Cookie: cosa sono e come funzionano

Negli ultimi anni, complici le recenti normative sulla privacy, si sente parlare sempre più spesso di cookie. In questo articolo vedremo cosa sono i cookie e come funzionano, nonché quali sono gli obblighi dei siti che ne fanno uso.

Cosa sono i cookie

I cookie sono dei piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando visiti la maggior parte dei siti. Essi possono contenere diversi tipi di informazioni utili a migliorare l’esperienza d’uso durante la navigazione. Ad esempio, su un sito che richiede la registrazione, i cookie potrebbero essere utilizzati per memorizzare il tuo nome utente, in modo che tu non debba effettuare nuovamente il login la volta successiva. Su un forum, grazie ai cookie è possibile sapere quali discussioni hai già letto e quali no. I siti multilingua potrebbero invece utilizzare i cookie per ricordarsi la tua lingua preferita, anziché proporti di selezionarla durante ogni visita.

Come funzionano i cookie

Normalmente l’installazione dei cookie avviene in automatico, senza che l’utente si accorga di nulla. I cookie vengono salvati sul browser, dove possono essere visualizzati o cancellati cercando la relativa voce nel pannello delle impostazioni. Sempre tramite le impostazioni è anche possibile disattivare i cookie (tutti o solo alcuni, come vedremo nel paragrafo successivo), anche se, così facendo, alcuni siti potrebbero non funzionare correttamente.

Tipi di cookie

I cookie possono essere categorizzati come cookie di prima parte e cookie di terze parti. I cookie di prima parte sono quelli installati direttamente dal sito che si sta visitando in quel momento. Si tratta solitamente di cookie “tecnici”, ovvero necessari al corretto funzionamento del sito, ad esempio per poter effettuare il login con il proprio account. I cookie di terze parti, invece, sono installati da servizi esterni che collaborano con il sito che si sta visitando. Il più delle volte sono considerati cookie di profilazione poiché utilizzati per memorizzare le azioni compiute dall’utente (pagine visitate, prodotti visualizzati o aggiunti al carrello, ecc.) in modo da erogare pubblicità mirata. Dal pannello delle impostazioni del tuo browser, cercando la voce cookie, puoi decidere di disattivare solo i cookie di terze parti. Continuerai a vedere comunque la pubblicità (a meno di utilizzare un blocco come AdBlock Plus o uBlock Origin), ma sarà più generica e meno in linea con le tue preferenze.

Normativa sui cookie tecnici

Il regolamento UE 2016/679, comunemente chiamato GDPR, considera i cookie come dati personali. Tutti i siti che fanno uso di cookie sono pertanto obbligati a specificare quali cookie vengono utilizzati, per quale scopo e da chi. Le informazioni sui cookie possono essere pubblicate su una pagina apposita, solitamente chiamata cookie policy, oppure nella privacy policy insieme al resto delle informazioni sui dati personali. I cookie tecnici non richiedono il consenso esplicito dell’utente: è sufficiente che sul sito sia presente l’informativa e che essa sia facilmente raggiungibile da qualsiasi pagina del sito. È importante sapere che i cookie statistici, sia di prima parte sia di terze parti, sono considerati cookie tecnici, a patto che non permettano di identificare l’utente in modo univoco. Ad esempio, un sito che utilizza Google Analytics con l’opzione di anonimizzazione dell’IP non è obbligato a richiedere il consenso prima di installarne i relativi cookie, poiché le statistiche vengono elaborate in forma anonima ed è impossibile risalire all’identità del singolo utente.

Normativa sui cookie di profilazione

Al contrario di quanto avviene con i cookie tecnici e statistici in forma anonima, i cookie di profilazione o pubblicitari e quelli di statistica in forma non anonima richiedono il consenso esplicito dell’utente. Tutti i siti che ne fanno uso devono pertanto proporre un banner o un popup che consente all’utente di scegliere se accettare o rifiutare l’installazione di questi cookie. Consenso esplicito significa che l’installazione dei cookie non può avvenire a meno che l’utente dichiari di accettarne l’uso cliccando sull’apposita voce. Questo è il motivo per cui sempre più siti visualizzano il banner dei cookie durante la prima visita. Molti lo considerano fastidioso, ma oltre a essere obbligatorio secondo il GDPR, è utile a tutti coloro che non desiderano essere tracciati per fini pubblicitari.

