LA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI NELLE S.P.A. DA PARTE DEI SOCI.

Il Tribunale di Lecco ha risolto con ordinanza recente un’importante controversia riguardante l’individuazione dei limiti del diritto dei soci di società per azioni di consultare la documentazione sociale.
I soci di minoranza di una s.p.a. avevano chiesto agli amministratori la consegna di numerosi documenti contabili e amministrativi (contratti, schede clienti/fornitori, schede contabili, registri IVA vendite…), sostenendo di averne la necessità per eseguire la rivalutazione delle loro partecipazioni ai sensi dell’articolo due, comma 229, della legge finanziaria per l’anno 2010.
La società si era opposta, sostenendo che i soci delle società per azioni non hanno certo gli ampi poteri d’ispezione che la legge riconosce a quelli delle società nelle quali non esiste (quantomeno in linea generale) un organo di controllo, ossia le società di persone e le s.r.l., nelle quali sono riconosciute ai soci le ampie facoltà di controllo documentale di cui agli artt. 2261 e 2476 del codice civile.