Quando un’iniziativa a è molto complessa o richiede vasti investimenti due o più imprese possono collaborare tra loro
Le collaborazioni tra imprese sono molto frequenti, ma occorre prestare attenzione al contratto di collaborazione perché spesso l’impresa economicamente più debole o meno attenta nella trattativa rischia di essere sopraffatta e quindi di incontrare difficoltà nel corso della collaborazione o addirittura di non riuscire a ottenere il ricavo sperato.
Queste associazioni rischiano, infatti, di essere solo un … attimo fuggente, a meno che non siano ben preparate e ben organizzate.
La collaborazione tra imprese è regolata da diverse norme di legge ed è oggetto di prassi contrattuali consolidate, spesso di derivazione comunitaria o addirittura nordamericana.
PRINCIPALI NORME SULLA COOPERAZIONE TRA IMPRESE | OGGETTO |
artt. 2602 ss. codice civile | Consorzi |
Reg. CEE 25 luglio 1985, n. 2137 | Gruppo Europeo interesse economico |
art. 36, l. 5 ottobre 1991, n. 317 | Distretti |
l. 18 giugno 1998, n. 192 | Subfornitura |
l. 6 maggio 2004, n. 12 | Franchising |
L. 9 aprile 2009, n. 33 | Contratti di rete |
Codice contratti Pubblici | Raggruppamenti temporanei |
I tipi di rapporto di collaborazione
Esistono fondamentalmente due tipi di rapporto di collaborazione.
Il primo è quello che prevede la costituzione di un soggetto giuridico nuovo e separato rispetto alle imprese che collaborano, come una Società o un Consorzio.
Il secondo è quello che non prevede la costituzione di un nuovo soggetto, bensì il mantenimento dell’autonomia delle imprese interessate.
Se si costituisce un nuovo soggetto i problemi da considerare sono quelli propri della creazione di una nuova Società o un un nuovo Consorzio.
In particolare si dovrà assolutamente evitare che una sola impresa detenga potere di voto determinante per le sorti della Società o controllare attentamente l’ammontare dei contributi richiesti per il Consorzio.
Se non si costituisce un nuovo soggetto è necessario studiare il contratto di collaborazione con molta attenzione e con l’aiuto di consulenti esperti.
L’associazione temporanea di imprese (o “raggruppamento”)
Una forma di collaborazione senza nuovo soggetto molto diffusa è la “associazione temporanea di imprese” (o raggruppamento temporaneo”).
Si tratta di un rapporto contrattuale di durata limitata, con il quale due o più imprese concordano di collaborare per singolo affare, di solito una grande opera, mantenendo la propria autonomia operativa.
Non esiste una disciplina della associazione temporanea di imprese nel settore privato, mentre esiste una disciplina abbastanza organica della associazione temporanea nel settore dei contratti pubblici, costituita soprattutto dagli articoli 3 e 48 del Codice dei contratti pubblici contenuto nel decreto legislativo n. 50/2016.
Le regole riferite al settore pubblico meritano di essere conosciute anche da chi opera in quello privato, perché possono essere la base per la stesura di contratti e per la soluzione di problemi concreti.
Qui propongo una panoramica di queste regole e in un successivo post una bozza di contratto e di regolamento di A.T.I., ricordando che il blog è solo uno strumento di prima informazione per le imprese e non è un sito specialistico per professionisti legali e che la materia delle A.T.I. pubbliche è talmente delicata che per affrontarla è opportuno valersi di consulenti specializzati nella materia (ogni città d’Italia ha studi legali esperti in diritto amministrativo).
La disciplina delle A.T.I. “pubbliche” risente della generale impostazione del particolare settore del diritto riferito all’affidamento dei contratti pubblici.
Secondo questa impostazione :
- l’incarico di eseguire lavori o forniture e rendere servizi agli organismi committenti può essere affidato solo a imprese dotate di particolare qualificazione per l’esecuzione della categoria o delle categorie di prestazioni interessate;
- tali imprese devono essere scelte con procedura competitiva.
Per il codice dei contratti pubblici:
- il raggruppamento temporaneo di imprese non è una organizzazione a sé stante;
- con tale espressione si intende un rapporto di mandato con il quale uno o più operatori economici (mandanti) conferiscono a un altro operatore (mandatario) il compito di stipulare il contratto e in generale di trattare con la committenza in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La definizione di raggruppamento temporaneo nell’articolo 3 del Codice dei contratti pubblici. Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;Il rapporto di mandato non determina di per se’ organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Il codice dei contratti pubblici distingue tra:
- associazione di tipo verticale, nella quale una delle imprese riunite realizza il lavoro, il servizio o la fornitura della categoria prevalente mentre le altre imprese si occupano delle categorie “scorporabili”
- associazione di tipo orizzontale, che è la riunione di più operatori finalizzata a realizzare lavori, servizi o forniture della stessa “categoria”
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti richiesti devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo, mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
In un raggruppamento di tipo orizzontale, ciascun partecipante al raggruppamento deve dimostrare il possesso dei requisiti nella misura corrispondente alla percentuale delle prestazioni che si impegna a porre in essere.
Le tipologie di raggruppamenti secondo il Codice dei contratti pubblici. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
Quanto alla responsabilità verso la committenza:
– nelle ATI orizzontali la responsabilità è illimitata e solidale;
– nelle ATI verticali la responsabilità di ciascuna impresa è limitata alla singola quota di lavori di propria competenza, e solidale con la capogruppo
Fallimento e cessazione di attività di un’impresa associata
Secondo le regole sulle A.T.I. pubbliche (“utilizzabili” anche per quelle private) in caso di fallimento (o vicenda simile), liquidazione, morte o perdita dei requisiti del mandatario dell’ATI la committenza può proseguire il rapporto con altro operatore del raggruppamento che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire (non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto).
In caso di fallimento (o vicenda simile), liquidazione, morte o perdita dei requisiti di uno dei mandanti dell’ATI il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei requisiti prescritti è tenuto alla esecuzione della prestazione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire
Recesso di un’impresa associata.
É ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
La fiscalità delle A.T.I. per i lavori pubblici Risoluzione Agenzia delle Entrate 13/07/2007 n. 172La costituzione di un’ATI non può far sorgere un nuovo soggetto fiscale, se non quando le imprese si comportano, per l’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno dell’associazione sia nei confronti dei soggetti esterni.
I rischi nelle ATI
I rischi nelle ATI sono quelli propri di qualsiasi rapporto di collaborazione e derivano da:
- comportamenti opportunistici dell’impresa con la quale si collabora;
- difficoltà oggettive di questa impresa (per esempio per sua insolvenza), che potrebbero pregiudicare tutto il lavoro comune delle imprese.
Per ovviare a questi rischi è fondamentale inserire nei contratti relativi alla collaborazione severe clausole penali per sanzionare i comportamenti opportunistici e previsioni relative alla tempestiva sostituzione dell’impresa che non sia in grado di adempiere correttamente.
Molto importante è anche prevedere un sistema di penali per tutelare l’unitarietà del lavoro dell’Associazione, per evitare rapporti troppo “diretti” tra una delle imprese associate e il committente, a tutto danno del gruppo di imprese riunite.