Lo strano caso dell’azienda scomparsa.

DisegnoSocFantasmaDue lettori del blog mi hanno sottoposto un problema che accomuna le loro imprese, entrambe di dimensioni “micro” e attive nel settore metalmeccanico.

Le due imprese hanno maturato ingenti crediti verso una società cliente, che per anni aveva pagato le fatture, anche se … a fatica.

A un certo punto una grossa commessa non è stata pagata.

Dopo mesi di promesse e rassicurazioni la cliente si è resa irreperibile: tutti i telefoni sono improvvisamente ammutoliti e gli amministratori della società debitrice sono partiti per destinazione ignota.

Dopo un po’ è arrivata la lettera di uno studio professionale che informa dell’irreversibile crisi della società cliente e annuncia, vagamente, la formazione di un piano per il pagamento dei creditori.

Il piano tarda, però, ad arrivare e si profila comunque deludente (consistendo probabilmente nella promessa di pagamenti rateali minimi e senza garanzie).

In tutti i due casi è emerso che l’attività d’impresa della società debitrice non è realmente cessata.

I soci della debitrice hanno, infatti, promosso (in un caso con lo schermo di un prestanome) una nuova società, alla quale sono stati trasferiti, con gradualità, clienti, impianti e dipendenti della debitrice.

Questo trasferimento è avvenuto senza clamore e, soprattutto, senza che essere documentato in alcun atto ufficiale.

Dagli approfondimenti fatti è risultato che le nuove società hanno discretamente contattato i fornitori considerati “essenziali”, promettendo il saldo graduale del debito delle società abbandonata all’insolvenza: con qualche difficoltà (e con solide garanzie di terzi) le nuove società hanno anche ottenuto affidamenti bancari e hanno quindi recuperato l’attività del soggetto insolvente.

I creditori non “essenziali” (tra i quali chi mi ha scritto) sono stati completamente esclusi dalla nuova attività e si trovano a essere spettatori della resurrezione del proprio debitore sotto nuova veste (rigorosamente non ufficiale).

I casi che ho descritto sono, purtroppo, molto frequenti.

Capita spesso, infatti, che i responsabili delle imprese in difficoltà finanziaria (o semplicemente non desiderose di pagare i propri debiti) occultino il complesso delle loro attività, ossia l’insieme dei beni e dei rapporti che costituiscono la loro “azienda”. Ricordo che l’azienda è l’elemento materiale e oggettivo dell’attività di un’impresa, anche se spesso i termini “azienda” e “impresa” tendono a essere confusi.

L’occultamento di un’azienda avviene “smontandola” pezzo per pezzo: se ne vanno altrove prima alcuni dipendenti, poi altri, poi le attrezzature e infine l’archivio (non necessariamente in quest’ordine). I “pezzi” dell’azienda sono poi ricomposti e utilizzati in una nuova (o preesistente) attività d’impresa.

Queste operazioni sono sempre condotte evitando di formalizzare con atti espliciti o impliciti il trasferimento dell’azienda e cercando, anzi, di occultarlo con espedienti come il cambio della sede o della ditta commerciale o il mutamento (quantomeno temporaneo) dei mercati di sbocco.

La mancanza di qualsiasi formalizzazione avviene nonostante l’articolo 2556 del codice civile preveda l’iscrizione nel Registro delle Imprese dei contratti di trasferimento delle aziende, perché tutti possano averne notizia.

L’azienda, in altre parole, semplicemente scompare e i creditori sono completamente beffati.

Questa manovra è organizzata per sfuggire alla responsabilità che la legge prevede in caso di trasferimento di azienda (o di ramo di azienda).

In caso di affitto di azienda (o di contratto analogo) il codice civile (articolo 2112) prevede, infatti, che il conduttore sia tenuto in solido con il concedente a saldare i debiti verso i lavoratori dipendenti dell’azienda (e in particolare il TFR).

In caso di cessione della proprietà di un’azienda l’articolo 2560 del codice civile prevede (in aggiunta alla responsabilità verso i dipendenti di cui all’articolo 2112) la responsabilità del cessionario per tutti i debiti dell’azienda ceduta risultanti dai libri contabili obbligatori.

Il decreto legislativo 472 del 1997 prevede poi quanto segue per i debiti fiscali:

  • il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
  • l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.

