NOVITÀ PER IL CONCORDATO PREVENTIVO

Novità per il concordato preventivo.

A giorni entrerà in vigore la riforma del concordato preventivo contenuta nell’articolo 33 del “decreto crescita” estivo convertito dalla legge 134/2012, riforma destinata a “favorire la continuità aziendale” delle imprese in crisi: qui di seguito qualche annotazione sulle maggiori novità di interesse aziendale (prescindendo dalle innovazioni relative al contenuto tecnico-processuale della sequenza concordataria).

La riforma, che presenta aspetti di indubbio interesse per gli imprenditori e i professionisti, non modifica completamente la disciplina del titolo III della legge fallimentare, ma introduce alcune novità indubbiamente utili a favorire il ricorso alla procedura in questione e (auspicabilmente) il salvataggio dei complessi aziendali coinvolti (si vedano in particolare i nuovi o rinnovati articoli 161, 169 bis, 182 quinquies, 186 bis della legge fallimentare.)

La novità più discussa tra i pratici è l’introduzione dell’istituto anglosassone del c.d. “automatic stay”: il nuovo quinto comma dell’articolo 161 della legge fallimentare consente all’imprenditore di depositare il ricorso per l’ammissione a concordato con riserva di presentare la proposta di concordato, il piano e la documentazione di supporto in un termine successivo, compreso tra 60 e 120 giorni ed eventualmente prorogabile per ulteriori 60 giorni.

Dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese dalla notizia del deposito del ricorso è precluso ai creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari e di acquisire titoli di prelazione.

In questo modo l’imprenditore è in grado di avere un lasso di tempo adeguato per predisporre la proposta concordataria o studiare soluzioni alternative senza l’assillo delle azioni dei creditori e senza che si rischino situazioni irreparabili dannose per tutto il ceto creditorio (come la vendita di beni pignorati o l’assegnazione di somme espropriate presso Istituti di Credito).

L’effetto protettivo così raggiunto è amplificato dal fatto che sono inefficaci di diritto le ipoteche giudiziali iscritte nei tre mesi antecedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese

Altra novità molto rilevante è contenuta nel nuovo articolo 169bis che risolve il problema – molto frequente – della difficoltà dell’impresa in concordato di adempiere le obbligazioni pregresse e consente di estinguere rapporti contrattuali non profittevoli.

Questa nuova norma consente, infatti, all’impresa ammessa a concordato di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione con l’autorizzazione del Tribunale ovvero di sospenderne l’adempimento per un periodo massimo di sessanta giorni, prorogabile solo una volta.: la controparte contrattuale può ottenere un risarcimento equivalente al danno conseguente al mancato adempimento soddisfatto “come credito anteriore al concordato”, ossia in moneta percentuale alla pari di tutti gli altri creditori.

La riforma ha interessato anche l’articolo 182-quater, norma introdotta nel 2010 e finalizzata a favorire la concessione di finanziamenti funzionali alla procedura concordataria.

Il nuovo 182-quater consente all’imprenditore di richiedere al Tribunale con la domanda di concordato (anche se non ancora accompagnata dalla proposta, da depositarsi successivamente) l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, a condizione che vi sia una relazione dell’attestatore che confermi che tali finanziamenti sono “funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori”), eventualmente anche garantiti da pegno o ipoteca.

La stessa norma prevede che il debitore possa essere autorizzato dal Tribunale, in corso di procedura e fin dalla proposta «a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi» a condizione che sia attestato nei modi di legge che tali prestazioni sono «essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori».

Del tutto nuova è anche la disciplina contenuta nel nuovo articolo 186bis della legge fallimentare, rubricato “concordato con continuità aziendale”.

Si tratta di una norma molto ampia, destinata a regolare diversi problemi che si pongono quando il piano concordatario preveda «la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore», «la cessione dell’azienda in esercizio», oppure ancora «il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione».

Per il nuovo articolo 186bis in queste situazioni è, anzitutto, richiesta una diligente attività di verifica preventiva della convenienza e degli effetti della continuazione dell’attività di azienda e il del professionista che attesta la fattibilità del piano concordatario deve espressamente attestare che «la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori».

La norma prevede poi la possibilità – in caso di continuità aziendale – del differimento, fino a un anno dall’omologazione del concordato, del pagamento dei creditori privilegiati e la continuità dei contratti in corso.

Le nuove norme, delle quali ho esposto solo gli aspetti principali, vanno sicuramente nella direzione della semplificazione e dell’efficienza e possono favorire il mantenimento degli organismi aziendali delle imprese in crisi.

Non vi è stato però (ed è una mancanza grave) alcun vero passo in avanti verso la creazione di un mercato della crisi di impresa.

Se il salvataggio delle aziende in crisi fosse economicamente conveniente (per esempio in virtù di reali vantaggi tributari o creditizi) si creerebbero le condizioni perché la procedura concordataria abbia come esito naturale la continuità aziendale e consenta la soddisfazione dei creditori in tempi rapidi.

Nel nuovo intervento legislativo manca anche una risposta al problema molto sentito dei concordati preventivi con cessione dei beni nei quali … non si riescono a vendere i beni (questo è spesso il caso delle imprese di costruzione).

In queste ipotesi si sarebbe potuto pensare alla creazione di strumenti di mercato fiscalmente agevolati (fondi con quote negoziabili rappresentative del patrimonio ceduto ai creditori) utili a favorire lo smobilizzo dei crediti di coloro che oggi devono solo sperare nell’abilità del Liquidatore Giudiziale o nelle contingenze di mercato.

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