Cosa succede se dopo la firma del contratto di appalto aumentano o diminuiscono i prezzi dei materiali e della manodopera? E se l’opera o il servizio appaltati si rivelano molto più difficili da eseguire di quanto poteva essere previsto?
La questione è molto delicata.
Da una parte c’è da tutelare l’interesse del committente che legittimamente non vuole sorprese e, quindi, pretende un quadro preciso è sicuro degli oneri da affrontare.
Dall’altra parte c’è da considerare l’interesse dell’appaltatore, che teme rincari dei costi e teme di trovare a sua volta delle sorprese … dal suo punto di vista, come quelle di carattere geologico, archeologico, ambientale o di altra natura (si pensi ai molti casi in cui un’opera deve essere sospesa e poi modificata per il rinvenimento di antichi reperti o perché durante gli scavi il terreno rivela imprevedibili caratteristiche o si pensi alla necessità di bonificare siti che si rivelino contaminati da inquinanti).
In proposito si deve fare riferimento all’articolo 1664 del codice civile
Le regole dell’articolo 1664 c.c.
L’articolo 1664 del codice civile affronta il problema delle “sorprese” con due diverse regole.
La prima regola è riferita all’aumento dei costi ed è la seguente: qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
La seconda regola è riferita alle difficoltà in corso d’opera ed è la seguente: se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Revisione dei prezzi e imprevedibilità delle circostanze.
Per l’articolo 1664 cod. civ. sia la revisione prezzi per aumento di costi sia l’equo compenso per difficoltà di esecuzione possono essere richiesti e ottenuti dall’appaltatore solo se le circostanze che li giustificano erano impreviste e imprevedibili dalle parti al momento della firma del contratto di appalto.
Non è quindi dovuto alcun aumento quando prima della firma del contratto non sono state effettuate le necessarie verifiche o quando gli aumenti di costi potevano essere attesi.
L’appaltatore, quindi, non può per esempio chiedere un equo compenso aggiuntivo quando le anomalie realizzative (sorpresa geologica o sorpresa idrica per esempio) potevano essere valutate con un attento esame dei luoghi senza il ricorso a complesse e costose indagini preliminari.
Revisione dei prezzi e tempo di esecuzione dell’appalto.
La norma del codice civile è applicabile solo quando l’appalto può essere eseguito secondo il programma originario,
Se quindi i lavori ritardano per fatto del committente l’appaltatore ha diritto all’integrale rifusione dell’aumento di costi, indipendentemente dal requisito della prevedibilità e anche se l’aumento non ha superato il decimo del prezzo (questo accade per esempio quando il committente non consegna il cantiere o quando non sono disponibili i locali per rendere il servizio appaltato).
Reciprocamente, se è l’appaltatore a essere in ritardo nulla gli è dovuto per l’aumento di costi connesso al passare del tempo.
Articolo 1664 e articolo 1467 del codice civile.
L’articolo 1664 deve essere letto in correlazione con un’altra norma del codice civile, ossia l’articolo 1467 in tema di “eccessiva onerosità sopravvenuta”.
Per l’articolo 1467 nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita (l’appalto rientra in queste tipologie) se la prestazione di una delle parti è divenuta onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili che non rientrino nella normale alea contrattuale (ossia il normale rischio) :
- la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto:
- la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione la presenza dell’articolo 1664 nel codice civile impedisce l’applicazione dell’articolo 1467, dato che la norma in materia di appalto, in quanto “speciale”, prevale sulla regola generale relativa a tutti i contratti.
La sentenza della Cassazione n. 28812 del 2013 ha per esempio stabilito che in tema di appalto, la norma di cui all’art. 1664 cod. civ., per le fattispecie da essa contemplate, presenta carattere speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 1467 cod. civ., della quale impedisce l’applicabilità, in quanto non prevede la risoluzione del contratto, ma solo la revisione dei prezzi o, nel caso di cui al secondo comma, il diritto dell’appaltatore ad un equo compenso.
Deroghe all’articolo 1664 del codice civile.
L’articolo 1664 è norma tenuta ben presente nella stesura dei contratti di appalto.
I committenti sono ovviamente interessati a ottenere clausole che escludano in modo inequivocabile qualsiasi aumento del prezzo o equo compenso per “sorprese” inaspettate.
Gli appaltatori, al contrario, cercano di evitare o limitare quanto più possibile tale genere di clausole.
Un esempio di clausola di esclusione molto comune è il seguente:
L’importo del corrispettivo dell’appalto si intende fisso ed invariabile, per cui l’Impresa appaltatrice non potrà chiedere adeguamenti neppure in caso di eventi straordinari ed imprevedibili da qualsiasi causa derivanti che determinino un aggravio dei costi di esecuzione delle opere e ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 del C.C.
Il corrispettivo è quindi considerato ed accettato dall’Impresa come aleatorio ai sensi dell’art. 1469 del c.c.
Nel corrispettivo sono comunque in generale compresi tutti i maggiori oneri rispetto a quelli allo stato prevedibili che si rendessero necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle opere e/o lavorazioni assegnate.
Dal punto di vista dell’appaltatore o si cerca di evitare qualsiasi deroga all’articolo 16764 o si propongono, clausole simili a questa:
Il Corrispettivo s’intende omnicomprensivo per l’esecuzione di ogni e qualsiasi lavoro e costo per la realizzazione delle Opere a regola d’arte nonché fisso e invariabile, con esclusione esplicita, accollandosi l’Appaltatrice la relativa alea contrattuale, di qualsiasi forma di revisione del prezzo o d’indicizzazione a condizione che non si verifichino aumenti dei seguenti materiali superiori al —— % secondo le rilevazioni della Camera di Commercio di __________ e a condizione che risultino verificate in corso d’opera le condizioni indicate nella relazione geologica redatta da professionista di fiducia del committente.