Nei giorni scorsi mi si è presentato un caso molto interessante.
In una s.r.l. composta da pochi soci, dove non ci sono segreti e le informazioni tecniche e commerciali circolano liberamente tra i soci, che hanno accesso agli uffici, un socio svolge attività in diretta concorrenza con la società.
Nel sistema italiano, infatti, la concorrenza è inibita solo ai soci delle società in nome collettivo e agli accomandatari delle s.a.s.: questi soggetti possono svolgere attività lavorative diverse da quella della società ma non possono mai fare diretta concorrenza alla società partecipata (nelle s.p.a. è previsto il divieto di concorrenza degli amministratori, rimosso di recente per quelli delle s.r.l.).
I soci che si sono rivolti a me sono comprensibilmente preoccupati e si interrogano sulla possibilità di rimediare alla situazione.
Cosa fare, dunque, per reagire alla concorrenza del socio di s.r.l.?
La soluzione sembrerebbe essere una sola: questo socio non può essere coinvolto nelle decisioni della società e nella circolazione delle informazioni tecniche e commerciali.
Non si tratta, però, di una soluzione facile da adottare perché l’articolo 2476 del codice civile prevede ampi diritti di informazione dei soci di s.r.l., che arrivano sino alla libera consultazione di tutta la documentazione amministrativa.
Di fronte a una richiesta di accesso a tale documentazione sarebbe davvero piuttosto difficile distinguere tra informazioni “sensibili” che possono essere rifiutate e informazioni “non sensibili” che devono essere divulgate.
In conclusione nel caso a me sottoposto non c’è molto da fare (o, meglio, non esiste una soluzione sicura del problema).
In casi come quello sopra descritto (s.r.l. con soci imprenditori) è, quindi, bene prevenire conflitti futuri.
Una soluzione può essere quella di inserire nell’atto costitutivo delle s.r.l. una clausola che vieti ai soci di fare concorrenza alla società e che preveda la possibilità di escludere dalla società medesime i soci che svolgano attività concorrente.
In alternativa si possono impegnare i soci a un patto di non concorrenza, facendo loro sottoscrivere un’intesa che preveda il risarcimento del danno in caso di svolgimento di attività concorrenziale





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