Overbooking, cancellazione, ritardo del volo e diritti dei passeggeri

Il Regolamento UE 261/2014  regola i diritti dei passeggeri degli aerei che … non partono

È  sempre tempo di vacanze e il blog si occupa di overbooking,(situazione in cui i posti disponibili su un aereo sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni  confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo) e cancellazione del volo.

Quando è impossibile partire per overbooking o cancellazione del volo il passeggero ha diritto a delle compensazioni in denaro e in servizi e anche ad annullare il volo senza penali.

Per i voli in partenza da un aeroporto comunitario, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera o da  un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera) i diritti del passeggero sono stabiliti dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Qui una breve scheda riassuntiva di tali diritti.

L’overbooking.

Per l’articolo 4 del Regolamento In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.

Se non ci sono volontari, per il Regolamento comunitario la compagnia aerea ha il diritto di “lasciare a terra” uno o più passeggeri contro la loro volontà.

La scelta deve ovviamente privilegiare le categorie di passeggeri più deboli, che devono essere imbarcate con priorità.

il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a

  1. a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
  2. b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
  3. c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

In aggiunta il viaggiatore ha diritto in alternativa a quanto segue:

  • rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato e se del caso a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
  • riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

In ogni caso il viaggiatore (art. 9 Regolamento) ha diritto a:

    • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
    • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
    • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Il viaggiatore ha diritto ai pasti in caso di mancato imbarco

La cancellazione del volo.

Per l’articolo 5 del Regolamento quando il volo è cancellato e … nessuno passeggero può volare il Regolamento prevede che al viaggiatore spettino diritti sostanzialmente identici a quelli previsti per il caso dell’overbooking.

Il viaggiatore ha quindi sempre diritto ai servizi (pasti, albergo, ecc.) previsti dall’articolo 9 del Regolamento e ha diritto a compensazione monetaria identica a quella prevista per l’overbooking a meno che il vettore aereo sia in grado di dimostrare che che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il vettore aereo può evitare di versare la compensazione monetaria anche quando i viaggiatori:

  • siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
  • oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure
  • oppure siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

Il ritardo del volo

Nel caso in cui il volo subisca un ritardo in partenza di almeno 2, 3 o 4 ore, il passeggero ha diritto all’assistenza come in caso di overbooking o cancellazione n base alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza chilometrica.

Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.

Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore

Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Se il ritardo supera la tre ore secondo la Corte di Giustizia Comunitaria la situazione è analoga a quella del negato imbarco e quindi deve assicurata al viaggiatore anche la compensazione pecuniaria di cui si è parlato per l’overbooking.

E il danno da vacanza rovinata?

Se l’overbooking o la cancellazione del volo dovuti a fatto doloso o colposo del vettore aereo hanno provocato al passeggero qualcosa di pù di un “semplice” fastidio, arrivando a rovinare definitivamente o ad alterare in modo significativo l’occasione di vacanza è possibile chiedere il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” come si può fare nel caso dei pacchetti turistici tutto compreso per i quali il Codice del Turismo (art. 45) prevede esplicitamente tale diritto?

La domanda è importante soprattutto per i viaggiatori “fai da te” che acquistano in autonomia il volo e non lo associano ad altri servizi turistici.

La risposta della giurisprudenza è di solito negativa (anche se esiste qualche sentenza favorevole ai viaggiatori).

Sul punto è chiarissima una recente decisione del Giudice di Pace di Bari: il danno da vacanza rovinata va configurato come un danno strettamente legato all’inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, da parte del venditore del pacchetto o dell’organizzatore del viaggio; solo questi soggetti possono essere tenuti a risarcire al consumatore-turista tale voce di danno, che trova fondamento nella normativa che disciplina la figura contrattuale in questione. Il risarcimento del danno nel caso de quo non può invece essere richiesto nei confronti del vettore aereo, che ha concluso con gli attori un contratto di trasporto aereo regolato dalla normativa speciale di settore.

Conclusione

La disciplina del Regolamento Comunitario non è semplicissima perché è minuziosa e  necessita di un certo approfondimento.

Studiandola bene, comunque, si può individuare la soluzione per il proprio caso.

I Giudici Italiani anche di recente hanno condannato una famosa compagnia low cost a pagare ai passeggeri le somme previste dal Regolamento Comunitario (qui  la notizia di cronaca di una decisione del Giudice di Pace di Brindisi del maggio 2018: la sentenza è disponibile per chi me la chiede via mail).

Qui sotto una segnalazione editoriale che può essere utile.

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