Le S.R.L. possono acquistare le proprie quote?

Quando un socio intende uscire da una s.r.l. spesso le parti coinvolte immaginano di poter far acquistare la sua quota alla società, in modo tale che sia possibile liquidare il socio senza che gli altri soci debbano versare risorse proprie e accollando alla società il prezzo da pagarsi al socio che esce dal gruppo sociale.

Anche nella s.r.l., quindi, si pensa di poter attuare un risultato analogo a quello che si ottiene nelle s.p.a. attraverso l’operazione di acquisto di azioni proprie regolata dall’articolo 2357 del codice civile.

La legge, tuttavia, vieta tradizionalmente alla s.r.l. di acquistare le proprie quote, allo scopo di proteggere il patrimonio della società, evitando che con tale acquisto si realizzi, in sostanza, una restituzione dei conferimenti dei soci e impedendo che il rischio dell’insolvenza dell’acquirente delle quote  possa cadere sulla società, senza che questa ottenga alcun beneficio.

Il divieto legale di acquisto delle proprie quote da parte della s.r.l.

Le operazioni della s.r.l. sulle proprie azioni sono vietate dall’articolo 2474 del codice civile (c.c.), per il quale la società responsabilità limitata non può in alcun caso acquistare o accettare in garanzia le proprie quote, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Si tratta di una norma molto severa che è rafforzata dalla sanzione penale contenuta nell’articolo 2628 c.c. che prevede in caso figurazione del divieto la reclusione fino a un anno per gli amministratori.
Secondo quanto generalmente si ritiene l’accordo relativo alla cessione alla società di una quota di Srl è nullo, ossia invalido e non può, quindi, essere eseguito.
Di conseguenza, il socio che spera di disinvestire cedendo la propria quota alla società rischia in concreto di non poter realizzare il suo obiettivo
Secondo la giurisprudenza dal divieto contenuto nell’articolo 2474 deriva per la società a responsabilità limitata anche la proibizione di:
– prestare fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo delle proprie quote;
– accollarsi il debito dell’acquirente delle proprie quote verso il venditore (per la Cassazione il principio inderogabile enunciato dall’art. 2483 c.c. – per il quale in nessun caso la società a responsabilità limitata può acquistare o ricevere in pegno le proprie quote – posto a tutela degli interessi dei creditori, dei soci e delle società, comporta l’invalidità di ogni operazione che, comunque eseguita, tenda a conseguire risultati analoghi. Pertanto, in caso di cessione di quote di una società a responsabilità limitata, la stessa società non può validamente accollarsi il pagamento dovuto da chi ha acquistato tali quote).
Le novità del decreto legge 50/2017 per le sole s.r.l. che siano PMI.

Il D.L. 50/2017        innova il sistema.

La severità dell’articolo 2474 è ultimamente stata mitigata dal decreto legge numero 50 del 24 aprile 2017 (disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge 96/2017.

Tale decreto, generalizzando una possibilità già prevista da una normativa del 2012 per le s.r.l. qualificabili come “start-up innovative”, ha introdotto per le sole s.r.l. che possono qualificarsi come piccola o media impresa la possibilità di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni ove intenda attuare piani di incentivazione che prevedono l’assegnazione di partecipazioni a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opere servizi anche professionali.
Per le sole s.r.l. qualificabili come PMI si è quindi aperta una innovativa possibilità di realizzare il disinvestimento dei soci.
La s.r.l. – PMI può, infatti, acquistare proprie partecipazioni dopo aver approvato e per attuare un piano di stock option (ossia un progetto di incentivazione di amministratori dipendenti e collaboratori attraverso l’assegnazione a costoro di partecipazioni nel capitale),ovvero un piano di work for equity, ossia un analogo programma di incentivazione dei prestatori di opere e servizi alla società.

Ma quando una s.r.l. può considerarsi una PMI?

Una s.r.l. può considerarsi una PMI quando rientra nei parametri della definizione comunitaria di piccola media impresa.

La raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (attuata in Italia con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005) considera PMI le microimprese con meno di dieci dipendenti e fatturato (o un totale di bilancio) sotto i 2 milioni; le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato (o totale di bilancio) sotto i 10 milioni; le medie imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato non oltre i 50 milioni (o totale di bilancio non superiore a 43 milioni).

La possibilità di acquistare le proprie quote è quindi estesa a un numero veramente ampio di società, data la nota frammentazione del tessuto produttivo italiano.

2 commenti su “Le S.R.L. possono acquistare le proprie quote?”

  1. buonasera, sono socio Amministratore di srl PMI, composta da 4 fratelli Soci. 1 non lavoratore, 2 lavoratori assunti, 1 amministratotr ad incarico (IO) il socio non lavoratore intende cedere la quota, gli altri 2 anche lo gradirebbero. Potrei acquisire le quote dai cedenti, in capo alla srl a mezzo di mutui e-o finanziamenti a debito della Società. Grazie, luciano carparelli

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