LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE.

DenaroPropongo qui una presentazione sullo statuto dell’imprenditore commerciale destinata agli  studenti e a coloro che vogliono approfondire il diritto commerciale, sollecitando suggerimenti, consigli e segnalazioni di imprecisioni.

La presentazione contiene solo un cenno breve alla questione del fallimento, da approfondire in altra sede.

La presentazione sarà spostata nella sezione “Schede di Diritto Commerciale” tra quale giorno.

DIRITTI DIMENTICATI 1. IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA DURATA ECCESSIVA DELLE CAUSE.

orologioL’accesso alla Giustizia Civile può, realisticamente e con un po’ cinismo, essere considerato un investimento redditizio. Ci sono, infatti, casi in cui l’avvio di una causa può essere considerato un vero e proprio investimento, effettuato per raggiungere un risultato economicamente vantaggioso (molti mormorano, per esempio, che le grandi imprese appaltatrici di lavori pubblici abbiano uffici dedicati solo a individuare ragioni per “fare causa” alla stazione appaltante per ottenere integrazioni al prezzo di aggiudicazione della gara).

Con questo post vorrei avviare la riflessione sui tanti diritti poco conosciuti o dimenticati che, se valorizzati, potrebbero essere considerati un vero e proprio attivo dell’impresa.

NOVITÀ PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (di Roberto Galdino)

galdinoIl Decreto Legge 14 agosto 2013 n.93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.191 del 16 agosto 2013, che reca “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province” ha introdotto nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio, configurando nuove aggravanti dei reati di furto, rapina, ricettazione e frode informatica, introducendo anche novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n.231.

 In particolare l’art. 9 comma II del D.l. n. 93/2013 riformula l’art. 24 bis del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nel modo seguente:

Art. 24-bis, D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

– Delitti informatici e trattamento illecito di dati –

IL DISSENSO NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA’.

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Un momento dell’assemblea 2012 dei soci di Walmart, colosso USA della distribuzione.

Siamo nelle settimane delle assemblee di bilancio:è l’occasione per riflettere sullo svolgimento delle riunioni assembleari.

In occasione dell’assemblea emergono conflitti tra i soci motivati da divergenze di interesse economico e imprenditoriale o anche – specie nelle società più piccole – da conflitti personali e familiari.

Le assemblee si trasformano talvolta in riunioni disordinate e confuse, che costituiscono il presupposto per future cause e per mille conflitti interni alla società.

Mi è capitato il mese scorso di assistere a un’assemblea nella quale i soci di maggioranza, membri di un unico gruppo familiare (che esprimevano il presidente della riunione) accusavano strumentalmente il gruppo dei soci di minoranza (costituenti un diverso gruppo familiare) di trovarsi in conflitto di interesse in una deliberazione relativa all’aumento del capitale.

I “FINANZIAMENTI SOCI” DEVONO ESSERE RESTITUITI?

La società è un pozzo senza fondo per i finanziamenti soci?
La società è un pozzo senza fondo per i finanziamenti soci?

Come è noto, nelle società di capitali di piccole dimensioni i soci (che spesso sono anche amministratori ) considerano problematico sia al ricorso all’indebitamento bancario sia l’apporto di capitale.

L’indebitamento bancario è associato al rischio (più che concreto) della richiesta di garanzie personali o reali da parte degli Istituti di Credito, mentre la dotazione di capitale di rischio viene, ovviamente osteggiata perché porta alla perdita immediata di risorse personali dei soci.

In questo scenario la soluzione spesso prescelta è quella di … fare le cose a metà.

Invece che ricorrere al credito o sottoscrivere capitale sociale si sceglie di dotare la società di risorse finanziarie mediante erogazioni qualificate come finanziamenti dei soci ma in realtà fin dall’inizio effettuate senza concreta prospettiva di restituzione, quantomeno in tempi brevi.

Queste erogazioni vengono variamente qualificate in bilancio come “versamenti in conto capitale”, “versamento per copertura perdite” o con simile dicitura.

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ E RAPPORTI IN CORSO. TRE DECISIONI DEL MARZO 2013.

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La morte della società trascina nella tomba crediti e debiti?

La Cassazione è tornata con tre recenti sentenze “gemelle” (numeri 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013) sul tema degli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese.

Qui pubblico la sentenza n. 6071.

La materia è regolata per le società di persone dall’articolo 2312 c.c. e per quelle di capitali dal 2495.

Per il primo articolo «Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi».

Per il secondo, rinnovato dalla riforma del 2003: «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi».

LA RINUNCIA “PARASOCIALE” ALL’AZIONE DI RESPONSABILITA’

Molto di frequente in occasione di accordi aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni societarie (specie se di controllo) ovvero operazioni di concentrazione tra società si stipulano patti “parasociali” che prevedono la rinuncia all’azione di responsabilità sociale, ovvero la preventiva rinuncia dei soci a votare in assemblea la promozione dell’azione di responsabilità o a esercitare azione di responsabilità individuale.

In questo caso è bene considerare che si tratta di un accordo che potrebbe essere valutato negativamente in caso di lite.

L’amministrazione delle società di persone.

Le disposizioni del c.c. prevedono l’attribuzione a tutti i soci delle società semplici e in nome collettivo del diritto di partecipare all’amministrazione della società (art. 2257 e 2293 c.c.)
Si tratta di disposizioni derogabili nella formazione dei contratti di società di persone, potendosi convenire un diverso assetto dell’amministrazione e pertanto anche escludere taluni dei soci dall’amministrazione della società (ovvero limitare i poteri amministrativi di tutti i soci o di una parte dei medesimi): è discussa invece la possibilità di nominare un amministratore che non sia socio della società.

AFFITTO DI AZIENDA. QUALI COSTI E QUALI RISCHI?

La pratica dell’attività delle imprese, da quelle medio piccole a quelle di grandi dimensioni, conosce di frequente il ricorso all’affitto d’azienda, contratto utilizzato alla presenza di particolari esigenze che impongano il temporaneo utilizzo di un complesso aziendale altrui.

All’affitto di azienda si ricorre, per esempio, in presenza di particolari esigenze produttive che impongano l’utilizzo d’impianti supplementari, ovvero quando un imprenditore non sia in grado di investire il capitale necessario per l’avvio di una nuova attività o il rilievo di un’azienda esistente. L’affitto d’azienda è poi sempre più utilizzato nel contesto di programmi di ristrutturazione e rilancio di imprese in crisi.

LA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA’ DI PERSONE.

Nelle società di persone il trasferimento della posizione di socio a qualsiasi titolo implica una modificazione del contratto sociale da approvare all’unanimità, laddove nelle società di capitali vige il principio della trasferibilità della partecipazione sociale, trasferibilità agevolata dalla tecnica del titolo di credito nelle società per azioni.

Si tratta, però, di regole dispositivi e modificabili nella formazione del contratto di società.

Secondo il concreto modello di società che si prefiguri nella trattativa per la formazione del contratto sociale, si potrà preferire strutture societarie orientate nel senso della chiusura e dell’immutabilità tendenziale delle persone dei soci, o verso strutture più aperte che favoriscono, promuovono il disinvestimento delle partecipazioni dei soci, consentendone in misura maggiore o minore la circolazione.