È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulla processo civile, definito “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato i materia di processo”.
Qui in allegato il testo del decreto.
Le misure contenute nel decreto probabilmente saranno in parte modificate in sede di conversione.
Poiché, però, molte novità sono operative già da sabato 13 conviene passarle in rassegna, sia pure molto rapidamente.
Le principali novità del decreto sono quattro:
- la previsione della possibilità di trasferire a un Collegio Arbitrale le cause pendenti in primo grado o in appello;
- l’introduzione della procedura di “negoziazione assistita da parte di un avvocato” già sperimentata da qualche anno in Francia;
- l’introduzione di procedimenti di separazione e divorzio “volontari” senza coinvolgimento del Tribunale;
- il rafforzamento della procedura di esecuzione delle sentenze, ottenuto attraverso l’interrogazione delle banche dati della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dell’Anagrafe Tributaria.
Secondo la modesta opinione dello scrivente solo l’ultima misura potrà portare a un immediato vantaggio per le imprese, che ora incontrano forti difficoltà nell’eseguire le sentenze e i decreti ingiuntivi in loro favore. Sulle altre misure il giudizio deve essere molto cauto Vediamo comunque le novità.
Il passaggio all’arbitrato
Il decreto prevede che le parti di una causa in coso non ancora assunta in decisione e non relativa a diritti c.d. “indisponibili” possano chiedere che su istanza del Giudice il Presidente dell’Ordine degli Avvocati nomini un Collegio Arbitrale per la decisione della causa allo stato degli atti (ferme quindi le preclusioni e le decadenze verificatesi). La decisione degli arbitri (lodo) avrà gli stessi effetti di una sentenza.
La novità lascia francamente perplessi. Già oggi le parti che lo vogliono fare possono “ritirare” congiuntamente dal Tribunale o dalla Corte d’Appello la loro causa e rimetterla a degli Arbitri: questo però non succeda quasi mai (soprattutto perché c’è sempre una parte che non ha intenzione di concludere la lite celermente).
Se la legge di conversione non modificherà il decreto stabilendo che basti l’istanza di una parte per il passaggio all’arbitro (con delicate implicazioni, dato il costo del procedimento), non credo che vi saranno grandi vantaggi.
La negoziazione assistita (obbligatoria. ma non per ora, per le richieste di pagamento somme fino a 50.000,00 Euro).
La procedura di negoziazione assistita è introdotta da un accordo scritto con il quale le parti si impegnano a cooperare lealmente per risolvere, entro un certo periodo di tempo una controversia, con l’assistenza dei rispettivi legali.
L’accordo può essere raggiunto su impulso di tutte le parti ovvero di una sola di esse, che invita la controparte a stipulare la convenzione per il tramite del proprio legale.
È importante ricordare che dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza
Questo in sostanza vuole dire che l’accordo di negoziazione le parti stabiliscono di concedersi un periodo di tempo “neutro” nel quale tentare di risolvere la lite.
Decorso il tempo stabilito nell’accordo, che non può essere inferiore a un mese, le parti possono riprendere le iniziative per la tutela delle proprie ragioni.
Le informazioni scambiate nel corso della procedura devono, comunque, rimanere coperte da riservatezza.
Va ricordato che decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione la procedura di negoziazione assistita è obbligatoria prima di qualsiasi azione per il pagamento di somme fino a 50.000,00 Euro: entro questo limite non sarà quindi più possibile “fare causa” per ottenere il pagamento senza prima avere tentato la negoziazione. Resta salva la possibilità di proporre ricorso per decreto ingiuntivo senza tentare la negoziazione.
Nelle pieghe del decreto c’è, però, un’altra novità importante e, credo, positiva: la procedura di mediazione assistita può essere utilizzata anche per concludere accordi che prevedano rinunce o transazioni dei lavoratori relative ai rapporti di lavoro, con conseguente snellimento dell’attuale complicata procedura, che impone il coinvolgimento del Tribunale, degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro o delle Organizzazioni Sindacali.
Credo si debba essere molto cauti nel valutare questa novità, per effetto della sostanziale mancanza di una cultura della conciliazione nel nostro Paese in cui spesso, troppo spesso, si fa causa o si resiste a una causa senza valida ragione solo per cercare di adempiere il più tardi possibile ai propri obblighi.
I procedimenti di separazione e divorzio “volontari”.
Ottima la novità relativa ai procedimenti di separazione e divorzio che non coinvolgano situazioni particolarmente delicate (presenza di minori, di disabili, ecc.).
Il decreto prevede che, ferme determinate garanzie procedurali, il procedimento possa essere integralmente gestito dalle parti e dai loro avvocati, senza coinvolgere il Tribunale: è in particolare previsto che i coniugi possano concludere un accordo di separazione o di divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Se l’istituto troverà il consenso degli interessati i Tribunali saranno liberati da molti procedimenti e quindi si libereranno risorse per smaltire l’arretrato e trattare velocemente i nuovi processi civili.
Le novità in tema di esecuzione.
Sono da salutare con estremo favore le novità in tema di esecuzione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi.
Per ovviare alla cronica difficoltà di reperimento di beni aggredibili è previsto che su istanza del creditore l’Ufficiale Giudiziario possa accedere alle banche dati della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dell’Anagrafe Tributaria per la ricerca di beni e disponibilità finanziarie da pignorare (ivi compresi, sembra di capire dal testo del decreto, i conti correnti bancari e i rapporti di lavoro) .
La procedura prevista non è semplice, dato che è prevista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale per l’accesso alle banche dati e dato che non si è voluto consentire agli avvocati delle parti di accedere direttamente alle banche dati.
Se però la novità sarà bene attuata vi saranno, certamente, occasioni per snellire la procedura.