La fideiussione è la garanzia di pagamento del debito di un altro soggetto e può essere concessa anche all’insaputa del debitore. É regolata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile.
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa (non esistono le fideiussioni “implicite”).
La fideiussione può essere prestata anche per un debito sottoposto a condizione o futuro, ma in questo caso deve essere previsto un limite massimo all’importo garantito.
La fideiussione per obbligazione futura è molto in uso nella prassi bancaria, che vede di frequente la richiesta a parte delle Banche creditrici di una fideiussione “omnibus”, ossia estesa, cioè, a tutti i debiti del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie.
La fideiussione è “accessoria” rispetto al debito garantito, cosa che significa che:
- non è valida se non è valida l’obbligazione principale (a meno che si tratti della garanzia del debito di un incapace);
- non può eccedere il debito garantito;
- non può essere prestata a condizioni più onerose del debito garantito;
- si estende a tutti gli “accessori” del debito (interessi, spese, ecc.);
- il fideiussore può contrastare la pretesa di pagamento del creditore proponendo contro di lui tutte le eccezioni che potrebbe proporre il debitore garantito (per esempio un’eccezione relativa al fatto che la prestazione del creditore non è stata eseguita), con la sola esclusione dell’eccezione d’incapacità del debitore principale.
Per regola generale la responsabilità del fideiussore è “solidale” con quella del debitore principale.
Questo vuol dire che il creditore può chiedere indifferentemente il pagamento al proprio debitore o al suo garante, senza necessità di rivolgersi prima al debitore (il termine tecnico è “escussione”).
Le parti possono però concordare il “beneficio di preventiva escussione”.
Quando questo beneficio è concordato e il debitore è insolvente, il fideiussore può chiedere di essere “escusso” solo dopo l’escussione del garantito, ma per farlo deve indicare dei beni del debitore garantito sui quali il creditore possa soddisfarsi con un’esecuzione (art. 1944 cod. civ.)
Il fideiussore che ha pagato ha “regresso” (ossia possibilità di ottenere rimborso) contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della fideiussione.
Il diritto di regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha sopportato.
Quando esercita il regresso, il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento e se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
In relazione alla fideiussione per debito futuro va ricordata una regola molto importante contenuta nell’articolo 1956 del codice civile.
Secondo questa norma il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Sempre secondo questa norma non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
Molto importante è la previsiione dell’articolo 1956 del codice civile per la quale «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
Si tratta di una regola che riguarda soprattutto il caso del fideiussore “omnibus” che ha garantito tuti i debiti futuri di un soggetto verso una Banca.
Se risulta che l’Istituto di credito ha concesso prestiti (in senso generico) dopo il peggioramento delle condizioni del debitore senza preventivo consenso del fideiussore questo può invocare la propria liberazione.
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