Quando si cancella una società i soci devono pagare i debiti sociali?

Spesso accade che le società siano cancellate dal Registro delle Imprese nonostante la presenza di debiti non soddisfatti. In questi casi i soci (e il liquidatore) rispondono dei debiti sociali?

La risposta è scontata per le società di persone con soci a responsabilità illimitata come le snc, dato che in questo tipo di enti i soci rispondono sempre dei debiti sociali con tutto il loro patrimonio.

Per le società di capitali occorre richiamare il terzo comma dell’articolo 2495 del Codice civile.

Per questa norma:  “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società

Dall’articolo 2495 si desume quindi che:

  •  – la cancellazione della società ha effetto c.d. “costitutivo” immediato, nel senso che la società cessa di esistere come ente separato dai suoi soci;
  • – i debiti della società, però, non “muoiono” con essa. I creditori, infatti, possono agire per ottenere la condanna dei soci al pagamento del debito della società ma la responsabilità dei soci è limitata solo a quanto essi hanno percepito dalla liquidazione della società (se, in ipotesi, un socio ha ricevuto cento euro e il credito non soddisfatto è di mille euro la responsabilità del socio è comunque limitata a 100 euro).

Va aggiunto che può succedere che la società sia stata cancellata senza effettiva liquidazione di tutti i beni e i diritti della stessa.

In questo caso i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolarità ovvero in comunione indivisa, con eccezione delle mere pretese o dei crediti non certi nè liquidi, che si presumono abbandonati con la cancellazione della società.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti, affermato che quando viene meno il vincolo sociale  la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile  ai soci, tra i quali si instaura un regime di contitolarità o di comunione indivisa con l’applicazione delle regole giuridiche regime proprio della contitolarità o della comunione.

In questo caso i creditori insoddisfatti possono senz’altro rivalersi su tali beni indivisi.

Per la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori devono essere provati due presupposti, uno di natura oggettiva, relativo al mancato pagamento dei debiti sociali e l’altro di natura soggettiva, ossia l’imputabilità al liquidatore di tale circostanza, per effetto della violazione dei doveri di diligenza connessi al suo incarico e di quanto previsto dalla legge o dallo statuto.

Ovviamente, la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento. Peraltro, dalla giurisprudenza di merito è stato anche chiarito che la mancata richiesta, da parte del liquidatore, del fallimento o dell’ammissione ad altra procedura concorsuale, della società non integra di per sé un profilo di responsabilità, in assenza della specifica dimostrazione del fatto che tale declaratoria avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori sociali.

Si ritiene che la responsabilità del liquidatore abbia carattere extracontrattuale, il che significa, che compete al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere tale responsabilità dare la prova di una condotta dolosa o colposa del liquidatore e del nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito.

La regola generale contenuta nell’articolo 2495 del Codice civile è derogata per il Fisco dall’articolo 36, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 (ossia le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

Questa norma stabilisce quanto segue:

“1. I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal Codice civile ….

4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili”.

Sempre in materia fiscale va ricordato l’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175/14 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), che stabilisce quanto segue:

 “Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

In materia fiscale, quindi, le regole generali sugli effetti della cancellazione delle società sono derogate.

Infatti:

  • la cancellazione dal Registro delle imprese non determina affatto l’estinzione della società che “esiste” ancora (sia pure per una sorta di finzione giuridica) per cinque anni allo scopo di agevolare l’attività di recupero del Fisco (la Corte costituzionale ha affermato con la sentenza n.  142/20 che si tratta di norma non  retroattiva e quindi non applicabile a società estintesi prima del 13.12.2014, data di sua entrata in vigore);
  • i soci hanno una responsabilità più forte rispetto a quella prevista dall’articolo 2495, in quanto rispondono dei debiti fiscali non solo nei limiti di quanto hanno ottenuto dalla liquidazione o del valore dei beni dei quali sono diventati comproprietari ma anche per il controvalore di quanto hanno percepito nei due periodi di imposta anteriori alla messa in liquidazione (i soci delle società di persone, ovviamente, hanno comunque una responsabilità illimitata per i debiti della società);
  • anche gli amministratori rispondono dei debiti fiscali se hanno distribuito beni o denaro ai soci nei due periodi di imposta anteriori alla messa in liquidazione (essi, inoltre, assumono le medesime responsabilità dei liquidatori se si è proceduto allo scioglimento della società senza la nomina dei liquidatori).

Un tema di un certo interesse pratico è il seguente: può accadere che il Fisco emetta un avviso di accertamento nei confronti dei soci di una società cancellata anche se non hanno percepito nulla dalla liquidazione sul presupposto che esistano ancora delle attività della società “cadute” in comunione tra i soci.

In questo specifico caso si afferma, nel linguaggio giuridico, che il Fisco ha comunque un “interesse ad agire” e può quindi iniziare e proseguire l’azione contro i soci

Altro tema di grande importanza pratica è il seguente: i soci che si trovino a rispondere dei debiti fiscali di una società cancellata rispondono anche delle sanzioni?

La Cassazione lo ha escluso applicando la regola generale della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997) e stabilendo quindi che l’ estinzione della società ne determina l’intrasmissibilità sia ai soci sia al liquidatore.


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