Negli ultimi anni molti professionisti (commercialisti, avvocati e altri) sono stati chiamati a prestare assistenza alle imprese in crisi e in particolare a curare a vario titolo la complessa procedura necessaria per l’ammissione al concordato preventivo.
Si tratta di attività molto complesse e di grande responsabilità, che spesso l’imprenditore che si trova in difficoltà non è in grado di compensare (o di compensare adeguatamente).
È, pertanto, fondamentale poter contare sul fatto che dopo l’esecuzione del concordato il lavoro svolto sia effettivamente pagato, e non sia saldato con la percentuale, spesso risicata, che ormai si può offrire anche ai creditori privilegiati.
Negli anni scorsi si è riscontrato un orientamento piuttosto restrittivo da parte di diversi Tribunali, che, con argomenti vari, hanno negato ai professionisti coinvolti nella preparazione del concordato la c.d. “prededuzione”, ossia il diritto a essere pagati in via preferenziale rispetto agli altri creditori dell’impresa in crisi secondo quanto previsto dall’articolo 111 della legge fallimentare.
Nel 2013, per esempio, la Cassazione aveva seguito un orientamento piuttosto restrittivo, affermando che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera per il risanamento dell’impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell’impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti.
Un paio di anni prima il Tribunale di Terni aveva, sempre per esempio, stabilito che il credito per compensi del professionista che ha curato la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo non può trovare collocazione prededucibile nel successivo fallimento, ma solo privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. e ciò in virtù del fatto che il dettato dell’art. 182 quater l. fall. riconosce la prededuzione al professionista attestatore solo se disposto espressamente nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, cosicché una diversa interpretazione della norma porterebbe ad una irragionevole disparità di trattamento.
Questa tendenza restrittiva poteva scoraggiare i professionisti e quindi, in ultima analisi, danneggiare non solo le imprese in crisi ma anche tutti coloro che potevano trarre beneficio dalla domanda di concordato (per esempio i dipendenti dell’impresa, interessati a un concordato con continuità aziendale).
La questione è stata risolta in modo positivo per i professionisti prima dalla Corte di Cassazione e poi dal recente articolo 11 della legge 9/2014.
Della Cassazione va ricordata la recente sentenza n. 8958 del 2014 per la quale il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni rese in favore dell’impresa poi in fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va sempre soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, della legge fallimentare che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento.
La sentenza è importante, perché ha riformato la precedente decisione del Tribunale di Como, secondo il quale per il riconoscimento della prededucibilità del credito occorreva che il credito fosse sorto nell’ambito di una procedura concorsuale già aperta, con conseguente controllo del Giudice sulla necessità dell’impegno economico conseguente.
Va poi ricordata la nuova norma sopra citata (art. 11 l. 9/2014).
Questa nuova norma stabilisce che la prededuzione spetta a tutti i crediti “sorti in occasione o in funzione” della procedura di concordato preventivo o preconcordato, alla sola condizione che la procedura sia regolarmente aperta nel termine fissato dal Tribunale.
La questione sembra quindi, quantomeno per ora, essersi risolta in senso favorevole ai consulenti dell’impresa in crisi.