LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015. LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I NEOASSUNTI: LUCI ED OMBRE.

il costo del lavoro determina la competività delle imprese italiane

L’articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) contiene importanti disposizioni in materia di lavoro subordinato (conferma bonus 80 euro, TFR in busta paga su base volontaria, aumento dell’esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici, riduzione della base imponibile IRAP tramite l’integrale deduzione del costo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato…).Una novità di grande importanza è la riduzione contributiva per le nuove assunzioni introdotta “al fine di promuovere forme di occupazione stabile”, misura che nelle intenzioni del Governo renderebbe conveniente la stipulazione di nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

È, infatti, in vigore dal primo gennaio 2015 il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (comma 118).L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati (credo, quindi, anche ai liberi professionisti) e riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.L’agevolazione spetta anche ai datori di lavoro agricoli (comma 119), con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014.

Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico.

L’esonero è applicabile per un periodo massimo di 36 mesi e per un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua.
L’esonero, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di contribuzione previsti dalla legge, non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail e non spetta ai lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e nemmeno a quelli per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato (ignoro come i datori di lavoro possano verificare questo requisito senza troppe difficoltà …).

L’esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore con il quale abbia avuto (anche per il tramite di società controllate o collegate o per interposta persona) un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti all’entrata in vigore della legge di stabilità.
Il mancato versamento dei contributi Inps non ha ripercussioni a danno del lavoratore, dato per i mesi dello sgravio contributivo i lavoratori maturano comunque la contribuzione utile agli effetti della pensione

Fin qui le luci della novità normativa.
La novità ha anche qualche ombra

Il comma 121 stabilisce, anzitutto, che i benefici contribuiti contenuto nell’art. 8, co. 9, della Legge n. 407/1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015 (si tratta della dispensa, differenziata per aree geografiche, dall’obbligo contributivo in caso di assunzione di disoccupati e cassintegrati di lungo periodo).
Non è chiaro se l’eliminazione delle agevolazioni contributive del 1990 per l’assunzione di disoccupati e cassintegrati di lungo periodo (che comprendevano anche l’esonero dai contributi INAIL) abbia o meno carattere permanente, anche se francamente sembra di dovere interpretare la legge in questo modo.
Se così fosse, a regime imprese e lavoratori subirebbero un aumento e non una riduzione complessiva del costo del lavoro (anche perché il nuovo incentivo è al momento previsto solo per un periodo di tre anni).

Altra questione poco chiara è quella della natura della misura di decontribuzione.
Nel testo della norma si fa riferimento a una “esenzione” contributiva e non a uno “sgravio”, dal che deve desumersi che la misura non è condizionata al rispetto dei presupposti normalmente richiesti per lo sgravio contributivo, ossia, in particolare, l’incremento occupazionale effettivo.
Se prevalesse, però, l’interpretazione per la quale si tratta di “sgravio” l’accesso alla misura sarebbe particolarmente complesso dati gli stringenti presupposti previsti dalla legge per la concessione di sgravi contributivi.

Vi è poi una questione di grande importanza.
L’agevolazione non sembra illimitata, ma pare subordinata a un tetto massimo di spesa.
Nel settore agricolo il tetto di spesa è di pochi milioni di Euro
Per gli altri settori il comma 121 della nuova disposizione stabilisce, invece, che al finanziamento degli incentivi si provvede, con un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per l’anno 2018.
Esauriti i fondi i datori di lavoro perderanno, credo, la facoltà di accedere all’incentivo o confidare nel rifinanziamento dell’incentivo.

La prassi e le interpretazioni ministeriali e INPS aiuteranno a comprendere la reale portata della novità normativa.
Certo è che, al momento, chi voglia sfruttare l’incentivo dovrà agire con particolare cautela.

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