Curiosità: perché i cookie si chiamano cookie?

La parola cookie, che in inglese significa biscotto, deriva dal termine informatico magic cookie, che indica genericamente un pacchetto di dati scambiato tra due programmi comunicanti (nel caso dei cookie usati su Internet, i due programmi sono il sito e il browser). Si stima che il termine magic cookie sia stato utilizzato per la prima volta nel 1979, ben prima della nascita di Internet come lo conosciamo oggi, ma l’origine esatta è ancora incerta. Secondo una delle teorie più popolari il nome cookie deriverebbe da Fortune, un vecchio programma Unix che visualizzava frasi casuali simili a quelle che si trovano nei biscotti della fortuna. Il file dove erano salvate le frasi si chiamava appunto cookie.


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La penale nei contratti. Come difendersi?

Se l’inquilino non restituisce l’immobile entro il mese stabilito dovrà pagare 10.000 euro di penale …. L’impresa è tenuta a versare la somma di 100.000,00= euro se non completa il cantiere entro la fine dell’anno ...”.
Nei contratti sono molto frequenti le clausole penali, ossia i patti con i quali si prevede che la parte inadempiente è tenuta a versare all’altra parte una determinata somma di denaro (o comunque a eseguire una prestazione) a titolo di risarcimento del danno e di “punizione” privata.
Quando si firma un contratto spesso non si fa caso alla clausola relativa alla penale: alla prova dei fatti, però, la penale può rivelarsi veramente molto onerosa.
In questo post vediamo come difendersi dalla pretesa del creditore di vedere adempiuto questo tipo di clausola.

È possibile rifiutarsi di eseguire un contratto?

Nella maggior parte dei casi un contratto comporta lo scambio di prestazioni tra due o più parti.
Quasi sempre si ha una parte che deve consegnare un bene mobile o immobile o prestare un servizio e un’altra parte che deve pagare un corrispettivo in denaro.  Talvolta il corrispettivo della prestazione è costituito, in tutto o in parte, non da denaro ma da altri beni o servizi (come nel caso dei contratti di permuta immobiliare).

Il contratto ha forza di legge tra le parti che sono tenute ad adempierlo e non possono “recedere” a loro piacimento (vedasi l’articolo 1372 del codice civile), ma il codice civile (c.c.) consente di rifiutare di eseguire la prestazione contrattuale alla parte che con fondamento lamenti la circostanza che l’altra parte non ha adempiuto (o non ha integralmente e/o correttamente adempiuto) il contratto.

Overbooking, cancellazione, ritardo del volo e diritti dei passeggeri

Il Regolamento UE 261/2014  regola i diritti dei passeggeri degli aerei che … non partono

È  sempre tempo di vacanze e il blog si occupa di overbooking,(situazione in cui i posti disponibili su un aereo sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni  confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo) e cancellazione del volo.

Quando è impossibile partire per overbooking o cancellazione del volo il passeggero ha diritto a delle compensazioni in denaro e in servizi e anche ad annullare il volo senza penali.

Per i voli in partenza da un aeroporto comunitario, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera o da  un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera) i diritti del passeggero sono stabiliti dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Qui una breve scheda riassuntiva di tali diritti.

L’overbooking.

Per l’articolo 4 del Regolamento In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.

Se non ci sono volontari, per il Regolamento comunitario la compagnia aerea ha il diritto di “lasciare a terra” uno o più passeggeri contro la loro volontà.

La scelta deve ovviamente privilegiare le categorie di passeggeri più deboli, che devono essere imbarcate con priorità.

il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a

  1. a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
  2. b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
  3. c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

In aggiunta il viaggiatore ha diritto in alternativa a quanto segue:

  • rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato e se del caso a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
  • riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

In ogni caso il viaggiatore (art. 9 Regolamento) ha diritto a:

    • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
    • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
    • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Il viaggiatore ha diritto ai pasti in caso di mancato imbarco

La cancellazione del volo.

Per l’articolo 5 del Regolamento quando il volo è cancellato e … nessuno passeggero può volare il Regolamento prevede che al viaggiatore spettino diritti sostanzialmente identici a quelli previsti per il caso dell’overbooking.

