FONDO PATRIMONIALE FAMILIARE O VINCOLO DI DESTINAZIONE?

Il fondo patrimoniale familiare è un notissimo istituto di protezione del patrimonio, regolato dagli articoli 167 e seguenti del codice civile (per qualche riferimento in più si veda il precedente post sull’argomento).

Come ho già scritto il “fondo” può essere costituito solo da persone sposate per atto pubblico (o da un terzo, anche mediante testamento) e può avere ad oggetto esclusivamente beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (come le automobili) e titoli di credito. Il fondo si scioglie in caso di annullamento o scioglimento del matrimonio. Per le modalità di costituzione del fondo si veda la scheda sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato.

I beni inseriti in un fondo patrimoniale e i loro frutti non possono essere aggrediti dai creditori se il credito trae origine da impegni assunti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Per impedire l’azione di un creditore occorre però dimostrare che il creditore medesimo era a conoscenza del fatto che l’impegno era stato assunto per motivi estranei ai bisogni familiari (dato che l’articolo 170 del codice civile afferma testualmente che l‘esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).

Il fondo patrimoniale è un istituto creato per la famiglia tradizionale in anni lontani, quando nemmeno si immaginava l’attuale evoluzione del concetto di famiglia: esso si rivela quindi spesso inutile, dato che ormai sono diffuse famiglie monoparentali, che nascono da unioni di fatto o che interessano persone dello stesso sesso.

Per quanto a mia conoscenza ultimamente molte persone sposate stanno “correndo” a costituire un fondo patrimoniale familiare, nella speranza di sottrarre i propri beni (di solito la casa di abitazione) all’aggressione dei creditori.

Si tratta di un’iniziativa di per sé legittima e comprensibile, che può però essere assunta, come detto prima, solo da persone regolarmente sposate.

Questa iniziativa può peraltro rivelarsi poco utile, data la difficoltà di provare che i creditori fossero a conoscenza del fatto che l’impegno per il quale agiscono non fosse destinato ai bisogni della famiglia: la Cassazione ha per esempio stabilito con la sentenza n. 4011 del 2013 che «l‘onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari».

La costituzione del fondo può rivelarsi poco utile anche perché i Giudici (specialmente le Commissioni Tributarie) tendono a interpretare in senso molto ampio il concetto di debito assunto per gli interessi della famiglia: una nota decisione del 2010 della Commissione Tributaria di Reggio Emilia ha per esempio affermato che anche il debito fiscale scaturito dalle attività lavorative dei coniugi può essere correlato ai bisogni familiari e può essere titolo per l’esecuzione sui beni costituiti in fondo.

Va poi ricordato che talune sentenze hanno affermato che il divieto di azioni esecutive sui beni inseriti in un fondo patrimoniale opera soltanto con riguardo ai debiti che siano state contratti successivamente alla costituzione del fondo (per esempio la recente sentenza 24 agosto 2012 del Tribunale di Lecce).

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Se quindi il fondo patrimoniale può rivelarsi uno scudo poco efficace (e diventare di fatto una cassaforte aperta, come nell’immagine) forse vale la pena di considerare la costituzione sui propri beni del “vincolo di destinazione” introdotto nel 2006 nel nostro sistema legale

Il “vincolo di destinazione” è regolato dall’articolo 2645 ter del codice civile, che prevede la possibilità di trascrivere negli appositi registri un atto in forma pubblica con il quale beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

La trascrizione di tali atti rende “opponibile” ai terzi il vincolo di destinazione che, quindi, non possono essere oggetto di aggressione da parte dei creditori se non per debiti connessi al vincolo di destinazione.

Il vincolo di destinazione si presta ad essere utilizzato da tutti coloro (per esempio i single) che non possono costituire un fondo patrimoniale familiare e sembra essere un ostacolo piuttosto forte contro le azioni dei creditori, dato che per paralizzare tali azioni non è neppure necessario provare l’origine del credito e la conoscenza della stesa da parte del creditore.

Il vincolo di destinazione, quindi, è opponibile ai terzi anche senza che sia necessario offrire loro la prova (di solito piuttosto difficile) che essi sapessero che il debito per il quale agiscono fosse stato assunto per esigenze estranee ai bisogni della famiglia.

Credo in conclusione che sia opportuno che nella valutazione degli strumenti di protezione del patrimonio d’ora in poi si tenga più presente di quanto oggi si faccia la possibilità di costituire un “vincolo di destinazione”.

 

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