Appalto: come spendere di meno.

Il contenzioso sugli appalti è vastissimo

Il contenzioso in materia di appalti è enorme.
Spesso sembra che durante o alla fine dei lavori la parte committente e quella appaltatrice si rendano conto di avere avuto obiettivi diversi e previsioni opposte sui tempi, sui costi e talvolta addirittura sulle caratteristiche di quanto oggetto del contratto.
Spesso questo conflitto deriva da inesattezze o errori progettuali: un progetto impreciso o incompleto non ha un’interpretazione univoca.
Più spesso il conflitto deriva dalla mancata considerazione delle regole legali sull’appalto e dei loro effetti.

 

L’aumento dei costi
sconvolge il budget.

La regola dell’articolo 1660 del codice civile e l’aumento dei costi.

Per regola generale (articolo 1659 del codice civile) l’appaltatore non può “apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate”.

Il committente, in linea di principio, può quindi confidare sul fatto che l’opera sarà eseguita come concordato e quindi che non ci saranno aumenti di costi.

Questo anche perché l’appaltatore deve, secondo buona fede, eseguire tutte le prestazioni necessarie per completare a regola d’arte l’opera appaltata.

Una regola poco considerata nella “progettazione legale” dei contratti di appalto è, però, quella contenuta nell’articolo 1660 del codice civile che può portare l’appaltatore a prestazioni maggiori di quelle previste il committente a spendere più di quanto avesse calcolato.

La norma è riferita al caso delle variazioni del progetto rese necessarie dalla necessità di realizzare l’opera a regola d’arte.

 

Le varianti sono al centro dei contrasti nell’appalto

Le conseguenze dell’articolo 1660 cod. civ.

Si pensi al caso del ritrovamento del nuovo di lavori di imprevisti geologici o edilizi o si pensi a quando nuove regole costruttive entrano in vigore dopo l’inizio dei lavori o all’ipotesi, non infrequente, in cui un progetto apparentemente completo e realizzabile s rivedi alla prova dei fatti inattuabile nonostante i doverosi controlli dell’appaltatore al momento la conclusione del contratto.
Per quest’ipotesi l’articolo 1660 del codice civile stabilisce che l’appaltatore è comunque tenuto a eseguire le opere aggiuntive necessarie purché non superino il sesto del valore dell’opera ed entro il limite del sesto non ha diritto a un compenso aggiuntivo.
Se il sesto è superato l’appaltatore può recedere dal contratto ovvero ottenere un’equa indennità determinata di comune accordo fra le parti oppure dal Giudice.

Per il calcolo del sesto (20% dell’importo dei lavori) si deve considerarel’importo dell’appalto, formato dalla somma del prezzo indicato nel contratto originario, degli aumenti già pattuiti per varianti e di ogni importo aggiuntivo già concordato.

Se per esempio nel contratto di appalto è pattuito il prezzo di € 1.000.000,00 e a seguito di difficoltà nell’esecuzione degli scavi è stata concordata una variante supplettiva al progetto per un importo pari a € 100.000,00 (variante, di importo inferiore al 20% dell’imp. contrattuale di € 200.000,00), il nuovo importo contrattuale a seguito della variante, sulla base del quale dovranno essere calcolati i nuovi importi ammessi per le eventuali ulteriori varianti, è pari a € 1.100.000,00.Quindi, il 20% è pari a € 220.000,00 e le ulteriori varianti potranno avere un importo complessivo pari a: € 220.000,00 – € 100.000,00 = € 120.000,00.

Le varianti necessarie impongono aumento costi

L’articolo 1660 c.c. dal punto di vista di committente e appaltatore.

Dal punto di vista del committente: se le variazioni sono di notevole entità egli può recedere dal contratto pagando però all’appaltatore un equo indennizzo per il mancato guadagno.
Dal punto di vista del committente questa norma implica il rischio di dovere, sia pure entro il limite della non notevole entità, pagare somme maggiori di quelle previste.

Questa previsione può rivelarsi particolarmente “spiacevole” quando l’appalto è stato conferito con risorse limitate calcolate nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione del progetto, senza tenere conto del rischio delle variazioni imprevedibili ma necessarie.

 Dal punto di vista dell’appaltatore la norma comporta un rischio presente in ogni contratto di appalto ossia quello di dover eseguire, fino al sesto del valore, prestazioni maggiori di quelle previste senza compenso e, oltre il sesto, di essere compensato in base al criterio della “equa indennità”, che può portara ad applicare prezzi inferiori a quelli del contratto.

 

E’ importante la sentenza 10891/17

Una sentenza recente.

Sulla questione delle variazioni necessarie qualche mese fa si è avuta una importante sentenza della Cassazione.
Si tratta della sentenza numero 10891 del 4 maggio 2017, la quale ha stabilito il principio per cui l’appaltatore può eseguire le variazioni necessarie anche senza avvertire preventivamente il committente.

Ovviamente l’appaltatore che lo fa si espone al rischio di contestazioni sulla necessità e sull’entità delle variazioni. A ben vedere, però, il rischio maggiore grava sul committente, che può, alla fine dell’opera, scoprire di aver speso di più perché costretto a pagare un compenso aggiuntivo) maturato a sua insaputa mentre l’opera veniva eseguita e determinato dal Giudice in mancanza di accordo.

A tutela di entrambe le parti è quindi opportuno inserire nei contratti di appalto una clausola che imponga stretti controlli sulle variazioni necessarie e  criteri di pagamento delle stesse e che stabilisca l’impossibilità di eseguirle senza preventivo accordo fra le parti.

 

Il prezzo a forfait
salva dalle sorprese?

L’appalto con prezzo “a forfait”

Spesso si ritiene di poter superare il problema delle variazioni “necessarie” attraverso la stipulazione di contratti di appalto con prezzo “chiuso” forfetario, nei quali il prezzo è determinato in misura complessiva per l’intera opera, sicché l’appaltatore assume su di sé il rischio della quantità di lavoro, nonché del materiali occorrenti per condurre a termine l’esecuzione dell’opera medesima

Una clausola di forfettizzazione del prezzo è, per esempio, la seguente:

Il corrispettivo per l’esecuzione dell’opera commissionata è determinato a forfait, di comune accordo tra le parti, in euro ………,00 (…………./00), con espressa esclusione di qualsiasi variazione o revisione prezzi, rinunciando infatti sin d’ora le parti a quanto previsto dall’art. 1664 del Codice civile.

Nell’appalto il prezzo può essere in parte a corpo e in parte a misura. Si possono indicare in modo specifico parti dell’opera da pagarsi a corpo e altre da pagarsi a misura.

Questo sistema è adottato di sovente per gli appalti immobiliari, ove per determinate parti dell’opera, come gli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, gli ascensori ecc, sono pattuiti singoli prezzi a corpo.

La clausola forfetaria ovviamente protegge il committente da sgradite “soprese”.

Essa, però, da sola non basta a risolvere in via definitiva il problema delle varianti “necessarie”.

Molte posizioni della giurisprudenza e della dottrina giuridica, infatti, ritengono che questa clausola sia nulla quando espone l’appaltatore al rischio di un ampliamento imprevedibile delle prestazioni dovute o quando il contratto non descrive con esattezza le prestazioni dovute dall’appaltatore, risultando così di oggetto “indeterminato”.

 

Riferimento importante: segnalo un bellissimo lavoro sull’argomento delle varianti dell’Ing. Marco Morganti, scaricabile a questo link.

 

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