Il viaggiatore ha quindi sempre diritto ai servizi (pasti, albergo, ecc.) previsti dall’articolo 9 del Regolamento e ha diritto a compensazione monetaria identica a quella prevista per l’overbooking a meno che il vettore aereo sia in grado di dimostrare che che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il vettore aereo può evitare di versare la compensazione monetaria anche quando i viaggiatori:

  • siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
  • oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure
  • oppure siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

Il ritardo del volo

Nel caso in cui il volo subisca un ritardo in partenza di almeno 2, 3 o 4 ore, il passeggero ha diritto all’assistenza come in caso di overbooking o cancellazione n base alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza chilometrica.

Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.

Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore

Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Se il ritardo supera la tre ore secondo la Corte di Giustizia Comunitaria la situazione è analoga a quella del negato imbarco e quindi deve assicurata al viaggiatore anche la compensazione pecuniaria di cui si è parlato per l’overbooking.

E il danno da vacanza rovinata?

Se l’overbooking o la cancellazione del volo dovuti a fatto doloso o colposo del vettore aereo hanno provocato al passeggero qualcosa di pù di un “semplice” fastidio, arrivando a rovinare definitivamente o ad alterare in modo significativo l’occasione di vacanza è possibile chiedere il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” come si può fare nel caso dei pacchetti turistici tutto compreso per i quali il Codice del Turismo (art. 45) prevede esplicitamente tale diritto?

La domanda è importante soprattutto per i viaggiatori “fai da te” che acquistano in autonomia il volo e non lo associano ad altri servizi turistici.

La risposta della giurisprudenza è di solito negativa (anche se esiste qualche sentenza favorevole ai viaggiatori).

Sul punto è chiarissima una recente decisione del Giudice di Pace di Bari: il danno da vacanza rovinata va configurato come un danno strettamente legato all’inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, da parte del venditore del pacchetto o dell’organizzatore del viaggio; solo questi soggetti possono essere tenuti a risarcire al consumatore-turista tale voce di danno, che trova fondamento nella normativa che disciplina la figura contrattuale in questione. Il risarcimento del danno nel caso de quo non può invece essere richiesto nei confronti del vettore aereo, che ha concluso con gli attori un contratto di trasporto aereo regolato dalla normativa speciale di settore.

Conclusione

La disciplina del Regolamento Comunitario non è semplicissima perché è minuziosa e  necessita di un certo approfondimento.

Studiandola bene, comunque, si può individuare la soluzione per il proprio caso.

I Giudici Italiani anche di recente hanno condannato una famosa compagnia low cost a pagare ai passeggeri le somme previste dal Regolamento Comunitario (qui  la notizia di cronaca di una decisione del Giudice di Pace di Brindisi del maggio 2018: la sentenza è disponibile per chi me la chiede via mail).

Qui sotto una segnalazione editoriale che può essere utile.

I

I diritti del turista e la vacanza rovinata

Arrivano le vacanze …

Da quest’anno chi ha comprato un pacchetto turistico e parte o sta per partire per una vacanza ha più tutele e può ottenere più facilmente il risarcimento del danno se qualcosa va storto.

Dal 1° luglio 2018 è in vigore anche in Italia la direttiva europea sui pacchetti turistici (la 201572302), che ha reso più forte la posizione di chi viaggia con un pacchetto turistico.

La direttiva ha modificato il Codice del Turismo (D. Lgs.) 79/2011), migliorando la protezione di chi acquista pacchetti turistici anche online.

In vista delle vacanze il blog dedica un approfondimento al tema.

Modello di informativa privacy

MODELLO INFORMAZIONE E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA CLIENTELA DI PMI

Egregio Cliente,

per rendere il servizio/vendere il prodotto che ci è stato richiesto dobbiamo trattare i suoi dati personali sia anagrafici (indirizzo fisico e di posta elettronica, residenza, codice fiscale, data di nascita, ecc.) sia finanziari (IBAN, numero di carta di credito, ecc.).

Tali dati rimarranno nei nostri archivi per un periodo di _____ anni dalla conclusione del nostro rapporto.

Qualora Lei avesse consentito all’invio di informative periodiche conserveremo i Suoi dati sino a che Lei non avrà revocato tale consenso.

Se Lei ci darà uno specifico consenso in proposito utilizzeremo il Suo indirizzo di posta elettronica anche per inviarLe periodicamente un’informativa sulla nostra attività e per proporle, di tanto in tanto, promozioni e offerte speciali.

