LE SENTENZE DI OTTOBRE 2014 RILEVANTI PER LE IMPRESE.

Le sentenze della Cassazione indirizzano l'attività degli operatori economici.
Le sentenze della Cassazione indirizzano l’attività degli operatori economici.

 

Propongo in questo post una rassegna delle più importanti sentenze della Cassazione e dei giudici di merito di ottobre 2014.

ANATOCISMO E IREGOLARITÀ BANCARIE

Il Tribunale di Lucca ha affermato con sentenza del primo ottobre che in materia di contratti bancari, il fenomeno degli interessi anatocistici – e cioè della produzione degli interessi sugli interessi – è estraneo al mutuo con ammortamento alla francese quando venga verificato che in tale tipo di mutuo l’importo della rata è costante ed è calcolata con una formula di matematica finanziaria che non comporta alcuna forma di anatocismo.

Il Tribunale di Piacenza è tornato con sentenza del 27 ottobre sul tema delle clausole anatocistiche anteriori all’anno 2000, affermando che le clausole anatocistiche relative ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera del Comitato per il Credito e il Risparmio (CICR) 9 febbraio 2000 necessitano di una nuova pattuizione scritta atteso che l’art. 7 della delibera stessa deve considerarsi travolto dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 comma 3 d.lgs. n. 342 del 1999. Peraltro, la necessità di una nuova pattuizione scritta consegue comunque al peggioramento delle condizioni economiche del contratto insito nella previsione di un anatocismo prima illegittimo e non dovuto.

APPALTO

Cass. 21350 del 9 ottobre si è occupata di un caso non infrequente, ossia quello del contratto di appalto per la realizzazione di un’opera edilizia abusiva. Per questa ipotesi la Corte ha stabilito che l’appaltatore non ha diritto a compenso, in quanto il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c.; la nullità del contratto non sussiste quando la concessione edilizia assente nel momento in cui si avvia l’opera sopravviene in momento successivo purché prima della conclusione dell’intervento edilizio

COMPRAVENDITA

La Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 20857 del 2 ottobre su una singolare vicenda in materia di compravendita immobiliare.

La causa era relativa all’accertamento del reale proprietario di un immobile che si asseriva essere stato fittiziamente “Intestato” a persona diversa dal reale proprietario, che aveva versato il prezzo dell’immobile, lo aveva utilizzato per anni e aveva pagato le imposte relative.

Nella causa l’intestatario dell’immobile aveva addirittura confessato a verbale di essere solo un “prestanome”.

Poiché, però, mancava qualsiasi prova scritta del fatto che il reale proprietario era diverso da quello apparente la Corte ha respinto la sua domanda di accertamento della proprietà, sul presupposto che tutti gli atti relativi a beni immobili devono necessariamente rivestire forma scritta.

CONSUMATORI

La sentenza n. 22863 del 28 ottobre affronta un tema di un certo interesse, ossia quello dell’esistenza del diritto di recesso del consumatore che acquista un bene nel contesto di una “fiera”.

Nella causa sottoposta alla Corte il consumatore affermava di avere tale diritto, in quanto il contratto doveva considerarsi concluso “fuori dai locali commerciali” e quindi soggetto alla disciplina che in favore dei consumatori prevede il diritto di recesso dai contratti conclusi in tale sede.

La Corte ha respinto la domanda del consumatore sul presupposto che le negoziazioni che si svolgano nell’ambito degli stands allestiti dagli operatori all’interno di una fiera o di un salone di esposizione non sono assoggettabili alle disposizioni dell’art. 1, 1 comma, d. lg. n. 50/1992, pur se si tratti di luoghi ai quali il pubblico possa liberamente accedere. In questi casi da un lato l’attività imprenditoriale non può propriamente ritenersi esterna alla sede dell’impresa, trattandosi di attività solo temporaneamente dislocata in luogo diverso dalla sede legale e dall’ordinaria sede commerciale. Dall’altro lato non si può in linea di principio affermare che il consumatore che acceda di sua iniziativa allo stand fieristico ed ivi concluda un affare si possa considerare in situazione tale da venire sorpreso e colto impreparato dalle offerte commerciali in cui si imbatte, dato che normalmente vi si reca proprio per conoscere e valutare tali offerte.

LAVORO SUBORDINATO

La sentenza della Cassazione n. 22836 del 28 ottobre ha affermato il principio, molto importante, che le dimissioni del lavoratore possono essere annullate dal Giudice se risulta che il dipendente si trovava, al momento in cui le ha comunicate in stato di incapacità naturale ((nella specie era stato accertato che il dipendente era affetto da una sindrome ansioso – depressiva di tale gravità da far venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e da seriamente inibire la sua capacità di valutazione dell’atto al momento in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni)

Cass. 22291 del 21 ottobre è intervenuta sul tema della risoluzione del rapporto di lavoro affermando che nel licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, a fortiori, quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un’unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale unitaria .

SOCIETÀ

La Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 22784 del 27 ottobre sul tema del rapporto tra qualità di socio e potere di richiedere l’annullamento della deliberazione assembleare di una società: l’azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall’art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l’azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell’attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

La sentenza della Cassazione n. 22573 del 27 ottobre è intervenuta sul tema sempre molto discusso, del diritto del socio a ottenere dagli amministratori il risarcimento del danno conseguente alla riduzione del valore della partecipazione sociale (conseguente a rovinosi contratti di compravendita di beni sociali stipulati a vantaggio degli altri soci (che erano anche amministratori).

La domanda è stata respinta sul presupposto che  l’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato «direttamente» dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

Per Cass. 21942 del 16 ottobre la deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell’interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un’ipotesi di mera annullabilità.

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

La Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 21107 del 10 ottobre sul caso di un datore di lavoro (Ente Pubblico) che aveva risolto il rapporto di lavoro con un dipendente dopo avere ricevuto una segnalazione anonima nella quale si dava notizia che il dipendente esercitava il meretricio offrendo le proprie prestazioni sulla rete internet.

Il dipendente si era rivolto al Garante per la tutela dei dati personali chiedendo ed ottenendo un ordine inibitorio del trattamento dei dati relativi a tale sua attività da parte del datore di lavoro.

Da qui un contenzioso tra il datore e il Garante, approdato alla Corte di Cassazione, che ha affermato l’illegittimità del comportamento datoriale consistente nell’effettuazione di ricerche in rete sul comportamento sessuale del proprio dipendente tramite la consultazione di siti specializzati

La Corte ha, infatti, affermato che la particolare natura dei dati sensibili, e segnatamente di quelli riguardanti la salute e la vita sessuale delle persone (che appartengono alla categoria dei dati c.d. supersensibili, i quali investono la parte più intima della persona, nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate), esige, in ragione dei valori costituzionali posti a loro presidio (artt. 2 3 Cost.), una protezione rafforzata e quindi impedisce il loro trattamento anche per fini connessi all’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.

TUTELA DEL PATRIMONIO

La Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 22593 del 23 ottobre su di un tema che interessa la tutela del patrimonio dell’imprenditore, affermando che  il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente (e quindi in generale a tutti i terzi) in data successiva per 9 anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i 9 anni.

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