Che tipi di fideiussione esistono? Come liberare il fideiussore?

La fideiussione assicura al creditore il pagamento.

I soci delle piccole società italiane molto di frequente rilasciano fideiussioni per i debiti della società.

Le fideiussioni sono di solito in favore di Banche, società di leasing o altri finanziatori.

Talvolta anche importanti fornitori o partner d’affari richiedono e ottengono dai soci una fideiussione.

Per la definizione di fideiussione si rinvia al glossario.

Qui basti ricordare che la fideiussione è l’impegno di un soggetto, detto fideiussore, di pagare a un creditore la somma dovuta al secondo da un altro soggetto, definito “debitore principale” (ovviamente se e in quanto tale somma sia da pagarsi, salvo quanto si dirà in seguito sulla garanzia “autonoma”).

Le fideiussioni sono alla base di migliaia di cause e di molti di contenziosi che non approdano in Tribunale (per esempio perché sono risolti con una conciliazione  o perché il fideiussore paga dopo un primo tentativo di resistenza).

I contenziosi derivano dalle eccezioni dei fideiussori, che ritengono di non essere tenuti a pagare quanto richiesto dal creditore garantito.

Molte cause potrebbero essere evitate se ci fosse maggiore chiarezza in ordine alla portata dell’impegno assunto con una fideiussione e in ordine alla possibilità di liberarsi da tale impegno prima che il debitore principale divenga insolvente.

I diversi tipi di fideiussione e le loro implicazioni.

La prassi conosce molti tipi di fideiussione e le sentenze dei Tribunali ne sono una dimostrazione.

Solo per fermarci ai tipi più diffusi vanno ricordate: la fideiussione specifica, la fideiussione omnibus, la fideiussione di durata limitata, la fideiussione a tempo indeterminato, la fideiussione “autonoma” (spesso definita semplicemente garanzia autonoma o – alla tedesca – Garantievertrag).

La fideiussione specifica è riferita un particolare debito del debitore principale, per esempio derivante da un mutuo. Questa fideiussione è ovviamente legata alle vicende del debito principale che segue puntualmente. Spesso, quando si tratta di mutuo pluriennale il fideiussore finisce con il dimenticare il proprio impegno, per poi doverselo… ricordare quando il debitore principale cessa (per insolvenza, morte o altra causa) i pagamenti.

 

La fideiussione omnibus è normalmente prestata in favore di una Banca ed è l’impegno del fideiussore a pagare fino a un certo “tetto” di importo ogni e qualsiasi futuro debito del debitore principale nei confronti della Banca medesima. Di solito è formulata come segue:

Con la sottoscrizione della seguente garanzia il fideiussore garantisce, fino alla concorrenza  di … l’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale (suoi successori o aventi causa) verso la Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura (aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documentari, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi, ecc. ), operazioni già consentite o che venissero in seguito consentite, al predetto debitore o a chi vi fosse subentrato

Quella omnibus è la fideiussione nella quale sono maggiori i rischi per il fideiussore, data la difficoltà di prevedere a priori quali potranno essere i futuri impegni del debitore garantito e dato che il “tetto” della fideiussione si rivela spesso meno difficile da raggiungere di quanto si poteva pensare (spesso i fideiussori confidano che il debitore principale non aumenterà effettivamente l’esposizione verso la Banca fino al limite della fideiussione, mentre poi questo accade).

La fideiussione a tempo determinato ha una precisa scadenza: spesso è per esempio rilasciata per garantire i debiti di un’impresa nella fase iniziale dell’attività e per il tempo necessario a far sì che l’impresa acquisti una solidità patrimoniale tale da meritarle la fiducia dei finanziatori.

La fideiussione a tempo indeterminato non ha un limite temporale di durata: di solito tutte le fideiussioni omnibus sono di questo tipo.

La fideiussione “autonoma” (caratterizzata dall’impegno di pagare “senza eccezioni” e “a prima domanda”, “a semplice richiesta o “senza eccezioni” o formula simile) è un contratto autonomo di garanzia svincolato dal rapporto principale garantito. Quando è rilasciata tale garanzia, al fideiussore è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni in merito all’adempimento dell’obbligazione del soggetto garantito, in modo che tale soggetto ha la massima sicurezza di ottenere il pagamento da parte del fideiussore nonostante le contestazioni del debitore principaleo. Ovviamente questo è un tipo di garanzia dal quale derivano molti contenziosi e, prima di tutto, contenziosi relativi alla effettiva qualificazione della garanzia (per una recente sentenza del Tribunale di Roma, per esempio, la sola previsione di pagamento “a prima richiesta” senza altra specificazione non vale a qualificare la garanzia come “autonoma”.

Come liberarsi dalla fideiussione con una dichiarazione

 

Spesso si ignora la possibilità di liberarsi dalla fideiussione con una semplice dichiarazione del fideiussore, con la quale si esprime la volontà di revocare l’impegno assunto.

Se la fideiussione è a tempo determinato l’impegno di garanzia deve essere rispettato sino al termine di efficacia dello stesso. In molti casi, però, il modulo di fideiussione prevede esplicitamente la possibilità di revoca anticipata, possibilità che deve essere sfruttata nei limiti contenuti dalle clausole della fideiussione stessa.

La situazione è molto più agevole per la fideiussione a tempo indeterminato, dato il costante orientamento della giurisprudenza per il quale questo impegno può essere sempre e in ogni tempo revocato alla luce del principio per cui nel nostro sistema è sempre ammesso il recesso dai vicoli a tempo indeterminato, pur in mancanza di clausola o di previsione legislativa ( ciò sul presupposto che “contrasti con la concezione del nostro sistema positivo un vincolo obbligatorio destinato a durare all’infinito, senza che sia consentita al debitore la facoltà di liberarsene”: così ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione del  30 luglio 1984, n. 4530).

Come liberarsi “automaticamente” dalla fideiussione.

Come si è detto sopra, spesso la fideiussione è escussa a grande distanza di tempo dal momento in cui è stata prestata

Questa circostanza è critica per la fideiussione omnibus, dato che il fideiussore non è in grado di prevedere a priori la natura e l’entità dei debiti per i quali presta questo genere di garanzia.

In questa situazione è da considerare l’articolo 1956 del codice civile, norma per la quale “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.

Questa norma è diretta ad assicurare un rapporto equilibrato tra le parti: il fideiussore omnibus non è sempre in grado di rendersi conto della situazione del debitore principale ed è quindi giusto proteggerlo con una regola che lo protegga contro abusi del creditore, il quale, proprio perché esiste la fideiussione, potrebbe essere indotto a concedere credito al debitore principale nonostante il peggioramento della situazione del medesimo.

Normalmente si presenta una situazione del genere.

Nasce un rapporto di conto corrente con affidamento e un socio della società (o un parente di un socio) presta fideiussione omnibus, per poi estraniarsi dalla vita della società.

I rapporti bancari proseguono e dall’esame degli estratti conto e dei bilanci della debitrice principale si evince che:

  • in un primo periodo le relazioni bancarie sono regolari e la situazione del debitore principale è solida.
  • nel tempo, tuttavia, la situazione peggiora ma la Banca continua a erogare credito o addirittura consente sconfinamenti dall’affidamento, confidando nella fideiussione omnibus.

In casi come questo è possibile invocare la norma dell’articolo 1956 del codice civile e pertanto eccepire alla Banca la liberazione del fideiussore dall’impegno di garanzia.

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