Interruzione dei processi civili

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In determinate situazioni previste dalla legge i processi civili si interrompono.

Le situazioni sono indicate dagli articoli 300 e seguenti del codice di procedura civile e sono i seguenti: i) morte o perdita di capacità di una parte del processo; ii) morte o sospensione/radiazione dell’avvocato di una parte.

Quando il processo è interrotto non può essere compiuta nessuna attività processuale sino a che non verifichi, nei modi previsti dalla legge, la “riassunzione” del processo (la riassunzione è in pratica una richiesta al Tribunale perché il processo ricominci) .

Se il processo non è “riassunto” si estingue definitivamente e tutte le attività compiute perdono di efficacia: in pratica occorre … ricominciare da capo.

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