Il procedimento di negoziazione assistita è stato introdotto in Italia dal decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 e si rifà a importanti esperienze straniere, come la procedura partecipativa assistita da avvocato in uso da anni in Francia.
Si tratta in pratica di un sistema per risolvere le liti civili (con l’eccezione di quelle in materia di lavoro) con l’assistenza degli avvocati delle parti.
Attraverso una convenzione le parti concordano che ci sarà un periodo “neutro” nel quale non saranno avviate iniziative contenziose (cause o simili) e si tratterà per la bonaria risoluzione di quanto è in contenzioso.
Se le parti raggiungono un accordo è steso un verbale che ha effetti analoghi a quelli di una sentenza ed è quindi “titolo esecutivo”.
Il sistema legale ha molta fiducia nella negoziazione assistita come sistema per ridurre il carico di lavoro dei Tribunali e aiutare cittadini e aziende a risolvere i conflitti civili.
Per tale ragione vi sono addirittura dei casi in cui una causa non può essere avviata se prima non si è tentata la strada della “negoziazione assistita”.
Si tratta delle cause in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di tutte le cause relative al pagamento di somma inferiore ai 50.000,00 Euro.
Secondo l’articolo 4 del citato decreto la mancata risposta alla presente entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati in sede di futuro giudizio ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall’articolo 96 del codice di procedura civile (norma che prevede l’obbligo di risarcimento del danno di chi ingiustificatamente resista in giudizio).
« Back to Glossary Index