È possibile rifiutarsi di eseguire un contratto?

Nella maggior parte dei casi un contratto comporta lo scambio di prestazioni tra due o più parti.
Quasi sempre si ha una parte che deve consegnare un bene mobile o immobile o prestare un servizio e un’altra parte che deve pagare un corrispettivo in denaro.  Talvolta il corrispettivo della prestazione è costituito, in tutto o in parte, non da denaro ma da altri beni o servizi (come nel caso dei contratti di permuta immobiliare).

Il contratto ha forza di legge tra le parti che sono tenute ad adempierlo e non possono “recedere” a loro piacimento (vedasi l’articolo 1372 del codice civile), ma il codice civile (c.c.) consente di rifiutare di eseguire la prestazione contrattuale alla parte che con fondamento lamenti la circostanza che l’altra parte non ha adempiuto (o non ha integralmente e/o correttamente adempiuto) il contratto.

Come proteggere gli interessi del socio nel contratto di società.

In Italia esistono milioni di società. Stranamente i soci di tutte queste società di solito non leggono il contratto di società e normalmente non sanno assolutamente che cosa prevede questo documento.
Nel momento in cui ci sono conflitti tra i soci questa ignoranza pesa, perché si scopre con sorpresa che nel contratto di società ci sono clausole che danneggiano i propri interessi.
La protezione del socio deve cominciare dal contratto di società.
Chi non conosce il proprio contratto di società o non si impegna per adattarlo ai propri interessi si presenta sfavorito in caso di lite e può rischiare di non riuscire mai a recuperare il proprio investimento.

Gli interessi legali di mora. Come ottenerne il pagamento?

Gli interessi legali di mora nelle transazioni sono spesso trascurati.

La maggior parte degli imprese e dei professionisti trascura di considerare che la legge consente di ottenere il pagamento di interessi in misura veramente significativa in determinati casi di ritardo nel pagamento da parte dei clienti.
Di solito ci si accontenta di riscuotere il credito anche in ritardo, trascurando completamente di richiedere il pagamento degli interessi moratori.
In base a quanto previsto dal codice civile (artt. 1224 e 1284) in caso di ritardo nel pagamento è dovuto l’interesse legale stabilito annualmente con decreto ministeriale e attualmente pari allo 0,30%.
Accanto alla disciplina del codice civile deve però  essere considerata quella contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002 numero 231 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Si tratta del decreto di “recepimento” in Italia della Direttiva Comunitaria in materia di ritardo nei pagamenti (la n. 2000/35/CE)

I soci delle S.A.S. possono cedere la loro partecipazione?

Sono cedibili a terzi le       quote di s.a.s?

Come in tutte le piccole società anche nelle società in accomandita semplice il tema della cessione della quota è complesso e delicato.

I soci accomandatari non possono mai cedere la propria quota, a meno che tutti gli altri soci non siano d’accordo.

I soci accomandanti possono cedere la loro quota ma solo in certi casi e a certe condizioni.

Conoscendo le regole è possibile valutare la possibilità di liquidare il proprio investimento in una s.a.s.

Ritardo di pagamento. Come ottenere un risarcimento?

In caso di ritardo nel pagamento il sistema legale italiano consente al creditore di ottenere, in aggiunta al capitale, anche il pagamento di interessi di mora e di una somma ulteriore a titolo di “maggiore danno” (la “mora” è la condizione nella quale si trova il debitore che non ha tempestivamente saldato il proprio debito).

Gli interessi sono dovuti quasi sempre in modo “automatico”, mentre il maggiore danno si considera presunto solo entro un certo limite, oltre il quale deve essere provato rigorosamente dal creditore.

In un altro post si parla degli interessi, del loro decorso e della loro misura (che può arrivare al 12% in caso di ritardo nel pagamento di prodotti agricoli e agroalimentari).

Qui propongo qualche indicazione sul tema del pagamento di una somma superiore agli interessi a titolo di risarcimento del danno.