Non useremo mai i suoi dati per la cosiddetta “profilazione” e/o per processi automatici di decisione che la riguardano (in altre parole non ci saranno delle procedure automatiche per decidere sui rapporti con Lei).

Dal punto di vista legale titolare del trattamento dei dati sarà la nostra società denominata _____________ con sede _____________________, telefono ____________________, e-mail _________________, PEC ________ .

La nostra società ha designato come responsabile del trattamento la società di consulenza informatica denominata _____________ con sede _____________________, telefono ____________________, e-mail _________________, PEC, la quale gestisce tutti i dati personali da noi raccolti.

Le potrà contattare il nostro collaboratore signor______ all’indirizzo di posta elettronica ______ o al numero di telefono _______________ per qualsiasi informazione e/o contestazione e per l’esercizio dei Suoi diritti.

I suoi dati saranno conservati in un server collocato __________ e occasionalmente in copie di sicurezza custodite in luoghi protetti. L’accesso ai dati personali sarà limitato al solo personale autorizzato.

Saranno adottate misure di accesso autenticato e i seguenti specifici strumenti di sicurezza informatica ____________

I documenti cartacei saranno conservati in luoghi con accesso ristretto al solo personale autorizzato

Per esigenze organizzative potremmo trasmettere i Suoi dati (in particolare quelli anagrafici e fiscali) ai nostri consulenti (come il commercialista) per finalità strettamente connesse agli adempimenti di legge (per esempio la registrazione delle fatture, il pagamento di ritenute d’acconto, ecc.). Le garantiamo che non effettueremo altre cessioni dei Suoi dati.

In ogni tempo Lei potrà contattare il titolare del trattamento a mezzo posta tradizionale o e-mail per avere informazioni sui Suoi dati da noi custoditi, per chiedere la correzione o la cancellazione dei dati, chiedere la limitazione all’utilizzo dei dati, chiedere di ricevere i dati che ci ha forniti in una modalità comunemente usata per la comunicazione tra le macchine, negare il consenso al trattamento dei dati per determinati scopi, revocare il consenso all’utilizzo dei Suoi dati.

Se Lei avesse concesso il consenso all’invio di informazioni e offerte potrà in ogni tempo revocare questo consenso.

Lei potrà comunque in ogni momento ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Per qualsiasi reclamo Lei potrà contattare l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma, tel. 06.696771, e-mail: garante@gpdp-it.

 

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Dichiaro di avere ricevuto l’informativa sopra riportata e dichiaro di consentire:

  • al trattamento dei miei dati personali per l’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate;
  • al trattamento dei miei dati per l’invio di informative periodiche e/o per ricevere promozioni e offerte speciali.
Nominativo Cliente
Indirizzo Cliente
Posta elettronica Cliente
Cellulare cliente
Data e firma

 

Appalto: “sorprese” e aumento dei costi.

Cosa succede se dopo la firma del contratto di appalto aumentano o diminuiscono i prezzi dei materiali e della manodopera? E se l’opera o il servizio appaltati si rivelano molto più difficili da eseguire di quanto poteva essere previsto?

La questione è molto delicata.

Da una parte c’è da tutelare l’interesse del committente che legittimamente non vuole sorprese e, quindi, pretende un quadro preciso è sicuro degli oneri da affrontare.

Dall’altra parte c’è da considerare l’interesse dell’appaltatore, che teme rincari dei costi e teme di trovare a sua volta delle sorprese … dal suo punto di vista, come quelle di carattere geologico,  archeologico,  ambientale o di altra natura (si pensi ai molti casi in cui un’opera deve essere sospesa e poi modificata per il rinvenimento di antichi reperti o perché durante gli scavi il terreno  rivela imprevedibili caratteristiche  o si pensi alla necessità di bonificare siti che si rivelino contaminati da inquinanti).

Il prezzo dell’appalto.

Il prezzo è un elemento fondamentale dell’appalto.

Questo post è dedicato al tema del prezzo dell’appalto e propone un commento alle principali clausole in materia di prezzo (prezzo a misura, a forfait, a cost plus, ecc.) e alle principali problematiche relative.

Il tema è importante data l’attuale complessità del mercato delle costruzioni e delle opere civili in generale, caratterizzato da importanti evoluzioni tecnologiche e dall’emergere di problematiche come l’attenzione all’ambiente, il contenimento dei tempi di realizzazione, il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nelle opere appaltate, ecc.

