La società in accomandita semplice.

arnolfiniIl blog propone una presentazione sulla società in accomandita semplice.

Si tratta di un modello di società consono alla piccola impresa e molto diffuso.

Gli operatori conoscono, però, poco i tratti essenziali di questa società e in particolare il diverso ruolo dei soci accomandanti e accomandatari.

La presentazione contiene nell’introduzione un brevissimo riassunto delle nozioni di diritto privato preliminari. 

L’AZIENDA E LE CONSEGUENZE DEL SUO TRASFERIMENTO.

caviQuando si verifica la cessione di  un complesso di beni  che si presenta oggettivamente come una entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi, si verifica un caso di trasferimento di azienda.

Qui di seguito propongo una presentazione sul concetto di azienda e sul suo trasferimento.

Ricordo che secondo la Cassazione non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la cd. “esternalizzazione” dei servizi, ove questi non integrino un ramo o una parte di azienda: in tale ipotesi  la vicenda, sul piano dei rapporti di lavoro, va qualificata come cessione del contratto e richiede per il suo perfezionamento il consenso del lavoratore ceduto.

RENT TO BUY: NOVITÀ DAL DECRETO “SBLOCCA ITALIA”.

Dalla disciplina del rent to buy vantaggi per il mercato?
Dalla disciplina del rent to buy vantaggi per il mercato?

Il decreto “sblocca Italia”133/2014 ha regolato il contratto “rent to buy”, con il quale un immobile è ceduto in godimento in vista del successivo acquisto, con imputazione dei canoni, in tutto o in parte, al prezzo.

L’articolo 23 del decreto ha istituito, infatti, il “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione” di un immobile (di qualsiasi tipo).

Nel decreto si legge che con questo contratto il proprietario concede al conduttore il godimento di un immobile contro il pagamento di un canone, con diritto del conduttore di acquistarlo entro un termine determinato: le parti stabiliscono liberamente quanta parte del canone deve essere imputata al futuro trasferimento del bene e quanta al suo utilizzo.

Nel corso del contratto, fino a che l’immobile non è trasferito al conduttore, i rapporti tra le parti sono regolati dalla disciplina dell’usufrutto, alla quale si deve ricorrere per questioni come la ripartizione delle spese di manutenzione o la rovina dell’immobile.

Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha, invece, diritto alla restituzione dell’immobile e acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto

IN GAZZETTA IL DECRETO SUL PROCESSO CIVILE. QUALCHE BUONA NOTIZIA?

Qualcosa sta cambiando nella Giustizia Civile?
Qualcosa sta cambiando nella Giustizia Civile?

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulla processo civile, definito “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato i materia di processo”.

Qui in allegato il testo del decreto.

Le misure contenute nel decreto probabilmente saranno in parte modificate in sede di conversione.

Poiché, però, molte novità sono operative già da sabato 13 conviene passarle in rassegna, sia pure molto rapidamente.

Le principali novità del decreto sono quattro:

  • la previsione della possibilità di trasferire a un Collegio Arbitrale le cause pendenti in primo grado o in appello;
  • l’introduzione della procedura di “negoziazione assistita da parte di un avvocato” già sperimentata da qualche anno in Francia;
  • l’introduzione di procedimenti di separazione e divorzio “volontari” senza coinvolgimento del Tribunale;
  • il rafforzamento della procedura di esecuzione delle sentenze, ottenuto attraverso l’interrogazione delle banche dati della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dell’Anagrafe Tributaria.

Secondo la modesta opinione dello scrivente solo l’ultima misura potrà portare a un immediato vantaggio per le imprese, che ora incontrano forti difficoltà nell’eseguire le sentenze e i decreti ingiuntivi in loro favore. Sulle altre misure il giudizio deve essere molto cauto Vediamo comunque le novità.

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NELL’APPALTO.

appaltoNelle scorse settimane si era diffusa la voce che nell’atteso decreto sblocca- Italia sarebbe stata parzialmente abrogata la disciplina della “responsabilità solidale” in materia di appalto per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

A quanto pare questa novità non ci sarà.

La discussione in corso induce, però, a una riflessione sulla responsabilità solidale nell’appalto, questione molto discussa e oggetto anche di diverse cause nei Tribunali del lavoro.

Il contratto di appalto rappresenta una soluzione ottimale per le imprese che intendono “esternalizzare” determinati processi produttivi, concentrandosi sul core business aziendale.

