Le osservazioni che seguono sono per i “non addetti ai lavori”.
Fare una causa civile vuol dire rivolgersi a un Giudice per ottenere la tutela di un diritto relativo ai rapporti tra privati.
Le ragioni per avviare una causa possono essere le più disparate: si può trattare del recupero di un credito o dello scioglimento di un’unione matrimoniale che non è più tollerabile, della definizione del prezzo di un appalto…
Nel campo del diritto privato, a differenza di quanto accade nel campo penale e in quello del diritto amministrativo non esiste un’Autorità pubblica che si occupa della protezione degli interessi individuali: ognuno deve agire per la propria difesa senza che vi sia una “assistenza” pubblica.
A seconda di quello che le parti chiedono il Giudice offre diverse forme di tutela del diritto pronunciando una decisione che si definisce “sentenza”.
In Italia esistono in diverse sedi sul territorio (capoluoghi di provincia e non solo) Giudici di primo grado (Tribunale e Giudice di Pace), che decidono in prima istanza una questione.
La parta insoddisfatta della decisione può poi chiederne la revisione rivolgendosi a una Corte d’Appello con la così detta “impugnazione”.
In alcuni e limitati casi è poi possibile anche impugnare la decisione di appello rivolgendosi a un terzo Giudice, ossia la Corte di Cassazione, con sede in Roma.
Di fronte alla domanda di un privato il Giudice ha poteri molto ampi.
Un Tribunale, per esempio, può semplicemente accertare in maniera incontestabile una certa situazione: accerto che un terreno è di proprietà del signor Rossi, accerto che tra il signor Rossi e il signor Bianchi si è costituito un rapporto di lavoro o di società …
Il Giudice può poi pronunciare una condanna, ossia un ordine di fare, non fare o tollerare un certo comportamento: un tipo di sentenza di condanna che è frequentemente richiesto è l’ordine di pagamento di una certa somma o quello di liberare un immobile occupato senza legittimo titolo.
Il Giudice poi può addirittura “creare” un nuovo rapporto giuridico tra le parti o estinguerne uno esistente: un caso tipico è la sentenza che “sostituisce” il consenso alla conclusione di un contratto (che si può pronunciare per esempio quando una parte di un contratto preliminare si rifiuta di sottoscrivere il contratto definitivo o quando un fiduciario non “retrocede” i beni che gli sono stati intestati fiduciariamente).
Nel sistema italiano chi si rivolge a un Giudice è definito “attore” (all’estero si utilizzano altre formule come il “plaignant” francese o il “plaintiff” inglese).
Chi resiste alla domanda è definito “convenuto” (in inglese “defendant”, in francese “défendeur »).
Il Giudice decide a seguito di una serie di attività difensive delle parti tra loro ordinate in sequenza e per lo più svolte con atti scritti (le “memorie”) da depositarsi entro termini predeterminati (non esistono, o sono rarissimi, dibattiti infuocati come si vedono nei film e ormai ci sono casi in cui i processi si svolgono senza che il Giudice e le parti si incontrino fisicamente). L’insieme delle attività che si svolgono davanti al Giudice è definito con termini come “procedimento”, “causa”, “processo”.
Come ausilio per la decisione il Giudice può compiere delle attività di approfondimento dei fatti che si definiscono “istruttorie”: a seconda dei casi (e nei limiti in cui la legge lo consente) possono per esempio essere ascoltati dei testimoni o può essere disposta una consulenza tecnica affidata a un esperto nominato dal Giudice .
In una causa relativa alla condanna del convenuto a pagare un risarcimento per il danno alla salute causato all’attore, per esempio, il Giudice può disporre lo svolgimento di una consulenza incaricando un medico legale di verificare la condizione di salute dell’attore e di stimarne il livello di invalidità.
È molto importante ricordare, prima di avviare una causa, che non è sufficiente essere soggettivamente convinti di “avere ragione”, ma che la domanda rivolta al Giudice può essere accolta solo ed esclusivamente se la legge, come in concreto applicata dai Giudici ne consente l’accoglimento
È quindi importante, prima di avviare il procedimento, verificare le previsioni della legge e i “precedenti giurisprudenziali”, ossia l’insieme delle sentenze pronunciate su una determinata materia e scegliere per la propria difesa un avvocato esperto della materia cui si riferisce la causa.
Va ricordato che hanno particolare importanza i precedenti della Corte di Cassazione e in particolare quelli delle “Sezioni Unite” di taleCorte, ossia del gruppo di giudici incaricato di decidere le questioni di maggiore importanza.
Un esempio dell’importanza dei precedenti giurisprudenziali è il seguente.
Per diversi anni numerose sentenze dei Tribunali hanno riconosciuto la nullità dei contratti relativi a operazioni finanziarie stipulate dai privati con Banche o altri soggetti professionali quando i clienti non avevano ricevuto le opportune informazioni sul rischio delle operazioni.
Nel 2007, tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario non può mai derivare la nullità del contratto ma solo la responsabilità di tali soggetti.
Da quel momento in poi, quindi, tutti coloro che hanno iniziato una causa nella materia dell’intermediazione finanziaria hanno dovuto tenere conto del nuovo orientamento.
Un tema da considerare è quello della durata delle cause.
Va tenuto presente che i tempi non sono brevi: in primo grado devono computarsi almeno tre anni
Uno strumento molto utile per chi voglia essere informato sulla questione è la banca dati del Ministero della Giustizia relativa alla durata delle cause (https://datiestatistiche.giustizia.it/page/it/durata-dei-procedimenti-civili).
Come mai le cause durano molto tempo?
Vi è una ragione “tecnica”, collegata ai tempi concessi alle parti per svolgere le proprie difese e al Giudice per svolgere l’istruttoria (si pensi per esempio alla necessità di convocare un testimone, che potrebbe chiedere un rinvio della propria audizione per motivi di lavoro o salute, così determinando un allungamento del processo).
Vi è poi una ragione pratica: le cause civili sono veramente molte e l’organico del personale dei Tribunali non è sufficiente per sostenerne il continuo afflusso.
Altra questione è quella degli oneri per la difesa, che è obbligatoria in pressoché tutte le cause (salvo quelle di valore economico minimo).
Salvo che in caso eccezionali di indigenza lo Stato non assicura il pagamento degli avvocati che devono assistere le parti.
Chi inizia una causa deve quindi sempre compiere una attenta valutazione dei costi e dei benefici connessi e ovviamente evitare di promuovere delle liti civili per mere questioni “di principio”.
Per la valutazione dei costi è prescritto dalla legge che gli avvocati sottopongano al cliente, prima di iniziare la causa, un dettagliato preventivo.
Un cenno, infine, ai rischi di una causa civile.
I rischi sono essenzialmente connessi alle spese del procedimento, che potrebbero essere anticipate inutilmente se la controparte fosse insolvente o se … si dovesse perdere la causa.
Proprio per evitare il più possibile i rischi, la cosa migliore da fare è programmare con attenzione una eventuale causa, cercando per quanto più possibile di svolgere prima della lite un tentativo di mediazione nel quale valutare serenamene le posizioni della controparte cercando di giungere a un accordo soddisfacente per tutti.





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