A dimostrazione dell’importanza della questione del prezzo va ricordato che sulla stessa vi sono moltissime liti, che, a volte, durano anni e che potrebbero essere evitate se i contratti di appalto fossero bene impostati.

Che tipi di fideiussione esistono? Come liberare il fideiussore?

La fideiussione assicura al creditore il pagamento.

I soci delle piccole società italiane molto di frequente rilasciano fideiussioni per i debiti della società.

Le fideiussioni sono di solito in favore di Banche, società di leasing o altri finanziatori.

Talvolta anche importanti fornitori o partner d’affari richiedono e ottengono dai soci una fideiussione.

Per la definizione di fideiussione si rinvia al glossario.

Qui basti ricordare che la fideiussione è l’impegno di un soggetto, detto fideiussore, di pagare a un creditore la somma dovuta al secondo da un altro soggetto, definito “debitore principale” (ovviamente se e in quanto tale somma sia da pagarsi, salvo quanto si dirà in seguito sulla garanzia “autonoma”).

Le fideiussioni sono alla base di migliaia di cause e di molti di contenziosi che non approdano in Tribunale (per esempio perché sono risolti con una conciliazione  o perché il fideiussore paga dopo un primo tentativo di resistenza).

I contenziosi derivano dalle eccezioni dei fideiussori, che ritengono di non essere tenuti a pagare quanto richiesto dal creditore garantito.

Molte cause potrebbero essere evitate se ci fosse maggiore chiarezza in ordine alla portata dell’impegno assunto con una fideiussione e in ordine alla possibilità di liberarsi da tale impegno prima che il debitore principale divenga insolvente.

I diversi tipi di fideiussione e le loro implicazioni.

La prassi conosce molti tipi di fideiussione e le sentenze dei Tribunali ne sono una dimostrazione.

Solo per fermarci ai tipi più diffusi vanno ricordate: la fideiussione specifica, la fideiussione omnibus, la fideiussione di durata limitata, la fideiussione a tempo indeterminato, la fideiussione “autonoma” (spesso definita semplicemente garanzia autonoma o – alla tedesca – Garantievertrag).

La fideiussione specifica è riferita un particolare debito del debitore principale, per esempio derivante da un mutuo. Questa fideiussione è ovviamente legata alle vicende del debito principale che segue puntualmente. Spesso, quando si tratta di mutuo pluriennale il fideiussore finisce con il dimenticare il proprio impegno, per poi doverselo… ricordare quando il debitore principale cessa (per insolvenza, morte o altra causa) i pagamenti.

 

La fideiussione omnibus è normalmente prestata in favore di una Banca ed è l’impegno del fideiussore a pagare fino a un certo “tetto” di importo ogni e qualsiasi futuro debito del debitore principale nei confronti della Banca medesima. Di solito è formulata come segue:

Con la sottoscrizione della seguente garanzia il fideiussore garantisce, fino alla concorrenza  di … l’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale (suoi successori o aventi causa) verso la Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura (aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documentari, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi, ecc. ), operazioni già consentite o che venissero in seguito consentite, al predetto debitore o a chi vi fosse subentrato

Quella omnibus è la fideiussione nella quale sono maggiori i rischi per il fideiussore, data la difficoltà di prevedere a priori quali potranno essere i futuri impegni del debitore garantito e dato che il “tetto” della fideiussione si rivela spesso meno difficile da raggiungere di quanto si poteva pensare (spesso i fideiussori confidano che il debitore principale non aumenterà effettivamente l’esposizione verso la Banca fino al limite della fideiussione, mentre poi questo accade).

La fideiussione a tempo determinato ha una precisa scadenza: spesso è per esempio rilasciata per garantire i debiti di un’impresa nella fase iniziale dell’attività e per il tempo necessario a far sì che l’impresa acquisti una solidità patrimoniale tale da meritarle la fiducia dei finanziatori.

La fideiussione a tempo indeterminato non ha un limite temporale di durata: di solito tutte le fideiussioni omnibus sono di questo tipo.

