Società: ribellarsi (per la minoranza) è giusto!

Chi fa parte di una società è abituato a pensare che … la maggioranza ha sempre ragione e quindi non si interroga sula possibilità di contrastare gli atti di mala fede dei soci di maggioranza

In realtà, esaminando bene le decisioni dei Tribunali e della Cassazione si trova un principio molto importante: in sede di assemblea la maggioranza non può fare quello che vuole, ossia non può … abusare del suo potere a danno dei soci di minoranza approvando deliberazioni contrarie al principio di buona fede (che deve essere rispettato eseguendo qualsiasi contratto secondo le prescrizioni degli articoli 1175 e 1375 del codice civile).

Vi sono molti casi in cui una decisione presa dai soci di maggioranza in assemblea di per sé non è dannosa né vantaggiosa per la società, ma è solo … dannosa per i soci di minoranza, contro i quali è stata adottata in mala fede.

In tutti questi casi la decisione è invalida e piò essere impugnata dai soci di minoranza, per i quali i Giudici hanno aperto, nel tempo, un importante spazio di tutela (a partire dalla notissima decisione della Cassazione n. 11151 del 26 ottobre 1995).

Secondo i Giudici, infatti, vi sono delle deliberazioni che si possono definire “abusive” perché contrarie al principio di buona fede in quanto destinate unicamente a danneggiare i soci di minoranza e queste decisioni possono essere dichiarate invalide.

Corte di Cassazione n. 11151 del 26 ottobre 1995

Non può quindi dubitarsi dell’illegittimità di una delibera assembleare che, per quanto formalmente regolare, risulti in concreto preordinata ad avvantaggiare alcuni soci in danno di altri

Purtroppo in proposito non c’è una regola legale definita (ossia una norma di legge chiara e precisa) ma occorre rifarsi ai cosiddetti “precedenti” della giurisprudenza (si veda il glossario per il concetto di “giurisprudenza”).

Esaminando questi precedenti si trovano diversi casi in cui una decisione assembleare è stata considerata “abusiva” e quindi invalida.

Vale la pena di tenere presenti questi casi e di valutare se sono applicabili alla situazione che ci interessa.

 

L’aumento del capitale per danneggiare la minoranza

Un tipico caso di abuso è l’approvazione di un aumento di capitale che non serve alla società, finalizzato solo a “diluire” la partecipazione dei soci di minoranza fino a renderla influente o comunque a danneggiare tali soci.

Il Tribunale di Cagliari lo ha affrontato nel 2009 in relazione a una società in cui c’era insanabile contrasto tra maggioranza e minoranza.

Il socio di maggioranza aveva approvato un abnorme aumento di capitale per finanziarie un’iniziativa impossibile per difetto delle necessarie autorizzazioni e la delibera è stata considerata invalida per violazione del principio di buona fede.

 

Trib. Cagliari 9 giugno 2009

Sussiste il fumus del vizio di eccesso di potere della deliberazione e, conseguentemente, gli estremi per la sospensione dell’esecuzione della delibera per gravi motivi, nel caso in cui, in presenza di un irriducibile contrasto fra i soci, l’iniziativa economica dichiaratamente sottesa all’operazione di aumento sia pretestuosa in quanto caratterizzata da un oggetto indefinito nonché da un esito incerto al di là di ogni ragionevolezza e comporti, per i soci, un costo non necessario.

 

Lo scioglimento anticipato “abusivo

Il codice civile consente ai soci di qualsiasi società di deliberarne lo scioglimento a maggioranza in qualsiasi momento.

La maggioranza, però, non può abusare del proprio potere ponendo in essere un’operazione abusiva.

È stata per esempio considerata invalida la deliberazione di scioglimento anticipata seguita dalla costituzione di una nuova società con oggetto identico alla quale avevano aderito tutti i soci, meno uno, quello di minoranza.

Lodo Arbitrale Catania 27 maggio 2009

La delibera di scioglimento anticipato di una società … può essere invalidata sotto il profilo dell’abuso della regola di maggioranza quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La prova dell’abuso della regola di maggioranza incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i «sintomi» di illiceità della delibera deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione ma anche da circostanze verificatesi successivamente.

 

Nello stesso senso la Cassazione con la decisione n. 11151 del 1995 ha affermato l’invalidità di una delibera di scioglimento anticipato non giustificata poiché l’andamento della gestione era largamente in attivo, a approvata con il voto determinante di soci che erano, al tempo stesso, soci di una società concorrente.

 

L’approvazione di compensi esorbitanti per gli amministratori

 

I compensi degli amministratori sono soggetti a ordinarie regole di blea che decidano il pagamento agli amministratori di compensi eccessivi rispetto all’attività svolta.

 

La deliberazione “disinformata”.

Altra ipotesi di abuso è quella della deliberazione di assemblea proposta ai soci di minoranza sulla base di informazioni incomplete, errate o reticenti date loro dai soci di maggioranza.

Anche in questo caso la deliberazione può considerarsi invalida.

Cassazione 12 dicembre 2005, n. n. 27387

La doglianza che la maggioranza dei soci non abbia consentito alla minoranza ampia informazione e discussione su un argomento all’ordine del giorno attiene a disciplina etica e di merito e non a questione … sindacabile del giudice … a meno che non si deduca e dimostri che proprio l’indicato comportamento prevaricatore, frutto di un disegno della maggioranza di realizzare propri interessi particolari in contrasto non con quelli oggettivamente sociali, abbia determinato in concreto scelte contrastanti con gli interessi della società

 

Ma come si reagisce all’abuso della maggioranza? Come si ci ribella?

 

Ribellarsi sarà anche giusto, ma come sempre nel campo della giustizia civile, non esiste alcun organo pubblico al quale appellarsi per far rispettare la legge (non si può, per usare una parola comune “denunciare” la maggioranza alla Procura della Repubblica o a un Organo simile).

Di fronte agli abusi della maggioranza occorre promuovereuna causa presso in Tribunale (o presso un arbitro o un collegio arbitrale se questo è previsto dallo statuto sociale).

Il problema è che questa causa può essere piuttosto lunga e magari anche costosa.

Per evitare queste difficoltà occorre sempre, anche quando non è in vista alcuna lite, insistere per ottenere dagli altri soci l’inserimento nello statuto della società di regole per la risoluzione semplice e veloce delle liti (per esempio attraverso un procedimento di mediazione) oppure insistere in Tribunale, se proprio non si è potuta evitare una lite, perché gli effetti della delibera “abusiva” siano sospesi.

 

 

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