Il sistema legale italiano contiene, però, regole ispirate alla preoccupazione che l’appalto di lavori e servizi non pregiudichi gli interessi dei lavoratori, del fisco e degli enti previdenziali e assistenziali.

Si vogliono evitare, insomma, eventuali effetti negativi della duplicazione dei soggetti avvantaggiati dalla prestazione dei lavoratori (committente e appaltatore).

LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE DI LUGLIO E AGOSTO 2014.

giustiziaPropongo una rassegna delle decisioni della Cassazione depositate in luglio e agosto e rilevanti per le imprese e i professionisti.
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Con la sentenza 17590 del 4 agosto la Cassazione è tornata sulla distinzione fra trasferimento di azienda e cessione di singoli beni aziendali, affermando che si ha trasferimento di azienda quando l’oggetto del contratto è costituito da un complesso funzionale di beni idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. La causa era riferita all’impugnazione del licenziamento del direttore di un albergo e la Corte ha stabilito che il licenziamento era illegittimo perché l’attività non era cessata con la liquidazione dei beni, ma si era avuto trasferimento di azienda con conseguente diritto al mantenimento dell’impiego ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, nonostante un breve periodo di sospensione dell’attività.

FINTECH: FINALMENTE UN VENTO NUOVO O SI CAMBIA TUTTO PER NON FAR CAMBIARE NIENTE? IL CONTRIBUTO DI UN OPERATORE.


swapIl blog ospita il contributo del Dottor Fabrizio Villani, operatore di una innovativa piattaforma di cambio valutario tra aziende.

L’ultimo rapporto sulla competitività delle economie (il The Global Economic Competitiveness Report 2013-2014) vede continuamente da anni peggiorare le performance italiane. La classifica del World Economic Forum è stilata in base ad un indice globale di competitività (GCI index) che prende in considerazione molteplici aspetti del sistema economico di un Paese. Un motivo del quale è possibile che il lettore non abbia mai sentito parlare di questo rapporto è che viene pubblicato in inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, giapponese, portoghese ma non in italiano. Sicuramente la nostra classe politica e i media italiani sono per lo più all’oscuro di questa pubblicazione.

Un punto fondamentale di questo rapporto è il fatto che il mercato finanziario italiano non è sufficientemente sviluppato per fornire fonti di finanziamento allo sviluppo delle imprese (siamo 124 esimi su 148 paesi presi in considerazione nello studio) oltre agli ormai classici livelli di alta corruzione, crimine organizzato e indipendenza del sistema giudiziario che fa lievitare i costi per far sviluppare le imprese e riduce la fiducia dei famosi investitori famelici di ritorni sugli investimenti². 

CONCORDATO PREVENTIVO: NOVITA’ IN TEMA DI DEBITO IVA E PREDEDUZIONE.

bilancioNella produzione normativa e giurisprudenziale recente sono da segnalare alcune novità in materia di concordato preventivo.

La prima novità è contenuta nel decreto 91/2014, del quale ho parlato in altro post.

Il comma 7 dell’art. 22 del decreto ha, infatti, abrogato la previsione dell’art. 11, comma 3-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, c.d. piano «Destinazione Italia», che era stata introdotta dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto.

IL SEGRETO DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ E I SOCI DI MINORANZA.

In Italia nelle società si litiga e si litiga tanto: per averne un’idea basta leggere i quotidiani o le riviste giuridiche specializzate.

I litigi scoppiano spesso tra soci di maggioranza e soci di minoranza e si verificano per una ragione apparentemente banale: per i soci di minoranza il contratto normalmente è un segreto.

È, infatti, sufficiente svolgere una piccola indagine tra amici e conoscenti che si sa essere soci di minoranza di una società per rendersi conto del fatto che normalmente costoro non solo non sanno “cosa c’è scritto” nel contratto di società ma, addirittura, non hanno mai materialmente visto il contratto.

PIÙ TUTELA PER I CONSULENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Negli ultimi anni molti professionisti (commercialisti, avvocati e altri) sono stati chiamati a prestare assistenza alle imprese in crisi e in particolare a curare a vario titolo la complessa procedura necessaria per l’ammissione al concordato preventivo.

Si tratta di attività molto complesse e di grande responsabilità, che spesso l’imprenditore che si trova in difficoltà non è in grado di compensare (o di compensare adeguatamente).

È, pertanto, fondamentale poter contare sul fatto che dopo l’esecuzione del concordato il lavoro svolto sia effettivamente pagato, e non sia saldato con la percentuale, spesso risicata, che ormai si può offrire anche ai creditori privilegiati.