QUANDO LA SOCIETÀ FALLISCE GLI AMMINISTRATORI DEVONO RIPIANARE IL DEFICIT FALLIMENTARE?

Spesso il portafoglio delle società fallite è vuoto...
Spesso il portafoglio delle società fallite è vuoto…

I Curatori Fallimentari delle società spesso devono costatare che, purtroppo, il patrimonio acquisito al fallimento non consente di soddisfare i creditori in maniera significativa: negli ultimi anni, addirittura, capita di frequente che il riparto fallimentare per i creditori sia pari a … zero.

In questo sconsolante scenario ha una grande importanza la possibilità di proporre nei confronti degli amministratori della società un’azione per il risarcimento del danno.

Gli amministratori, infatti, non sono i “padroni assoluti” del patrimonio della società e devono conservarlo in modo tale che la società non finisca in stato di insolvenza.

Un esempio aiuta a chiarire la situazione.

Un privato cittadino proprietario di un’automobile può liberamente distruggerla: è una “cosa” sua della quale può disporre.

L’amministratore di una società è invece il gestore del patrimonio di un terzo (la società), che ha dei rapporti con altri terzi (i creditori): se non gestisce correttamente tale patrimonio deve risarcire il danno che ha causato alla società e ai creditori.

Di solito gli amministratori sono chiamati a risarcire il danno causato alla società e ai suoi creditori solo in caso di fallimento, ossia quando emerge il danno da essi causato e quando è nominato dal Tribunale un soggetto, appunto il Curatore Fallimentare, incaricato di fare quanto possibile per soddisfare i creditori (l’articolo 146 della legge fallimentare attribuisce al Curatore il potere di proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori).

I Curatori fallimentari spesso agiscono contro gli amministratori addebitando a costoro di avere violato il divieto compiere nuove operazioni imprenditoriali dopo che si è verificata la causa di scioglimento della società consistente nella riduzione sotto il minimo legale o addirittura nella perdita del capitale sociale (per riferimenti si veda l’articolo 2484 del codice civile.)

Si tratta di un’azione in giudizio molto frequente, che ha portato alla pubblicazione di numerose sentenze e a un contrasto tra due diversi orientamenti dei Giudici.

Di fronte alla difficoltà di provare esattamente il danno  causato dagli amministratori un certo orientamento  riteneva che il danno risarcibile fosse da quantificarsi in misura pari  alla differenza tra il passivo e l’attivo della società accertati dal Curatore: gli amministratori, quindi, erano di fatto tenuti a ripianare il deficit fallimentare.

Un altro orientamento riteneva, invece, che il Curatore fosse tenuto a provare, con precisione, le “nuove operazioni” poste in essere dall’amministratore dopo la perdita del capitale sociale e il danno conseguente alle stesse, perché lo sbilancio patrimoniale della società insolvente potrebbe avere cause molteplici, non tutte riconducibili alla condotta illegittima degli organi sociali.

Altro orientamento intermedio affermava che il criterio della differenza tra attivo e passivo fosse utilizzabile solo quando il Curatore non era entrato in possesso di una contabilità attendibile: non potendosi ricostruire esattamente l’andamento degli affari della società si riteneva ammissibile una soluzione largamente equitativa al problema della determinazione del danno.

Su questa problematica si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza Sezioni Unite 6 maggio 2015).

Si tratta di una decisione molto importante, perché le Sezioni Unite costituiscono l’organo giudiziario più autorevole del nostro sistema.

Le Sezioni hanno sposato una posizione piuttosto rigorosa, affermando che nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore. spetta al curatore stesso di indicare con precisione le specifiche condotte negligenti dell’amministratore stesso (e quindi anche quali “nuove operazioni” siano state compiute dopo la perdita del capitale e quale danno ne è derivato).

Le Sezioni hanno poi affermato che quando manchi o non sia attendibile la contabilità non è sempre possibile fare ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo.

Questo criterio, infatti, può essere utilizzato solo in via integrativa quando comunque il curatore abbia indicato le condotte illegittime dell’amministratore e le loro conseguenze.

Altrimenti, hanno affermato le Sezioni Unite, l’azione di responsabilità contro gli amministratori delle società fallite finirebbe con il diventare una specie di rimedio “sanzionatorio” per il fallimento, in contrasto con i principi del nostro sistema.

É presto per dire quali saranno gli effetti concreti della decisione.

É certo, però, che la soluzione scelta dalle Sezioni Unite non accontenta le attese dai tanti operatori economici che in materia fallimentare aspirano a vedere applicato un trattamento molto rigoroso agli amministratori delle società fallite.[sociallocker][/sociallocker]

Lascia un commento