessità del mercato delle costruzioni e delle opere civili in generale, caratterizzato da importanti evoluzioni tecnologiche e dall’emergere di problematiche come l’attenzione all’ambiente, il contenimento dei tempi di realizzazione, il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nelle opere appaltate, ecc.

A dimostrazione dell’importanza della questione del prezzo va ricordato che sulla stessa vi sono moltissime liti, che, a volte, durano anni e che potrebbero essere evitate se i contratti di appalto fossero bene impostati.

Che tipi di fideiussione esistono? Come liberare il fideiussore?

La fideiussione assicura al creditore il pagamento.

I soci delle piccole società italiane molto di frequente rilasciano fideiussioni per i debiti della società.

Le fideiussioni sono di solito in favore di Banche, società di leasing o altri finanziatori.

Talvolta anche importanti fornitori o partner d’affari richiedono e ottengono dai soci una fideiussione.

Per la definizione di fideiussione si rinvia al glossario.

Qui basti ricordare che la fideiussione è l’impegno di un soggetto, detto fideiussore, di pagare a un creditore la somma dovuta al secondo da un altro soggetto, definito “debitore principale” (ovviamente se e in quanto tale somma sia da pagarsi, salvo quanto si dirà in seguito sulla garanzia “autonoma”).

Le fideiussioni sono alla base di migliaia di cause e di molti di contenziosi che non approdano in Tribunale (per esempio perché sono risolti con una conciliazione  o perché il fideiussore paga dopo un primo tentativo di resistenza).

I contenziosi derivano dalle eccezioni dei fideiussori, che ritengono di non essere tenuti a pagare quanto richiesto dal creditore garantito.

Molte cause potrebbero essere evitate se ci fosse maggiore chiarezza in ordine alla portata dell’impegno assunto con una fideiussione e in ordine alla possibilità di liberarsi da tale impegno prima che il debitore principale divenga insolvente.

I diversi tipi di fideiussione e le loro implicazioni.

La prassi conosce molti tipi di fideiussione e le sentenze dei Tribunali ne sono una dimostrazione.

Solo per fermarci ai tipi più diffusi vanno ricordate: la fideiussione specifica, la fideiussione omnibus, la fideiussione di durata limitata, la fideiussione a tempo indeterminato, la fideiussione “autonoma” (spesso definita semplicemente garanzia autonoma o – alla tedesca – Garantievertrag).

La fideiussione specifica è riferita un particolare debito del debitore principale, per esempio derivante da un mutuo. Questa fideiussione è ovviamente legata alle vicende del debito principale che segue puntualmente. Spesso, quando si tratta di mutuo pluriennale il fideiussore finisce con il dimenticare il proprio impegno, per poi doverselo… ricordare quando il debitore principale cessa (per insolvenza, morte o altra causa) i pagamenti.

 

La fideiussione omnibus è normalmente prestata in favore di una Banca ed è l’impegno del fideiussore a pagare fino a un certo “tetto” di importo ogni e qualsiasi futuro debito del debitore principale nei confronti della Banca medesima. Di solito è formulata come segue:

Con la sottoscrizione della seguente garanzia il fideiussore garantisce, fino alla concorrenza  di … l’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale (suoi successori o aventi causa) verso la Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura (aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documentari, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi, ecc. ), operazioni già consentite o che venissero in seguito consentite, al predetto debitore o a chi vi fosse subentrato

Quella omnibus è la fideiussione nella quale sono maggiori i rischi per il fideiussore, data la difficoltà di prevedere a priori quali potranno essere i futuri impegni del debitore garantito e dato che il “tetto” della fideiussione si rivela spesso meno difficile da raggiungere di quanto si poteva pensare (spesso i fideiussori confidano che il debitore principale non aumenterà effettivamente l’esposizione verso la Banca fino al limite della fideiussione, mentre poi questo accade).

La fideiussione a tempo determinato ha una precisa scadenza: spesso è per esempio rilasciata per garantire i debiti di un’impresa nella fase iniziale dell’attività e per il tempo necessario a far sì che l’impresa acquisti una solidità patrimoniale tale da meritarle la fiducia dei finanziatori.

La fideiussione a tempo indeterminato non ha un limite temporale di durata: di solito tutte le fideiussioni omnibus sono di questo tipo.

La fideiussione “autonoma” (caratterizzata dall’impegno di pagare “senza eccezioni” e “a prima domanda”, “a semplice richiesta o “senza eccezioni” o formula simile) è un contratto autonomo di garanzia svincolato dal rapporto principale garantito. Quando è rilasciata tale garanzia, al fideiussore è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni in merito all’adempimento dell’obbligazione del soggetto garantito, in modo che tale soggetto ha la massima sicurezza di ottenere il pagamento da parte del fideiussore nonostante le contestazioni del debitore principaleo. Ovviamente questo è un tipo di garanzia dal quale derivano molti contenziosi e, prima di tutto, contenziosi relativi alla effettiva qualificazione della garanzia (per una recente sentenza del Tribunale di Roma, per esempio, la sola previsione di pagamento “a prima richiesta” senza altra specificazione non vale a qualificare la garanzia come “autonoma”.

Come liberarsi dalla fideiussione con una dichiarazione

 

Spesso si ignora la possibilità di liberarsi dalla fideiussione con una semplice dichiarazione del fideiussore, con la quale si esprime la volontà di revocare l’impegno assunto.

Se la fideiussione è a tempo determinato l’impegno di garanzia deve essere rispettato sino al termine di efficacia dello stesso. In molti casi, però, il modulo di fideiussione prevede esplicitamente la possibilità di revoca anticipata, possibilità che deve essere sfruttata nei limiti contenuti dalle clausole della fideiussione stessa.