Come formare un’alleanza tra soci

Un’alleanza è utile alla     protezione dei soci

Un buon modo che i soci di una società hanno per tutelarsi è sottoscrivere un accordo di “alleanza” con altri soci.  

Attraverso un’alleanza tante posizioni minoritarie possono raggiungere la maggioranza o, almeno, contare di più nella vita della società.

Il patto di alleanza tra soci,  che si definisce patto parasociale,  deve essere negoziato e “costruito” tenendo ben presenti gli obiettivi che si vogliono raggiungere,  gli effetti legali di questo patto, la sua durata massima e il modo di farlo rispettare.

Come recuperare un credito senza avvocato

I crediti si possono recuperare anche senza incarico legale.

La legge italiana consente di agire in giudizio per il recupero di crediti di piccolo importo anche senza l’assistenza di un avvocato e di procedere, sempre senza l’assistenza di avvocato, al recupero forzoso del credito a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna.

Si tratta di una possibilità importante per le imprese, che possono organizzarsi per gestire “in proprio” i piccoli recuperi di crediti, eventualmente rivolgendosi a un legale di fiducia per predisporre la modulistica e dare le indicazioni di massima (diverse imprese, in concreto, svolgono il recupero crediti “in proprio” sotto supervisione di legale esterno).

Spesso, infatti, le intimazioni di pagamento si rivelano inutili e l’intervento di un legale (o anche solo di una società di gestione e recupero dei crediti) può apparire un costo eccessivo.

Le S.R.L. possono acquistare le proprie quote?

Quando un socio intende uscire da una s.r.l. spesso le parti coinvolte immaginano di poter far acquistare la sua quota alla società, in modo tale che sia possibile liquidare il socio senza che gli altri soci debbano versare risorse proprie e accollando alla società il prezzo da pagarsi al socio che esce dal gruppo sociale.

Anche nella s.r.l., quindi, si pensa di poter attuare un risultato analogo a quello che si ottiene nelle s.p.a. attraverso l’operazione di acquisto di azioni proprie regolata dall’articolo 2357 del codice civile.

La legge, tuttavia, vieta tradizionalmente alla s.r.l. di acquistare le proprie quote, allo scopo di proteggere il patrimonio della società, evitando che con tale acquisto si realizzi, in sostanza, una restituzione dei conferimenti dei soci e impedendo che il rischio dell’insolvenza dell’acquirente delle quote  possa cadere sulla società, senza che questa ottenga alcun beneficio.

Cosa vuol dire pignorare i beni del debitore?

Con il pignoramento si espropria il debitore

L’attività necessaria a soddisfare il credito con i beni del debitore si chiama pignoramento.

Il pignoramento (dal latino “pignus”, ossia “pegno”) consiste nell’acquisizione di uno o più beni del debitore (contro la sua volontà, ovviamente) per venderli all’asta e soddisfare un credito con il risultato dell’asta.

Si tratta in pratica di una “espropriazione” del debitore (dal latino “ex proprius”, che esprime il concetto del ritiro di un bene dalla disponibilità del debitore).

In determinate situazioni l’esito del pignoramento può essere l’assegnazione al creditore di un bene del debitore (per esempio la somma di denaro depositata presso una banca)

Il pignoramento in alcuni casi può avere un costo significativo: è quindi importante conoscere I diversi tipi di pignoramento possibile ed i relativi costi. per programmare l’attività di recupero credito di impresa

Overbooking, cancellazione, ritardo del volo e diritti dei passeggeri

Il Regolamento UE 261/2014  regola i diritti dei passeggeri degli aerei che … non partono

È  sempre tempo di vacanze e il blog si occupa di overbooking,(situazione in cui i posti disponibili su un aereo sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni  confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo) e cancellazione del volo.

Quando è impossibile partire per overbooking o cancellazione del volo il passeggero ha diritto a delle compensazioni in denaro e in servizi e anche ad annullare il volo senza penali.

