Come formare un’alleanza tra soci

Un’alleanza è utile alla     protezione dei soci

Un buon modo che i soci di una società hanno per tutelarsi è sottoscrivere un accordo di “alleanza” con altri soci.  

Attraverso un’alleanza tante posizioni minoritarie possono raggiungere la maggioranza o, almeno, contare di più nella vita della società.

Il patto di alleanza tra soci,  che si definisce patto parasociale,  deve essere negoziato e “costruito” tenendo ben presenti gli obiettivi che si vogliono raggiungere,  gli effetti legali di questo patto, la sua durata massima e il modo di farlo rispettare.

 

Gli obiettivi del patto vanno chiariti

Gli obiettivi del patto parasociale.

L’obiettivo di un patto parasociale è di solito la creazione di una maggioranza. Attraverso il patto un gruppo di soci si coalizza per votare sempre in modo coordinato in occasione delle assemblee o per esprimere il voto in modo unitario in un’unica occasione (spesso la nomina degli amministratori o la promozione dell’azione di responsabilità).

Lo strumento del “patto” può essere utilizzato anche per intenti più complessi, come la programmazione di un’operazione di scissione che consenta la separazione tra gruppi di soci litigiosi o la regolazione degli apporti finanziari dei soci per la continuità aziendale e lo sviluppo della società o, ancora, la predisposizione del passaggio generazionale tra soci membri di un gruppo familiare.

Spesso gli obiettivi dei patti sono confusi o addirittura contraddittori: per evitare liti e contestazioni è invece opportuno cercare di indicare con precisione e dettaglio lo scopo dell’accordo al momento della sua stesura, da farsi necessariamente con un documento scritto dato che sarebbe altrimenti sostanzialmente impossibile provare che è stato concluso (il Tribunale di Treviso ha per esempio affermato che “non appare di per sé verosimile che un patto parasociale con un contenuto articolato -… sia stato lasciato ad intese verbali, o addirittura a meri comportamenti fattuali” (sentenza 27 marzo 2010, a disposizione in copia su richiesta dei lettori).

I patti hanno solo effetto obbligatorio

Gli effetti legali del patto parasociale.

ll patto parasociale vincola esclusivamente coloro che lo hanno sottoscritto e non anche la società che è, rispetto al patto stesso, un soggetto estraneo.

Si dice, nel linguaggio legale, che il patto ha un effetto solo “obbligatorio” e non “reale: questo vuol dire, in parole povere, che il patto non vincola la società, la quale quindi deve accettare anche i comportamenti dei soci contrari alle previsioni del patto.

Il socio che ha firmato un patto parasociale relativo al voto, quindi, può per esempio cedere alla tentazione di violarlo e conseguentemente votare in assemblea in modo diverso da quanto promesso  agli aderenti al patto: dal punto di vista della società questo voto è perfettamente valido e utile a determinare la maggioranza assembleare.

Per questo motivo, come poi si dirà, è fondamentale che il patto sia rafforzato da opportune clausole penali o simili.

Il c.c. regola la   durata dei patti

La durata massima del patto parasociale.

Il codice civile (c.c.) non detta regole sul contenuto dei patti parasociali, che è assolutamente libero, salvo l’ovvia necessità di rispettare le regole dell’ordine pubblico e i principi inderogabili del diritto delle società (si considera per esempio nullo il patto finalizzato a esonerare gli amministratori da responsabilità verso la società).

Il codice, però, si occupa della durata dei patti, nell’intento di impedire ai soci di vincolarsi per un periodo di tempo troppo lungo.

Per l’articolo 2341 bis del c.c. i patti non possono avere una durata superiore ai cinque anni; se le parti hanno sottoscritto un patto di durata maggiore il suo termine si considera automaticamente ridotto a cinque anni.

Se, invece, le parti hanno sottoscritto un patto a tempo indeterminato, possono sempre recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Sempre per l’articolo 2341 bis il limite di durata non si applica ai patti “strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi  e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo“.

Se la società è quotata la durata massima del patto è, invece, di tre anni.

Il patto può indirizzare l’attività della società

Le clausole del patto parasociale

La pratica conosce numerosi tipi di patti parasociali, tanto che è impossibile fornire una classificazione precisa.

I principali patti sono comunque i seguenti:

  • Patto parasociale relativo al voto in assemblea, con il quale una parte dei soci si coalizza per votare in maniera coordinata e quindi raggiungere una maggioranza altrimenti impossibile (la coalizione può essere permanente o occasionale, per esempio relativa alla sola assemblea per la nomina degli amministratori).
  • Patto parasociale “di blocco”, con il quale un gruppo di soci stabilisce di non cedere la propria partecipazione senza il consenso degli altri o senza prima offrirla in prelazione agli altri aderenti al patto (con tutte le varianti del caso in punto valore della partecipazione, ecc.).
  •  Patto relativo all’uscita dalla società, con il quale si determinano le condizioni temporali ed economiche alle quali un socio ha la facoltà di chiedere ai soci aderenti al patto di rilevare la sua partecipazione.
  • Patto di finanziamento, con il quale, per esempio, si regolano gli apporti in denaro dei soci alla società o le prestazioni di fideiussione alla medesima. Questo tipo di patti è purtroppo molto raro, con la conseguenza che si creano conflitti sul titolo del finanziamento (capitale o prestito) e sul diritto dei soci a essere liberati dalla fideiussione prestata quando escono dalla società.
  •  Patto di carattere industriale e finanziario, con il quale si determinano le linee guida dello sviluppo della società che devono essere attuate dagli amministratori con i quali si istituisce un rapporto permanente di scambio di informazioni e consultazione.
Per sicurezza l’accordo  deve contenere penali.

Come fare osservare il patto.

Data la natura solo “obbligatoria” del patto parasociale è fondamentale che lo stesso sia “presidiato” da clausole tali da scoraggiare ogni possibile tentativo di non rispettarlo.

A questo scopo è opportuno che il patto sia “presidiato” da opportune penali e da quanto necessario e opportuno per far sì che il socio non sia in condizione di aggirare le intese.

Un buon modo per raggiungere questo risultato è, per esempio, concordare l’intestazione di tutte le partecipazioni sociali dei membri dell’accordo a una società fiduciaria, incaricata di esprimere in modo unitario i diritti sociali dei soci tra loro alleati.

 

 

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