Le disposizioni del c.c. prevedono l’attribuzione a tutti i soci delle società semplici e in nome collettivo del diritto di partecipare all’amministrazione della società (art. 2257 e 2293 c.c.)
Si tratta di disposizioni derogabili nella formazione dei contratti di società di persone, potendosi convenire un diverso assetto dell’amministrazione e pertanto anche escludere taluni dei soci dall’amministrazione della società (ovvero limitare i poteri amministrativi di tutti i soci o di una parte dei medesimi): è discussa invece la possibilità di nominare un amministratore che non sia socio della società.
Il c.c. prevede due diversi sistemi di amministrazione delle società semplici e in nome collettivo (art. 2257.)
Il primo sistema è quello dell’amministrazione disgiuntiva, applicabile quando nulla sia previsto nel contratto sociale o nell’atto di nomina degli amministratori.
In questo sistema ciascun socio è, in quanto tale, investito del potere di amministrare la società, potendo compiere da solo qualsiasi operazione che rientri nell’oggetto sociale senza dover richiedere l’approvazione degli altri soci.
A ogni socio è peraltro riconosciuto a titolo individuale il diritto di opporsi all’esecuzione degli atti amministrativi prima dell’esecuzione dei medesimi.
In caso di opposizione il potere amministrativo del socio che intenda compiere l’atto è temporaneamente paralizzato: sull’opposizione decide, infatti, la maggioranza dei soci, calcolata in ragione della proporzione degli utili spettante ai medesimi (art. 2257, 3° co., c.c.)
Il secondo sistema amministrativo previsto dalla legge è quello dell’amministrazione congiuntiva, che deve essere espressamente contemplato dal contratto sociale.
Nel caso in cui i soci abbiano preferito tale sistema, è necessario il consenso di tutti i soci medesimi per il compimento delle operazioni sociali (art. 2258, 1° co., c.c.)
Questo sistema, particolarmente complesso e tale da rendere difficoltosa l’attività della società, può essere mitigato con l’applicazione, in luogo del criterio unanimistico, di quello maggioritario (art. 2258, 2° co., c.c.)
In caso di amministrazione disgiuntiva il socio amministratore deve informare gli altri soci dell’atto gestionale che intenda compiere?
La questione è oggetto di contrasto tra gli interpreti. Si reputa pertanto consigliabile che nella redazione degli statuti si ponga attenzione a prevedere strumenti di circolazione delle informazioni tra i soci amministratori tali da evitare situazioni di contrasto e confusione nella gestione dell’impresa sociale.
In caso di amministrazione congiuntiva le decisioni riguardanti il compimento di atti amministrativi devono essere adottate con l’adozione del « metodo collegiale»?
Nelle società di persone, in cui si sia scelto il metodo dell’amministrazione congiuntiva, non esistono, a differenza di quanto accade per le società di capitali, regole predeterminate per la formazione delle decisioni. Si ritiene pertanto che non sia necessaria la formale costituzione di un collegio deliberativo e che non occorrano pertanto neppure le formalità di verbalizzazione e documentazione a ciò connesse nelle società di capitali[1].
In caso di amministrazione congiuntiva e nel dubbio sul significato da attribuirsi alle clausole dello statuto è da ritenersi che i soci abbiano optato per il metodo deliberativo maggioritario ovvero per quello unanimistico?
È da segnalare in proposito Cass. 19 gennaio 1985, n. 142, in Dir. Fall., 1985, II, 407, decisione relativa al caso di una società in accomandita semplice il cui atto costitutivo prevedeva l’attribuzione del potere di amministratore a cinque soci, facendo esplicito riferimento all’espressione «consiglio di amministrazione». In questo caso la Suprema Corte ha affermato che dall’impiego di tale espressione doveva desumersi che i soci avessero inteso optare per la decisione a maggioranza e non invece all’unanimità.