L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO COME STRUMENTO DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO.

Nella ricerca di strumenti per la prevenzione e la veloce definizione delle liti pare opportuno dedicare una particolare attenzione all’istituto dell’ “accertamento tecnico preventivo”, regolato dagli articoli 696 e 696bis del codice civile.
Si tratta di una procedura molto semplice che consiste in una verifica tecnica dello stato di luoghi, cose o persone ovvero nell’accertamento e nella determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
La verifica è effettuata da un Perito nominato dal Presidente Tribunale, incaricato normalmente anche di tentare la composizione della lite: la relazione del Perito è destinata ad essere allegata al materiale di causa, costituendone di fatto spesso l’elemento principale.Tale relazione è l’unico “risultato” della procedura, che non si conclude con sentenza o altro provvedimento dotato di efficacia giuridica vincolante.
L’accertamento tecnico preventivo era normalmente utilizzato solo in casi di particolare urgenza e tipicamente quando era necessario “fotografare” a futura memoria la condizione di luoghi e di cose, in modo tale da evitare la dispersione del materiale probatorio (per esempio quando occorreva riparare in tempi brevi un macchinario difettoso e si riteneva opportuno documentare in maniera inconfutabile la condizione dello stesso prima delle riparazioni):
Oggi l’accertamento tecnico preventivo è utilizzato anche in assenza di una condizione di urgenza, al solo scopo della determinazione in contraddittorio dell’ammontare dei crediti del soggetto interessato.
L’utilità dell’accertamento tecnico preventivo deriva essenzialmente dalla circostanza che attraverso tale procedimento è possibile pervenire in tempi veramente molto brevi alla verifica di fatti controversi tra le parti.
Di fronte all’autorevole relazione di un Perito nominato dal Tribunale che abbia operato nel contraddittorio delle parti è veramente molto difficile che possano avere successo le contestazioni della parte che sostenga che i fatti abbiano connotati diversi rispetto a quelli indicati dal Perito medesimo.
La domanda di accertamento tecnico preventivo relativa alla verifica tecnica dello stato di luoghi, cose o persone può essere proposta sia prima dell’insorgere di una causa tra le parti che dopo l’avvio della medesima.
Si ritiene invece generalmente che la domanda relativa alla determinazione di crediti non possa essere proposta in corso di causa, per evitare una sostanziale duplicazione di procedimenti.
Un settore nel quale l’accertamento tecnico preventivo pare particolarmente utile è quello dei contratti di appalto. Tale strumento processuale può, infatti, essere utile sia per l’accertamento della condizione di lavori contestati che per la verifica dei crediti dell’appaltatore (per esempio relativi a “riserve” per opere aggiuntive).

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