Quando il Tribunale può intervenire nella vita delle società?

Spesso i soci, gli amministratori e i sindaci delle società di capitali trascurano il fatto che la legge prevede la possibilità di un penetrante intervento del Tribunale volto a rimediare a irregolarità nella gestione sociale.

Questo intervento è previsto dagli articoli 2409 (per le s.p.a.) e 2476 (per le s.r.l. prive di organo di controllo), che consentono di presentare una “denuncia” al Tribunale (civile) competente.

Questa “denuncia” può essere presentata da qualsiasi socio di una s.r.l. (che non abbia organo di controllo) e dai soci di s.p.a. che rappresentino il decimo del capitale sociale o, nelle società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale (salve percentuali minori stabilite dallo statuto).

Sempre nelle s.p.a. la denuncia può essere presentata anche dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dal Pubblico Ministero (data la rilevanza “pubblica” dell’attività di queste società.

Il presupposto della denuncia è – secondo quanto previsto dalla legge, il seguente:

il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate

Spesso i soci, gli amministratori e i sindaci delle società di capitali trascurano il fatto che la legge prevede la possibilità di un penetrante intervento del Tribunale volto a rimediare a irregolarità nella gestione sociale.

Questo intervento è previsto dagli articoli 2409 (per le s.p.a.) e 2476 (per le s.r.l. prive di organo di controllo), che consentono di presentare una “denuncia” al Tribunale (civile) competente.

Questa “denuncia” può essere presentata da qualsiasi socio di una s.r.l. (che non abbia organo di controllo) e dai soci di s.p.a. che rappresentino il decimo del capitale sociale o, nelle società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale (salve percentuali minori stabilite dallo statuto).

Sempre nelle s.p.a. la denuncia può essere presentata anche dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dal Pubblico Ministero (data la rilevanza “pubblica” dell’attività di queste società.

Il presupposto della denuncia è – secondo quanto previsto dalla legge, il seguente:

Cosa può fare il Tribunale quando riceve una denuncia di irregolarità?

Dopo avere ricevuto la denuncia di irregolarità il Tribunale ha due opzioni:

La prima è quella di ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Sulla base dei risultati dell’ispezione il Tribunale potrà poi “disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni”

Se le irregolarità appaiono da subito molto gravi il Tribunale può invece, senz’altro, revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

Sono possibili anche soluzioni intermedie.

Il Tribunale di Torino ha per esempio stabilito, nel novembre 2019, che nell’ambito del procedimento ex articolo 2409 c.c., a fronte di irregolarità gravi, ma non tali da esigere la revoca degli amministratori, il Giudice può anche nominare un soggetto terzo con il compito di coadiuvare il consiglio di amministrazione nella predisposizione di un assetto concretamente idoneo a superare le irregolarità.

La società può evitare i provvedimenti del Tribunale?

I provvedimenti del Tribunale possono essere evitati se da parte della società (o – meglio – dei suoi soci di maggioranza ) emerge l’intenzione di porre rimedio alle irregolarità  

Secondo l’articolo 2409, infatti,



Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio …

Se, però, i soggetti di cui sopra non operano per rimediare alle irregolarità, allora il Tribunale può senz’altro provvedere con le misure più opportune.

Quali sono i poteri dell’Amministratore Giudiziario?

L’amministratore giudiziario eventualmente nominato dal Tribunale ha tutti i poteri propri dell’amministratore di società entro i confini indicati nel provvedimento di nomina, non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale stesso e può comunque proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci anche senza una delibera dell’assemblea in questo senso.

Alla fine del suo incarico l’amministratore convoca l’assemblea per la nomina di nuovi amministratori e/o sindaci e può proporre la messa in liquidazione della società o il ricorso a una procedura concorsuale.

Quando si può presentare in concreto una denuncia ex art. 2409 c.c.?

La possibilità di utilizzare lo strumento dell’articolo 2409 è una tutela veramente importante per i soci di minoranza.

Conviene quindi ricordare i casi in cui, secondo le recenti sentenze, la strumento in questione può essere utilizzato.

In linea generale non è possibile proporre la denuncia per contestare le mere scelte gestionali di opportunità degli amministratori, anche se presentino profili di rilevante alea economica.

Sul punto è chiarissimo il provvedimento del Tribunale di Roma del 15 dicembre 2017):

Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai fini del procedimento di controllo giudiziario sono solo quelle ancora attuali e idonee a provocare un danno alla società oggetto di controllo o alle sue controllate che derivano dalla violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo, mentre sono irrilevanti, ancorché attuali e potenzialmente dannose, le scelte gestionali, salvo che si tratti di scelte palesemente irragionevoli o negligenti oppure di scelte compiute in conflitto di interessi”.

La questione è stata meglio precisata dal Tribunale di Torino con provvedimento del 13 giugno 2014:

L’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è infatti ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o anche di quello di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come potrebbe ad esempio accadere in presenza di operazioni che esulano palesemente dall’oggetto sociale o che siano in contrasto con esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano praticate condizioni di favore che si traducono in un una perdita per la società, essendo prive di reale contropartita)”.

Possono quindi essere denunciati fatti attuali e molto gravi come la

Deve quindi trattarsi di fatti non puramente formali e non puramente connessi alla normale alea imprenditoriale.

Benefici e rischi della denuncia al Tribunale

la denuncia al Tribunale è uno strumento molto “forte” per reagire a irregolarità gestionali e soprattutto uno strumento di attuazione piuttosto veloce.

Non vanno però dimenticate due controindicazioni:

  • la pendenza di un’ispezione (o addirittura la sostituzione dell’amministratore con un amministratore giudiziario) hanno ovviamente l’effetto di “appesantire” e rallentare l’attività e l’organizzazione societaria e quindi possono ritardare il raggiungimento di un accordo tra minoranza e maggioranza (mentre l’esperienza insegna che alla fine quello che la liquidazione della quota è la soluzione più conveniente per il socio di minoranza non coinvolto nella gestione e nella distribuzione degli utili).
  • se la denuncia è infondata il socio che l’ha proposta può essere condannato alle spese del procedimento;

Lascia un commento