Evitando di formalizzare la cessione dell’azienda (e, anzi, nascondendola) si cerca di sfuggire a queste responsabilità: se non vi è alcuna “traccia” della cessione di azienda nel Registro delle Imprese è ostacolata (e in qualche caso resa impossibile) l’azione dei creditori che vogliano far valere le responsabilità previste dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile, così come l’azione dell’Erario.

Chi occulta un’azienda può rischiare, in caso di fallimento, le sanzioni penali previste per la distrazione del patrimonio della fallita (distrazione che può configurare il reato di bancarotta): tali sanzioni, però, non sono purtroppo talmente certe e talmente gravi da scoraggiare le manovre ai danni del ceto creditorio (mentre in ogni caso una condanna penale non porta certo soldi nelle tasche dei creditori dell’impresa spogliata della sua azienda).

Come si può reagire all’“insabbiamento” di un’azienda?

In casi come quelli sopra descritti occorre trovare quante più prove possibile: se si riesce a dimostrare che un’azienda è stata trasferita senza le formalità del caso è agevolata l’azione per far valere la responsabilità del cessionario.

Le prove possono essere meramente indiziarie (mantenimento della medesima sede di attività, del medesimo numero di telefono, ecc.)

A volte, invece, le prove possono essere concrete, come quando l’attività aziendale mantiene il medesimo campionario e la stessa organizzazione o come quando (succede molto più spesso di quanto si pensi) è svolta un’attività di contatto dei clienti dell’impresa “decotta” che è stata spogliata dell’azienda.

Sulla base delle prove raccolte è possibile agire per far valere la responsabilità del cessionario.

Va però considerato che qualsiasi azione in giudizio ha un costo (la giustizia civile non è un servizio pubblico e chi ne fa uso deve sopportarne gli oneri, senza alcuna certezza di recuperarli dalla controparte soccombente).

Nel caso dell’azienda scomparsa potrebbe quindi essere molto onerosa la duplicazione di costi derivante dal fatto di dover aggiungere ai costi dell’(inutile) recupero del credito contro l’impresa che si è spogliata dell’azienda il costo ulteriore del recupero nei confronti dell’azienda che ha acquisito l’azienda.

Una recente sentenza, molto nota, ha, però stabilito in proposito di grande favore per i creditori.

Si tratta della sentenza n. 964 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16 giugno 2015.

Per questa sentenza:

  • l’operazione giuridico-economica consistente nell’occultamento di un’azienda deve considerarsi come un abuso della facoltà riconosciute dalla legge agli imprenditori (nel caso esaminato dal Tribunale si era avuta la cessione dell’intera azienda a società di nuova costituzione e con compagine quasi identica, la contestuale liquidazione della cedente e la prosecuzione dell’attività da parte della cessionaria” allo scopo di sfuggire ai debiti pregressi);
  • come giusta reazione dell’ordinamento statale a tale abuso si deve ritenere possibile l’azione contro il cessionario dell’azienda sulla base del “titolo esecutivo” ottenuto contro l’originario titolare dell’azienda.

Si tratta di un principio di grande importanza, che certamente faciliterà la reazione alle manovre di distrazione di beni aziendali a danno dei creditori (preciso di avere semplificato moltissimo il contenuto della complessa sentenza, per esigenze di chiarezza e di spazio: posso inviare la decisione integrale a chi me ne farà richiesta).

Se comunque si ritiene eccessivo l’onere per l’“inseguimento” dell’azienda debitrice (per esempio perché il credito è molto piccolo) esiste una possibilità che in fondo è poco sfruttata (o comunque non sfruttata tempestivamente).

Si può cercare di provocare nel tempo più breve possibile (senza inutili dilazioni e senza trascinare la questione per mesi, come spesso si fa) il fallimento dell’impresa spogliata dell’azienda, per far sì che il Curatore Fallimentare (che ha ovviamente mezzi di indagine e poteri maggiori di quelli di un singolo creditore) possa agire per il recupero dell’azienda (o di quelle che ne è rimasto).

Concludendo sul tema dell’azienda scomparsa va osservato che spesso le manovre come quelle sopra descritte non intaccano la posizione dei creditori più “forti” che riescono a ottenere garanzie personali da parte dei soci delle società debitrici.

Un modo per evitare o limitare le conseguenze della scomparsa di un’azienda debitrice potrebbe essere, anche per i creditori minori, cercare di negoziare simili garanzie: spesso è possibile ottenere garanzie semplicemente concedendo una dilazione o uno sconto o promettendo, nella negoziazione commerciale, prestazioni collaterali come il prolungamento della garanzia dei prodotti.

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