QUANDO IL DEBITORE GIOCA A NASCONDINO … C’È L’AZIONE REVOCATORIA.

Il debitore sa nascondere i propri beni ...

Nella pratica degli affari capita molto di frequente che il soggetto debitore di somme di denaro ricorra a manovre più o meno complesse per occultare il proprio patrimonio.

Nei casi più semplici si tratta, semplicemente, della vendita di un bene immobile o comunque facilmente aggredibile dai creditori, vendita finalizzata a “trasformare” tale bene nell’oggetto che più di tutti è inafferrabile dai creditori se bene occultato, ossia il denaro (o in entità altrettanto difficilmente aggredibili come gli strumenti di investimento).

Vi sono poi manovre più complesse come le donazioni o le compravendite finalizzate a porre i propri beni in mani amiche o, comunque, compiacenti.

Nei casi ancora più complessi (e soprattutto quando gli interessi in gioco sono maggiori) i debitori ricorrono a macchinose strategie, come la creazione di società “di comodo” alle quali si intestano i beni che non si vogliono esporre al pignoramento.

Si tratta di un vero e proprio gioco a nascondino, nel quale gli inseguitori sono i creditori e l’inseguito è il debitore, che tenta in tutti i modi di nascondere le proprie disponibilità.

Il codice civile, erede di una tradizione che risale all’antichità, prevede un rimedio contro i comportamenti abusivi dei debitori, costituito dall’azione “revocatoria”, azione regolata dagli articoli 2901- 2904 del codice civile.
Con questa azione i creditori possono far dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dai debitori in frode dei loro diritti (anche se consistano, semplicemente, nella “trasformazione” in denaro di un bene).sacco

L’azione deve essere proposta entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla data dell’atto ovvero da quella in cui il medesimo è stato reso conoscibile ai terzi (per esempio con la trascrizione nei Registri Immobiliari).
Per effetto dell’esercizio della revocatoria gli atti di disposizione restano perfettamente validi ed efficaci ma non possono essere “opposti” ai creditori, che ottengono il risultato di far rientrare nel patrimonio del loro debitore quanto ne era uscito.

L’azione revocatoria può essere proposta da qualsiasi creditore (anche il se il credito non è ancora esigibile) se si verificano le seguenti condizioni:

–       se l’atto è stato posto in essere dopo il sorgere del credito che il debitore conoscesse il pregiudizio che esso arrecava alle ragioni dei creditori;

–       se l’atto è anteriore al sorgere del credito che lo stesso fosse dolosamente preordinato al fine di recare pregiudizio ai creditori (ossia che esistesse un piano per frodare i creditori medesimi).

Se si tratta di un atto a titolo oneroso occorre anche che il terzo beneficiario dell’atto di disposizione fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (non è necessario che tale terzo conosca nei dettagli quale sia il credito pregiudicato, ma solo che si renda conto … della situazione).

Se, invece, si tratta di atto a titolo gratuito non è neppure necessario che il terzo sapesse dell’esistenza di creditori e del danno per i medesimi (il che significa che le donazioni sono sempre facilmente revocabili).

Non è mai soggetto a revocatoria l’adempimento di un debito scaduto.

Sull’azione revocatoria è intervenuta la Cassazione a fine 2014, con un’importante sentenza.

Si tratta della sentenza numero 27546 del 30 dicembre, relativa al caso di una società che si era spogliata della proprietà dell’unico suo bene immobile vendendolo ad altra società in cambio di denaro prontamente … volatilizzato, frustrando le aspettative dei creditori della venditrice.

Tali creditori avevano proposto un’azione revocatoria, respinta nei giudizi di merito sul presupposto che il legale rappresentante della società acquirente non fosse consapevole del danno per i creditori della società.

La Cassazione ha, invece, accolto l’azione, sul presupposto che fosse sufficiente, per l’accoglimento della revocatoria, che il danno per i creditori della società venditrice fosse conosciuto dal socio di maggioranza di quella acquirente (tale socio, tra l’altro aveva messo a disposizione i fondi per l’acquisto).

La decisione è importante perché stabilisce un precedente di largo favore per la revocatoria che, secondo la Cassazione, può essere proposta considerando gli aspetti sostanziali della vicenda della sottrazione dei beni ai creditori e verificando i soggetti che vi sono stati realmente coinvolti, indipendentemente dalla titolarità formale dei poteri di rappresentanza delle parti coinvolte negli atti di trasferimento di beni.

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