È possibile revocare l’amministratore della mia società (di capitali)?

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Nella vita delle società di capitali spesso si pone l’esigenza di revocare un amministratore dalla carica, per esempio perché ha compiuto atti dannosi per la società o perché si è creata un’insanabile rottura del rapporto fiduciario con i soci.

In queste situazioni i soci si chiedono se sia legittimo “abbreviare” la durata della carica amministrativa, appunto revocando anzitempo dall’incarico un amministratore.

La risposta all’interrogativo è: sì, si può revocare anzitempo un amministratore ma si potrebbe dover versare un risarcimento alla persona revocata dalla carica.

Secondo le regole del Codice civile, infatti, la società, tramite l’assemblea, può revocare in qualunque tempo gli amministratori dalla loro carica, esercitando un potere di recesso ex lege durante tutto il corso del rapporto.

È – tuttavia – fatto salvo in ogni caso il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno qualora la revoca, appunto sempre possibile, avvenga senza giusta causa, dato che il recesso della società dal rapporto di amministrazione retribuito costituisce quello che si definisce un “atto lecito dannoso”, dal che deriva che il risarcimento del danno è obbligatorio per la società se non ricorra giusta causa di revoca (l’”atto lecito dannoso” nel sistema giuridico è un atto che si può senz’altro compiere ma che obbliga al risarcimento del danno sofferto dalla controparte, da determinarsi secondo parametri diversi a seconda del settore giuridico di riferimento).

La norma di riferimento è l’articolo  2383 c.c., comma 2, del Codice, norma per la quale “Gli amministratori. sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati  nell’atto costitutivo, salvo  il  diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”.

Si tratta di una norma contenuta nella parte del Codice relativa alle società per azioni che, però, la “giurisprudenza” (ossia le sentenze dei giudici, che costituiscono autorevole strumento per interpretare la legge)  ritiene applicabile anche alle s.r.l. in via analogica (Per chi volesse approfondire richiamo Trib. Milano, 12 marzo 2013, nella rivista “Le Società”, 2013, 791; Trib. Napoli, 14 settembre 2011, in “Società”, 2011, 1342; Trib. Arezzo, 18 ottobre 2011, in “Società”, 2011, 1342; Tribunale di Milano, Sez. Impr. B, 4 luglio 2019),.

Per comprendere cosa si debba intendere per “giusta causa” nella revoca degli amministratori vanno ricordati i precedenti della Corte di Cassazione, per i quali:

A. la giusta causa esula sia dal mero inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c. (v. i post sul punto), consistendo la stessa in circostanze sopravvenute, causate o meno dall’amministratore, in grado di pregiudicare il rapporto fiduciario instaurato tra i soci e l’amministratore con la nomina (Cass. 23 marzo 2017, n. 7475Cass. 15 ottobre 2013, n. 23381Cass. 14 maggio 2012, n. 7425Cass. 5 agosto 2005, n. 16526; Cass. 7 agosto 2004, n. 15322; Cass. 21 novembre 1998, n. 11801; Cass. 22 giugno 1985, n. 3768;

B. la giusta causa non è integrata dalla mera ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, ove la stessa non sia motivata da circostanze idonee ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto (Cass. 25/02/2020, n.4954). Si veda sul punto anche la recente Cass. 08/01/2024, n.435, per la quale “la ricorrenza di mere esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria è estranea alla nozione di giusta causa legittimante il recesso della società, laddove non accompagnata da circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e a elidere tale affidamento (cfr. Cass. 5 luglio 2019, n. 18182; Cass. 18 settembre 2013, n. 21342) da ciò consegue che la mera circostanza della modifica dell’assetto regolatorio in cui la società si trova a operare e quand’anche la revoca dell’affidamento del servizio pubblico originariamente disposto in suo favore non appaiono, di per sé, idonea a incidere sul rapporto fiduciario che lega la società con il suo amministratore e a influire“.

Per la determinazione del danno non esiste un parametro definito, dovendosi verificare la situazione caso per caso , non essendo ovviamente possibile una equiparazione della revoca, quanto alla determinazione dei danni, alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato.

La giurisprudenza sull’applicazione dell’articolo 2385 c.c. mostra costantemente grande attenzione alle fattispecie concrete e si trovano quindi soluzioni differenti con differenti ratio.

Diverse decisioni fanno riferimento al criterio della correlazione con l’aspettativa di permanenza nella carica e quindi a una quantificazione rapportata agli emolumenti che l’amministratore avrebbe percepito sino alla scadenza del mandato (v. per esempio Tribunale Avellino, 17/01/2017, n. 78).

Altre decisioni fanno riferimento all’intera durata dell’esercizio in corso alla data della revoca (Trib. Milano, sentenza n. 24236/2017), mentre in alcune sentenze si ritrova la quantificazione del risarcimento in alcuni mesi di emolumento (sei o nove mesi come nel caso deciso da Trib. Bologna 11 luglio 2023).

La ragione di quest’ultimo orientamento è la parametrazione del risarcimento al “lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all’amministratore revocato di trovare nuovi incarichi od analoghe prestazioni e compensi” (Trib. Milano, 2007, cit. o Trib. Milano 14 febbraio 2004, in Giur. It., 2004, 1212).


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