L’attività necessaria a soddisfare il credito con i beni del debitore si chiama pignoramento.
Il pignoramento (dal latino “pignus”, ossia “pegno”) consiste nell’acquisizione di uno o più beni del debitore (contro la sua volontà, ovviamente) per venderli all’asta e soddisfare un credito con il risultato dell’asta.
Si tratta in pratica di una “espropriazione” del debitore (dal latino “ex proprius”, che esprime il concetto del ritiro di un bene dalla disponibilità del debitore).
In determinate situazioni l’esito del pignoramento può essere l’assegnazione al creditore di un bene del debitore (per esempio la somma di denaro depositata presso una banca)
Il pignoramento in alcuni casi può avere un costo significativo: è quindi importante conoscere I diversi tipi di pignoramento possibile ed i relativi costi. per programmare l’attività di recupero credito di impresa
I vari tipi di pignoramento.
In linea generale si distinguono tre tipi di pignoramento: i) il pignoramento di immobili o pignoramento immobiliare; ii) il pignoramento di beni mobili o pignoramento mobiliare; iii) il pignoramento di stipendi, pensioni, crediti, quote societarie o disponibilità bancarie del debitore, ossia il c.d. “pignoramento presso terzi”.
Tutti i beni del debitore sono pignorabili?
In linea di principio tutti i beni del debitore sono pignorabili, ma occorre prestare attenzione a talune eccezioni.
Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare non vi sono particolari limiti.
Al contrario di quanto molti credono, in particolare, la “prima casa” è pignorabile (solo il Fisco non può pignorare la casa di abitazione del debitore, a condizione che sia l’unico immobile di sua proprietà e ivi il debitore stesso abbia la residenza anagrafica: si veda l’articolo 76 del D.P.R. 602/1973).
Per i beni mobili esistono limitazioni che oggi sembrano un po’ arcaiche, ossia il divieto di pignorare l’anello nuziale, le “cose sacre” e il cibo necessario a nutrire per un mese il debitore (articolo 514 del codice di procedura civile).
Più importante e attuale è il divieto contenuto nell’articolo 515 di detto codice, per il quale
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
La regola ora riportata può rendere piuttosto difficile il pignoramento dei beni degli imprenditori individuali.
Per il pignoramento di salari e stipendi (e somme assimilabili, come il trattamento di fine rapporto) vi sono dei limiti previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
Tali importi, se pignorati prima dell’accredito sul conto corrente del debitore sono pignorabili solo nella misura del quinto. Se quindi lo stipendio è di 1000 Euro, è possibile pignorare solo 200 Euro.
Se invece il pignoramento avviene dopo l’accredito dello stipendio in conto corrente la situazione cambia, dato che è impossibile capire quanto parte della giacenza di conto “proviene” dallo stipendio e quanta da altri fonti.
Di conseguenza per l’articolo 545 c.p.c. sono pignorabili solo le somme depositate sul conto pari a tre volte l’assegno sociale, attualmente pari a 453 euro.
Il pignoramento delle disponibilità di conto corrente di un lavoratore dipendente. può riguardare quindi solamente gli importi che eccedono i 1359 euro.
Il pignoramento delle pensioni ha limiti ancora maggiori
La pensione è pignorabile solo per la parte che eccede la soglia di una volta e mezzo l’assegno sociale e oltre questa soglia solo nella misura di un quinto.
Come scegliere il tipo di pignoramento?
La scelta del tipo di pignoramento dipende dalla valutazione del costo dello stesso in relazione all’ammontare del credito da soddisfare e alle possibilità di successo.
Il pignoramento mobiliare riferito ad arredi e veicoli è spesso totalmente inefficace e si risolve in un costo inutile, salvo che i beni pignorati siano di valore, come può accadere quando si riescono a pignorare collezioni d’arte, auto d’epoca o beni simili.
Il pignoramento immobiliare è conveniente a partire da un credito di almeno 15/20.000,00 Euro, tale da giustificare le spese iniziali della procedura.
Il più rapido ed efficace di solito è il pignoramento “presso terzi”, che consente di apprendere in tempi ragionevolmente brevi (minori nelle sedi di Tribunale più piccole) disponibilità liquide o parti di stipendi e pensioni del debitore.
Questo tipo di pignoramento è utilizzabile anche per espropriare un credito del proprio debitore o una quota di società a responsabilità limitata.
Il pignoramento dei crediti è particolarmente indicato, per esempio, per i subappaltatori, che possono espropriare l’appaltatore del credito verso il committente principale.
Ma come si svolge in concreto un pignoramento?
In successivi post saranno descritti i diversi tipi di pignoramento. Qui basti dire che il pignoramento è un’attività che può essere svolta solo da un creditore che sia in possesso di un “titolo esecutivo” (cambiale, assegno, sentenza, ecc.) e che richiede l’assistenza di un avvocato e o svolgimento di una procedura presso il Tribunale competente.
La cosa più importante da ricordare è che una volta che sia stato iniziato un pignoramento anche altri creditori possono chiedere di partecipare al risultato della vendita dei beni o dell’assegnazione di denaro.
Prima di iniziare la procedura è quindi bene cercare di valutare l’entità dell’esposizione complessiva del proprio debitore.
Se è eccessiva potrebbe essere opportuno rinunciare al credito oppure, se ci sono i presupposti di legge (articolo 1 legge fallimentare) chiedere il fallimento del proprio debitore, in modo che l’espropriazione dei suoi beni sia condotta in modo unitario dal Curatore del fallimento.
Si possono pignorare contemporaneamente diversi beni del proprio debitore?
Per il codice di procedura civile i mezzi di espropriazione possono essere “cumulati” (art. 483 c.p.c.): si possono quindi, per esempio, pignorare contemporaneamente l’abitazione e lo stipendio del debitore.
Se, però, si verifica un “eccesso” di esecuzione è facoltà del debitore richiedere la riduzione del pignoramento.