LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Nelle società di persone tutti i soci partecipano agli utili della gestione sociale: i soci partecipano altresì, salvo per i casi in cui è ammesso il patto contrario, alle relative perdite.
Non esistono regole imperative sulle modalità di ripartizione degli utili tra i soci delle società di persone, salvo il divieto del “patto leonino” (art. 2256 c.c.: “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”).
Esistono peraltro (art. 2263 c.c.) delle regole suppletive, applicabili in difetto di accordo tra le parti sulle modalità di distribuzione dell’utile.
Si tratta delle seguenti regole:
– le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si presumono uguali;
– la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal Giudice secondo equità;
– se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che debba determinarsi nella stessa misura la partecipazione alle perdite.
Il contratto sociale può peraltro prevedere che la determinazione della parte di guadagni e di perdite spettante a ciascun socio sia rimessa a un terzo, che operi come “arbitratore” (art. 2264 c.c.).
Nelle società di persone il diritto alla percezione dell’utile sorge immediatamente dopo l’approvazione del rendiconto annuale e non può – quindi – essere sottratto a un socio senza il suo consenso, salvo contraria disposizione del contratto sociale (art. 2262 c.c.).

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