Gli uffici legali delle imprese (se ci sono) o (più spesso) gli impiegati commerciali talvolta non sanno quante firme devono essere poste in calce ai contratti e si arrangiano come possono, talvolta facendo sottoscrivere per prudenza due volte tutte le clausole o altrimenti “accontentandosi” di una sola firma.
Qualsiasi contratto, è ovvio, deve essere regolarmente sottoscritto dai contraenti e quando i contraenti sono costituiti da una società o da altro Ente da un legale rappresentante dotato del potere di firmare l’accordo, altrimenti del tutto inefficace.
La legge, però, distingue tra contratti stipulati all’esito di una trattativa e contratti imposti da una parte all’altra, ossia contratti c.d. “di adesione”.
L’articolo 1341 del codice civile, però, prevede che non sono “efficaci”, ossia non possono essere opposte alla controparte determinate clausole predisposte da un contraente e considerate “vessatorie” dalle legge.
Si tratta delle clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte:
limitazioni di responsabilità, ossia quelle che prevedono una deroga al principio generale per cui la parte tenuta a una prestazione deve eseguirla con diligenza e deve rifondere i danni conseguenti al suo inadempimento (si pensi alla clausola che limita la responsabilità del gestore di una parcheggio a pagamento per il caso del furto dell’automobile parcheggiata)
facoltà di recedere dal contratto, ossia le clausole che stabiliscono in favore di una parte il diritto di sciogliersi anzitempo dal vincolo contrattuale (questo tipo di clausole è molto diffuso nei rapporti bancari e assicurativi);
facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, con riferimento ai patti che consentono a una parte di paralizzare per un certo periodo l’efficacia del contratto (per esempio: il committente di una costruzione può riservarsi il diritto di imporre all’impresa di sospendere i lavori per un certo periodo, in modo da avere il tempo di reperire acquirenti o di perfezionare i progetti);
Si tratta poi delle clausole che sanciscono a carico di chi aderisce al contratto:
decadenze, ossia le clausole che impongono limiti di tempo per l’esercizio dei diritti contrattuali (per esempio: l’appaltatore può richiedere compensi aggiuntivi se lo fa entro … giorni dalla conclusione dei lavori). Tali clausole sono comunque valide solo nei limiti previsti dall’articolo 2965 del codice civile, per il quale È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, ossia le clausole che prevedono il divieto di contestare le prestazioni della controparte per chi non abbia interamente pagato il prezzo contrattuale;
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, come i patti di esclusiva o di divieto di concorrenza,
tacita proroga o rinnovazione del contratto, come i patti di prolungamento della durata di accordi di somministrazione o di “noleggio” o di contratti di assicurazione o finanziari
Si tratta, infine, delle:
clausole compromissorie, ossia dei patti in forza dei quali le parti stabiliscono che eventuali controversie relative al contratto non possano essere decise dai Giudici dello Stato, ma da uno o più Arbitri designati da loro o da una Organizzazione arbitrale (come le c.d.. “Camere Arbitrali” presso le Camere di commercio”)
clausole di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, ossia le clausole per le quali eventuali controversie sul contratto devono essere decise da un Tribunale diverso da quello che sarebbe competente in base alle regole generali (di solito le grandi imprese cercano, per esempio, di concentrare tutte le liti in un unico Tribunale, spesso posto nella città ove è la loro sede legale).
Nello stendere un contratto di “adesione” che si vuole sia senz’altro firmato dalla controparte occorre prestare particolare attenzione nell’individuare le clausole “vessatorie” e farle firmare.
Come detto sopra, spesso, per non sbagliare, si sceglie di raccogliere la “doppia sottoscrizione” di tutte le clausole.
Questo, però, potrebbe non essere sufficiente, dato che richiedere la doppia sottoscrizione di tutte le clausole di fatto annulla la finalità della duplice firma di solo alcune clausole (il Tribunale di Roma (sentenza del 15 gennaio 2016) ha per esempio di recente stabilito che non può ritenersi specificamente approvata per iscritto la deroga convenzionale alla competenza territoriale in favore di un foro esclusivo, se la sottoscrizione del contraente per adesione riguarda genericamente tutte le clausole contrattuali, senza distinzione tra clausole vessatorie e non).
Altra recente decisione del Tribunale di Grosseto (del 4 novembre 2016) ha invece stabilito, in senso contrario, che In tema di apposizione di clausole vessatorie, l’obbligo di specifica approvazione per scritto delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341 c.c. risulta adeguatamente rispettato anche quando la specifica sottoscrizione, ulteriore rispetto a quella del contratto, concerna tutte le clausole richiamate in blocco, purché il richiamo numerico sia accompagnato anche da sufficiente indicazione dell’oggetto delle relative condizioni (come nel caso di specie in cui è espressamente indicato che le clausole che si vanno ad approvare, contraddistinte numericamente, hanno ad oggetto ‘conferimento dell’incarico in esclusiva’ e ‘compenso del mediatore e penale’).
In ogni caso per sicurezza è quindi meglio curare la doppia sottoscrizione delle clausole che rientrino potenzialmente nell’elenco contenuto nell’articolo 1341 del codice civile.
In conclusione va poi osservato che le clausole “vessatorie” non sono mai efficaci, neppure se sottoscritte specificamente, nei contratti con un “consumatore” (che il Codice del Consumo definisce come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”).
Secondo l’articolo 36 del Codice del Consumo (decreto legislativo 6/2005), infatti, le clausole “vessatorie” imposte ai consumatori sono sempre nulle.