Si ritiene generalmente che nelle società semplici il rendiconto annuale possa essere formato senza rispettare le disposizioni in tema di bilancio d’esercizio: questo perché tali società non sono obbligate alla tenuta della contabilità (Tra i tanti: Campobasso; Ferri; per la diversa opinione cfr. Ragusa Maggiore, e Weigmann.
Nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nelle quali vige, (art. 2302 c.c.), l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, si ritiene che il rendiconto debba essere formato secondo i criteri propri del bilancio delle società per azioni, alla luce del principio generale (art. 2217 c.c.) per cui l’imprenditore deve attenersi, nelle valutazioni di bilancio, ai criteri stabiliti per le società per azioni, in quanto applicabili (per riferimenti cfr. Presti-Rescigno, 2005, II, 44).
Per la tutela del socio appare comunque opportuno che nella formazione del contratto sociale vengano inserite clausole che prevedano dettagliatamente i criteri per la distribuzione degli utili e che impongano agli amministratori la formazione di un resoconto articolato, formato secondo i criteri contabili applicabili al bilancio di esercizio.