Questo post è dedicato all’approvazione del bilancio nelle società non quotate.
Nella maggior parte delle società ad aprile si svolge (o si dovrebbe svolgere) l’assemblea per l’approvazione del bilancio.
Si tratta di un adempimento spesso trascurato dai soci di minoranza, che nelle piccole società tollerano (anche per anni) lo svolgimento di assemblee solo “sulla carta” e che comunque non intervengono in assemblea o assumono in occasione della riunione un rassegnato atteggiamento passivo, arrivando in alcuni casi ad approvare, per inerzia, il bilancio proposto dagli amministratori.
I soci di minoranza spesso non comprendono l’importanza della riunione di bilancio e trascurano le possibilità di confronto con la maggioranza offerte dall’evento-bilancio.
L’esperienza insegna che la maggioranza e gli amministratori normalmente temono che il bilancio diventi l’occasione di uno scontro con la minoranza.
Di più: spesso la maggioranza e gli amministratori (forse per ignoranza o eccessivo timore) sono addirittura preoccupati del fatto che il verbale di assemblea consultabile dai terzi attraverso il Registro delle Imprese riporti tracce di una presenza “attiva” della minoranza (censure al bilancio, richieste di chiarimenti, ecc.)
La riunione di bilancio deve quindi diventare un’importante occasione per far sentire la voce della minoranza e per ottenere, qualche vantaggio nella continua lotta con il gruppo di maggioranza (se non altro in termini di rispetto per la minoranza e le sue prerogative).
Per programmare un’incisiva iniziativa collegata al bilancio occorre organizzare una strategia che si sviluppa in tre fasi: quella anteriore all’assemblea, quella assembleare e quella posteriore all’assemblea.
In relazione alla prima fase la prima (e ovvia) cosa da fare è procurarsi la bozza di bilancio ben prima dell’assemblea: gli articoli 2429 e 2478bis del codice civile impongono il deposito di tale bozza presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
È sorprendente considerare quanto spesso i soci di minoranza trascurino quest’adempimento e finiscano per non accorgersi che la bozza di bilancio non è stata neppure depositata nel termine di legge ….
Dopo avere acquisito la bozza occorre esaminarla con attenzione (meglio se con l’aiuto di un professionista contabile) e, se ce n’è motivo e appare opportuno sul piano strategico si potrebbero … aprire le ostilità inondando il Consiglio di Amministrazione di richieste di chiarimenti.
Al momento dell’assemblea (seconda fase dell’iniziativa) i soci di minoranza, forti della conoscenza preventiva del bilancio e delle eventuali informazioni aggiuntive ottenute dagli amministratori possono provocare gli amministratori (e la maggioranza che li sostiene) a un dibattito sull’andamento della società e sulle politiche di bilancio, formulando precise censure su quanto di illegittimo (o anche solo di inopportuno) si ravvisi nel bilancio e nell’attività degli amministratori.
Non va poi dimenticato che per l’articolo 2393 c.c. (per la verità riferito alle sole s.p.a.) la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori (dalla quale può derivare la revoca di costoro) può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Si tratta di una possibilità da non trascurare, dato che gli amministratori sono tenuti ad astenersi sulla proposta di deliberazione relativa all’azione di responsabilità …
Concluso il dibattito assembleare occorre, ovviamente, non approvare la proposta di deliberazione presentata dagli amministratori (a meno che il bilancio sia stato migliorato nel senso desiderato dalla minoranza) e quindi controllare con attenzione la verbalizzazione, dato che spesso gli amministratori (o i loro consulenti) hanno la tendenza a d “addomesticare” gli interventi critici o comunque scomodi.
Dopo l’assemblea si apre la terza fase della procedura, che è necessaria quando la minoranza non abbia ottenuto nulla (nessuna rettifica al bilancio, nessun aumento del dividendo, nessuna diminuzione del compenso degli amministratori, ecc.
Nella terza fase la minoranza è di fronte a un bilancio, depositato presso il registro delle imprese, che deve essere contestato. Contestato, va detto, nel modo più efficace possibile e in modo da indurre gli amministratori a un vero cambio di rotta.
In qualsiasi sistema giuridico un atto “illegale” espone chi lo abbia compiuto a sanzioni penali ovvero a rimedi di carattere civilistico.
Dopo le recenti riforme la possibilità di reclamare la sanzione penale per i redattori di un bilancio infedele è da tutti trascurata.
Credo invece che i soci di minoranza dovrebbero valutare con particolare attenzione la possibilità di presentare contro gli amministratori denuncia per i delitti di falso di cui agli articoli 2621ss. del codice civile: questi delitti sono puniti solo se la falsità del bilancio supera una certa soglia di rilevanza che non è però talmente alta da impedire, in molti casi, l’avvio dell’azione penale.
Accanto all’azione penale va poi considerata quella civile, consistente nella “Impugnazione” della delibera di approvazione del bilancio avanti il Tribunale.
L’impugnazione può essere proposta nelle srl (e anche nelle spa, trattandosi di nullità della delibera) da parte di ogni socio. Si tratta di una procedura non certo economica e piuttosto complessa, che presenta però il vantaggio di obbligare gli amministratori al confronto sulle politiche di bilancio avanti l’Autorità Giudiziaria.





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