La fideiussione “autonoma” (caratterizzata dall’impegno di pagare “senza eccezioni” e “a prima domanda”, “a semplice richiesta o “senza eccezioni” o formula simile) è un contratto autonomo di garanzia svincolato dal rapporto principale garantito. Quando è rilasciata tale garanzia, al fideiussore è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni in merito all’adempimento dell’obbligazione del soggetto garantito, in modo che tale soggetto ha la massima sicurezza di ottenere il pagamento da parte del fideiussore nonostante le contestazioni del debitore principaleo. Ovviamente questo è un tipo di garanzia dal quale derivano molti contenziosi e, prima di tutto, contenziosi relativi alla effettiva qualificazione della garanzia (per una recente sentenza del Tribunale di Roma, per esempio, la sola previsione di pagamento “a prima richiesta” senza altra specificazione non vale a qualificare la garanzia come “autonoma”.

Come liberarsi dalla fideiussione con una dichiarazione

 

Spesso si ignora la possibilità di liberarsi dalla fideiussione con una semplice dichiarazione del fideiussore, con la quale si esprime la volontà di revocare l’impegno assunto.

Se la fideiussione è a tempo determinato l’impegno di garanzia deve essere rispettato sino al termine di efficacia dello stesso. In molti casi, però, il modulo di fideiussione prevede esplicitamente la possibilità di revoca anticipata, possibilità che deve essere sfruttata nei limiti contenuti dalle clausole della fideiussione stessa.

La situazione è molto più agevole per la fideiussione a tempo indeterminato, dato il costante orientamento della giurisprudenza per il quale questo impegno può essere sempre e in ogni tempo revocato alla luce del principio per cui nel nostro sistema è sempre ammesso il recesso dai vicoli a tempo indeterminato, pur in mancanza di clausola o di previsione legislativa ( ciò sul presupposto che “contrasti con la concezione del nostro sistema positivo un vincolo obbligatorio destinato a durare all’infinito, senza che sia consentita al debitore la facoltà di liberarsene”: così ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione del  30 luglio 1984, n. 4530).

Come liberarsi “automaticamente” dalla fideiussione.

Come si è detto sopra, spesso la fideiussione è escussa a grande distanza di tempo dal momento in cui è stata prestata

Questa circostanza è critica per la fideiussione omnibus, dato che il fideiussore non è in grado di prevedere a priori la natura e l’entità dei debiti per i quali presta questo genere di garanzia.

In questa situazione è da considerare l’articolo 1956 del codice civile, norma per la quale “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.

Questa norma è diretta ad assicurare un rapporto equilibrato tra le parti: il fideiussore omnibus non è sempre in grado di rendersi conto della situazione del debitore principale ed è quindi giusto proteggerlo con una regola che lo protegga contro abusi del creditore, il quale, proprio perché esiste la fideiussione, potrebbe essere indotto a concedere credito al debitore principale nonostante il peggioramento della situazione del medesimo.

Normalmente si presenta una situazione del genere.

Nasce un rapporto di conto corrente con affidamento e un socio della società (o un parente di un socio) presta fideiussione omnibus, per poi estraniarsi dalla vita della società.

I rapporti bancari proseguono e dall’esame degli estratti conto e dei bilanci della debitrice principale si evince che:

  • in un primo periodo le relazioni bancarie sono regolari e la situazione del debitore principale è solida.
  • nel tempo, tuttavia, la situazione peggiora ma la Banca continua a erogare credito o addirittura consente sconfinamenti dall’affidamento, confidando nella fideiussione omnibus.

In casi come questo è possibile invocare la norma dell’articolo 1956 del codice civile e pertanto eccepire alla Banca la liberazione del fideiussore dall’impegno di garanzia.

Perché certi contratti devono avere due firme?

Spesso si trascurano le formalità contrattuali…

Gli uffici legali delle imprese (se ci sono) o (più spesso) gli impiegati commerciali talvolta non sanno quante firme devono essere poste in calce ai contratti e si arrangiano come possono, talvolta facendo sottoscrivere per prudenza due volte tutte le clausole o altrimenti “accontentandosi” di una sola firma.

Qualsiasi contratto, è ovvio, deve essere regolarmente sottoscritto dai contraenti e quando i contraenti sono costituiti da una società o da altro Ente da un legale rappresentante dotato del potere di firmare l’accordo, altrimenti del tutto inefficace.

La legge, però, distingue tra contratti stipulati all’esito di una trattativa e contratti imposti da una parte all’altra, ossia contratti c.d. “di adesione”.

L’articolo 1341 del codice civile, però, prevede che non sono “efficaci”, ossia non possono essere opposte alla controparte determinate clausole predisposte da un contraente e considerate “vessatorie” dalle legge.