Cos’è la supersocietà?

Negli ultimi anni stanno aumentando i casi in cui i Tribunali dichiarano il fallimento di una “supersocietà”.

La “supersocietà” è:

  • una società di fatto, ossia una società non iscritta nel Registro delle Imprese;
  • pertanto una società di persone in cui i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti della società;
  • una società alla quale partecipano una o più altre società, anche di capitali.

Il tema della supersocietà è importante perché a questo tipo di società si applica (come a ogni società di persone) l’articolo 147 della legge fallimentare, norma relativa al cosiddetto fallimento “in estensione”.

In base a tale norma:

  • in caso di fallimento di una società di persone deve essere dichiarato anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili, anche se non personalmente insolventi;
  • se dopo la dichiarazione di fallimento di un’impresa (individuale o societaria) risulta che l’impresa è in realtà riferibile a una società di fatto allora questa società deve essere dichiarata fallita e con essa i suoi soci illimitatamente responsabili, anche se non personalmente insolventi.

Questo significa che quando una società (solitamente una s.r.l.) è coinvolta nell’attività di una supersocietà, di fatto essa rischia di fallire quando la supersocietà alla quale partecipa è dichiarata fallita in quanto non in grado di adempiere i debiti contratti per la sua attività.

Quando esiste una supersocietà?

Secondo quello che si legge nelle sentenze della Cassazione e dei Tribunali la supersocietà esiste quando si possono riscontrare i “tipici” elementi costituenti una società:

  • identità di scopo sociale imprenditoriale tra i partecipanti alla supersocietà;
  • esistenza di un fondo comune;
  • uso promiscuo dei medesimi mezzi organizzati per l’attività di impresa (immobili, veicoli, macchinari, ecc.;
  • condivisione di elementi patrimoniali attivi (per esempio crediti verso clienti);
  • condivisione delle passività.

Al di là delle definizioni tecniche, quindi, non esiste una supersocietà quando si ha solamente il caso (molto frequente, per la verità) in cui del soggetto che “domina” altra società, senza commistione di elementi patrimoniali.

Il fondo comune è un elemento della supersocietà

Un esempio di supersocietà

Un esempio di supersocietà è quello di cui tratta la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 332/2020 (disponibile a richiesta di chi fosse interessato).

La Corte ha ritenuto esistente una società di fatto cui partecipava una società di capitali, ravvisando l’esistenza di “fondo comune… identità della sede legale… unicità organizzativa… identità della compagine sociale … commistione patrimoniale e … perseguimento di un comune interesse “.

Nel caso esaminato dalla Corte due società di capitali:

  • avevano avuto identica sede operativa;
  • avevano utilizzato promiscuamente dei macchinari senza tenere conto della loro appartenenza;
  • avevano effettuato trasferimenti e ritrasferimenti reciproci di dipendenti;
  • avevano avuto un unico finanziatore;
  • avevano avuto un portafoglio clienti comune con la “canalizzazione” della clientela dall’una all’altra società;
  • avevano effettuato il trasferimento di un ramo d’azienda dall’una all’altra società senza corrispettivo.

Un altro esempio di supersocietà

Altro esempio di supersocietà è quello oggetto della sentenza del Tribunale di Bergamo del 5 dicembre 2018 (pubblicata dal sito ilcaso.it).

In questo caso:

  • una srl svolgeva attività edilizia e si era trovata impossibilitata a proseguirla per mancanza del “DURC”;
  • nella sede della società l’attività era quindi stata proseguita da un’impresa individuale costituita da un socio della società;
  • di ciò erano stati notiziati i clienti;
  • l’impresa individuale e la società avevano operato in condizioni di totale commistione patrimoniale tanto che il sito internet della società riportava … le indicazioni relative all’impresa individuale, mentre l’impresa individuale aveva prelevato senza corrispettivo merci della società;
  • i corrispettivi pagati dai clienti per prestazioni della impresa individuale erano stati versati sul conto della società;
  • la società aveva contratto un finanziamento palesemente destinato all’impresa individuale;

Perché bisogna tenere conto della supersocietà?

La possibilità che una società sia coinvolta in una “supersocietà” deve sempre essere tenuta presente.

Nella pratica, infatti, gli enti societari operano spesso in condizioni di commistione patrimoniale.

Può, per esempio, accadere che una società di grandi dimensioni operi insieme ad altra più piccola per compiere uno specifico affare, con modalità tale da confondere i patrimoni delle due società (per esempio attraverso scambi di dipendenti o di attrezzature).

In una situazione del genere, non certo infrequente, la società di maggiori dimensioni di solito non intende sopportare l’intero rischio di impresa dello specifico affare e quindi immagina che non sarà necessario intervenire per ripianare eventuali perdite.

Se, però, è configurabile (e in concreto individuata) una supersocietà di fatto e questa è dichiarata fallita la società di maggiori dimensioni rischia il fallimento “in estensione” anche se non è in concreto insolvente (a meno che non …provveda a ripianare tutti i debiti della supersocietà).

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