I SOCI POSSONO FARE CONCORRENZA ALLA S.R.L. PARTECIPATA?

Nei giorni scorsi mi si è presentato un caso molto interessante.

In una s.r.l. composta da pochi soci, dove non ci sono segreti e le informazioni tecniche e commerciali circolano liberamente tra i soci, che hanno accesso agli uffici, un socio svolge attività in diretta concorrenza con la società.

Nel sistema italiano, infatti, la concorrenza è inibita solo ai soci delle società in nome collettivo e agli accomandatari delle s.a.s.: questi soggetti possono svolgere attività lavorative diverse da quella della società ma non possono mai fare diretta concorrenza alla società partecipata (nelle s.p.a. è previsto il divieto di concorrenza degli amministratori, rimosso di recente per quelli delle s.r.l.).

I soci che si sono rivolti a me sono comprensibilmente preoccupati e si interrogano sulla possibilità di rimediare alla situazione.

Cosa fare, dunque, per reagire alla concorrenza del socio di s.r.l.?

La soluzione sembrerebbe essere una sola: questo socio non può essere coinvolto nelle decisioni della società e nella circolazione delle informazioni tecniche e commerciali.

Non si tratta, però, di una soluzione facile da adottare perché l’articolo 2476 del codice civile prevede ampi diritti di informazione dei soci di s.r.l., che arrivano sino alla libera consultazione di tutta la documentazione amministrativa.

Di fronte a una richiesta di accesso a tale documentazione sarebbe davvero piuttosto difficile distinguere tra informazioni “sensibili” che possono essere rifiutate e informazioni “non sensibili” che devono essere divulgate.

In conclusione nel caso a me sottoposto non c’è molto da fare (o, meglio, non esiste una soluzione sicura del problema).

In casi come quello sopra descritto (s.r.l. con soci imprenditori) è, quindi, bene prevenire conflitti futuri.

Una soluzione può essere quella di inserire nell’atto costitutivo delle s.r.l. una clausola che vieti ai soci di fare concorrenza alla società e che preveda la possibilità di escludere dalla società medesime i soci che svolgano attività concorrente.

In alternativa si possono impegnare i soci a un patto di non concorrenza, facendo loro sottoscrivere un’intesa che preveda il risarcimento del danno in caso di svolgimento di attività concorrenziale


Commenti

5 risposte a “I SOCI POSSONO FARE CONCORRENZA ALLA S.R.L. PARTECIPATA?”

  1. SIMONE INVERARDI

    e se il socio e’ anche amministratore della prima azienda e titolare di una terza che si occupa della distribuzione dei prodotti delle 2 aziende (potendo quindi pilotare la vendita ai clienti di un prodotto piuttosto che un altro)?

  2. Diego Piselli

    Buongiorno Simone,
    se il socio è amministratore si applica direttamente un divieto di concorrenza e non è quindi possibile stornare clienti
    Non esiti a chiedermi ulteriori chiarimenti se ne necessita.
    Una buona giornata
    Diego Piselli

  3. Diego Piselli

    Sono tutte situazioni che pongono un problema di conflitto di interessi. Se vuoi fare due parole (senza alcun costo per te) chiamami pure allo 335 231369
    Cordialmente
    Diego

  4. Andrea Fioravanti

    buongiorno,
    ho notato questo articolo sul blog e volevo chiederle: nello statuto della srl in cui lavoro e di cui un mio genitore è socio al 30% c’è scritto “gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo l’autorizzazione dell’assemblea”.

    Se ora il genitore mi passasse le sue quote, io le conferissi in una newco di cui sarei proprietario e amministratore ovviamente dimettendomi dal mio attuale incarico, ed esercitassi attività concorrente, e al tempo stesso incaricassi un terzo a rappresentare la newco nella vecchia, ci sarebbero problemi?

    Quale è la differenza tra mandare la moglie a rappresentare la newco nella srl, e un altro socio che è amministratore e ha un figlio che già esercita da anni una attività in proprio con altra società? Non cè equivalenza in termini di accesso a informazioni? Ma anche fosse un terzo non parente, non sarebbe lo stesso?
    O c’è proprio una stretta distinzione tra socio e amministratore?
    Grazie in anticipo
    Un cordiale saluto

  5. Diego Piselli

    La sua situazioe è molto delicata perchè di fatto c’èuna forte vicinanza familiare. Visto che le rispondo con tre mesi di ritardo non esiti a chiamarmi per uno scambio di idee allo 335231369 senza alcun onere per lei

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