Per i voli in partenza da un aeroporto comunitario, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera o da  un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera) i diritti del passeggero sono stabiliti dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Qui una breve scheda riassuntiva di tali diritti.

L’overbooking.

Per l’articolo 4 del Regolamento In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.

Se non ci sono volontari, per il Regolamento comunitario la compagnia aerea ha il diritto di “lasciare a terra” uno o più passeggeri contro la loro volontà.

La scelta deve ovviamente privilegiare le categorie di passeggeri più deboli, che devono essere imbarcate con priorità.

il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a

  1. a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
  2. b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
  3. c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

In aggiunta il viaggiatore ha diritto in alternativa a quanto segue:

  • rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato e se del caso a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
  • riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

In ogni caso il viaggiatore (art. 9 Regolamento) ha diritto a:

    • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
    • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
    • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Il viaggiatore ha diritto ai pasti in caso di mancato imbarco

La cancellazione del volo.

Per l’articolo 5 del Regolamento quando il volo è cancellato e … nessuno passeggero può volare il Regolamento prevede che al viaggiatore spettino diritti sostanzialmente identici a quelli previsti per il caso dell’overbooking.

Il viaggiatore ha quindi sempre diritto ai servizi (pasti, albergo, ecc.) previsti dall’articolo 9 del Regolamento e ha diritto a compensazione monetaria identica a quella prevista per l’overbooking a meno che il vettore aereo sia in grado di dimostrare che che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il vettore aereo può evitare di versare la compensazione monetaria anche quando i viaggiatori:

  • siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
  • oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure
  • oppure siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

Il ritardo del volo

Nel caso in cui il volo subisca un ritardo in partenza di almeno 2, 3 o 4 ore, il passeggero ha diritto all’assistenza come in caso di overbooking o cancellazione n base alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza chilometrica.

Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.

Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore

Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Se il ritardo supera la tre ore secondo la Corte di Giustizia Comunitaria la situazione è analoga a quella del negato imbarco e quindi deve assicurata al viaggiatore anche la compensazione pecuniaria di cui si è parlato per l’overbooking.

E il danno da vacanza rovinata?

Se l’overbooking o la cancellazione del volo dovuti a fatto doloso o colposo del vettore aereo hanno provocato al passeggero qualcosa di pù di un “semplice” fastidio, arrivando a rovinare definitivamente o ad alterare in modo significativo l’occasione di vacanza è possibile chiedere il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” come si può fare nel caso dei pacchetti turistici tutto compreso per i quali il Codice del Turismo (art. 45) prevede esplicitamente tale diritto?

La domanda è importante soprattutto per i viaggiatori “fai da te” che acquistano in autonomia il volo e non lo associano ad altri servizi turistici.

La risposta della giurisprudenza è di solito negativa (anche se esiste qualche sentenza favorevole ai viaggiatori).

Sul punto è chiarissima una recente decisione del Giudice di Pace di Bari: il danno da vacanza rovinata va configurato come un danno strettamente legato all’inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, da parte del venditore del pacchetto o dell’organizzatore del viaggio; solo questi soggetti possono essere tenuti a risarcire al consumatore-turista tale voce di danno, che trova fondamento nella normativa che disciplina la figura contrattuale in questione. Il risarcimento del danno nel caso de quo non può invece essere richiesto nei confronti del vettore aereo, che ha concluso con gli attori un contratto di trasporto aereo regolato dalla normativa speciale di settore.

Conclusione

La disciplina del Regolamento Comunitario non è semplicissima perché è minuziosa e  necessita di un certo approfondimento.

Studiandola bene, comunque, si può individuare la soluzione per il proprio caso.

I Giudici Italiani anche di recente hanno condannato una famosa compagnia low cost a pagare ai passeggeri le somme previste dal Regolamento Comunitario (qui  la notizia di cronaca di una decisione del Giudice di Pace di Brindisi del maggio 2018: la sentenza è disponibile per chi me la chiede via mail).

Qui sotto una segnalazione editoriale che può essere utile.

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