La situazione è molto più agevole per la fideiussione a tempo indeterminato, dato il costante orientamento della giurisprudenza per il quale questo impegno può essere sempre e in ogni tempo revocato alla luce del principio per cui nel nostro sistema è sempre ammesso il recesso dai vicoli a tempo indeterminato, pur in mancanza di clausola o di previsione legislativa ( ciò sul presupposto che “contrasti con la concezione del nostro sistema positivo un vincolo obbligatorio destinato a durare all’infinito, senza che sia consentita al debitore la facoltà di liberarsene”: così ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione del  30 luglio 1984, n. 4530).

Come liberarsi “automaticamente” dalla fideiussione.

Come si è detto sopra, spesso la fideiussione è escussa a grande distanza di tempo dal momento in cui è stata prestata

Questa circostanza è critica per la fideiussione omnibus, dato che il fideiussore non è in grado di prevedere a priori la natura e l’entità dei debiti per i quali presta questo genere di garanzia.

In questa situazione è da considerare l’articolo 1956 del codice civile, norma per la quale “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.

Questa norma è diretta ad assicurare un rapporto equilibrato tra le parti: il fideiussore omnibus non è sempre in grado di rendersi conto della situazione del debitore principale ed è quindi giusto proteggerlo con una regola che lo protegga contro abusi del creditore, il quale, proprio perché esiste la fideiussione, potrebbe essere indotto a concedere credito al debitore principale nonostante il peggioramento della situazione del medesimo.

Normalmente si presenta una situazione del genere.

Nasce un rapporto di conto corrente con affidamento e un socio della società (o un parente di un socio) presta fideiussione omnibus, per poi estraniarsi dalla vita della società.

I rapporti bancari proseguono e dall’esame degli estratti conto e dei bilanci della debitrice principale si evince che:

  • in un primo periodo le relazioni bancarie sono regolari e la situazione del debitore principale è solida.
  • nel tempo, tuttavia, la situazione peggiora ma la Banca continua a erogare credito o addirittura consente sconfinamenti dall’affidamento, confidando nella fideiussione omnibus.

In casi come questo è possibile invocare la norma dell’articolo 1956 del codice civile e pertanto eccepire alla Banca la liberazione del fideiussore dall’impegno di garanzia.

I soci sono prigionieri della società?

Spesso la società è una prigione. ..

Quali che siano le motivazioni della scelta (pensionamento, volontà di disinvestimento, conflitto con gli altri soci) cedere la partecipazione una piccola società non è facile.

I soci delle piccole società italiane spesso non si rendono conto di essere prigionieri della “loro” società, ossia di avere scarse o nulle possibilità di cedere la propria partecipazione sociale (questo è uno dei tanti esempi della diffusa mancanza della c.d. legal awareness nel mondo delle imprese).

Da una prigione non si può uscire perché ci sono sbarre, cancelli e mura con guardie armate.

In una società non c’è nulla di tutto questo, ma ci sono comunque solidi ostacoli all’uscita dei soci.

Perché certi contratti devono avere due firme?

Spesso si trascurano le formalità contrattuali…

Gli uffici legali delle imprese (se ci sono) o (più spesso) gli impiegati commerciali talvolta non sanno quante firme devono essere poste in calce ai contratti e si arrangiano come possono, talvolta facendo sottoscrivere per prudenza due volte tutte le clausole o altrimenti “accontentandosi” di una sola firma.

Qualsiasi contratto, è ovvio, deve essere regolarmente sottoscritto dai contraenti e quando i contraenti sono costituiti da una società o da altro Ente da un legale rappresentante dotato del potere di firmare l’accordo, altrimenti del tutto inefficace.

La legge, però, distingue tra contratti stipulati all’esito di una trattativa e contratti imposti da una parte all’altra, ossia contratti c.d. “di adesione”.

L’articolo 1341 del codice civile, però, prevede che non sono “efficaci”, ossia non possono essere opposte alla controparte determinate clausole predisposte da un contraente e considerate “vessatorie” dalle legge.

Come si esce da una società?

Il problema dei soci è il disinvestimento.

Chi è socio di una società deve conoscere bene gli strumenti per uscirne e liquidare la propria partecipazione.

Uscire da una società quotata o da una non quotata con mercato “liquido” delle partecipazioni (sono poche…) è abbastanza semplice: basta cedere la partecipazione, con il solo rischio legato all’andamento dei prezzi di mercato.

Uscire da una società non quotata o comunque da una società PMI senza mercato delle partecipazioni è piuttosto complesso.

Conviene quindi conoscere bene gli strumenti offerti dalla legge per l’uscita da una società.

Appalto: come spendere di meno.

Il contenzioso sugli appalti è vastissimo

Il contenzioso in materia di appalti è enorme.
Spesso sembra che durante o alla fine dei lavori la parte committente e quella appaltatrice si rendano conto di avere avuto obiettivi diversi e previsioni opposte sui tempi, sui costi e talvolta addirittura sulle caratteristiche di quanto oggetto del contratto.
Spesso questo conflitto deriva da inesattezze o errori progettuali: un progetto impreciso o incompleto non ha un’interpretazione univoca.
Più spesso il conflitto deriva dalla mancata considerazione delle regole legali sull’appalto e dei loro effetti.

 

Qualche idea per garantire il credito con un bene del debitore.

I crediti d’impresa devono essere garantiti

Nei contratti di impresa, specie quelli di maggior valore, si pone sempre il problema della riscossione dei crediti.

Per abitudine delle imprese di solito si presta poca attenzione alla garanzia, che è invece molto importante soprattutto nei rapporti di lunga durata, nel corso dei quali la condizione economica del debitore può cambiare.