Bonifico bancario dirottato da un man in the middle. Cosa succede?

Sempre più spesso il bonifico bancario non arriva a destinazione perché è dirottato da un soggetto che riesce a inserirsi nel flusso di comunicazioni informatiche tra due imprese (o tra un’impresa e un consumatore) e ad “appropriarsi” del bonifico

Si tratta del fenomeno del man in the middle 

La tecnica in questione consiste nel violare un indirizzo di posta elettronica e nel frapporsi tra due soggetti assumendo l’identità di uno di essi, intrattenendo con l’ignaro interlocutore rapporti finalizzati alla realizzazione di un successivo risultato illecito: l’acquisizione di informazioni riservate e/o la distrazione di bonifici.

Nel caso tipico, a fronte della vendita di merce o della prestazione di un servizio il debitore paga utilizzando le coordinate IBAN che gli sono state comunicate dal creditore con una mail.

Dopo qualche tempo, il creditore contesta l’omissione del pagamento e si scopre che un terzo (il man in the middle, l’uomo in mezzo) si è appropriato della casella e-mail del debitore, ha imitato perfettamente il formato della mail, il tono colloquiale del messaggio e ha chiesto il pagamento a un IBAN diverso da quello effettivo

In una situazione del genere il debitore non è certamente intenzionato a pagare una seconda volta, mentre il creditore pretende … di ricevere quello che non ha mai ricevuto.

Si tratta di un caso non previsto dalla legge che è affrontato dai Tribunali applicando l’articolo 1189 del Codice civile, ossia la norma che si riferisce al “pagamento al creditore apparente” e che afferma quanto segue:

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberatoe prova di essere stato in buona fede.

La norma stabilisce, quindi, che il debitore non deve ripetere il pagamento anche se ha pagato a un soggetto diverso dal creditore purché fosse in buona fede (ossia ignorasse la frode del man in the middle) e purché la situazione fosse “univoca”, ossia non ci potessero essere dei dubbi circa la correttezza dell’IBAN

Nelle cause relative alla frode man in the middle (che sono sempre di più) si discute quindi sempre dell’esistenza di circostanze “univoche”, tali da indurre in errore il debitore.

Il punto da chiarire è quello dell’attribuzione della responsabilità dell’errore: ha sbagliato il debitore che doveva prestare più attenzione o ha sbagliato il creditore che non ha protetto il proprio sistema informatico?

Sul punto non esiste una regola certa, applicabile a tutti i casi.

In un caso, per esempio, si è senz’altro affermato che il debitore poteva fare affidamento sull’IBAN che gli era stato comunicato

In un altro caso si è affrontato il tema della differenza tra l’IBAN indicato nella mail “dirottata” e quello che era stato indicato nella fattura elettronica.

La sentenza che ha risolto il caso ha riconosciuto comunque tutela al debitore, considerando l’esistenza di una consolidata prassi commerciale per la quale qualsiasi procedura di pagamento era svolta con come segue:

invio da parte della società creditrice di una copia della fattura di cortesia,

pagamento mediante bonifico bancario con invio di ricevuta da parte;

invio di fattura elettronica.

Questa normale prassi è stata considerata quale parametro per valutare la diligenza del debitore nel procedere al pagamento, e quindi, la sua buona fede

Da tale valutazione è emerso che il pagamento del debitore poteva considerarsi liberatorio anche se effettuato a un IBAN diverso da quello indicato nella fattura elettronica. In un altro caso ancora, invece, il Tribunale competente ha ritenuto impossibile tutelare la buona fede del debitore, dato che l’IBAN indicato dal man in the middle era radicalmente diverso da quello di consueto indicato dalla società creditrice: in questo caso si è affermato che il debitore avrebbe dovuto, con diligenza, avvedersi della differenza.


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