LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NELL’APPALTO.

appaltoNelle scorse settimane si era diffusa la voce che nell’atteso decreto sblocca- Italia sarebbe stata parzialmente abrogata la disciplina della “responsabilità solidale” in materia di appalto per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

A quanto pare questa novità non ci sarà.

La discussione in corso induce, però, a una riflessione sulla responsabilità solidale nell’appalto, questione molto discussa e oggetto anche di diverse cause nei Tribunali del lavoro.

Il contratto di appalto rappresenta una soluzione ottimale per le imprese che intendono “esternalizzare” determinati processi produttivi, concentrandosi sul core business aziendale.

Il sistema legale italiano contiene, però, regole ispirate alla preoccupazione che l’appalto di lavori e servizi non pregiudichi gli interessi dei lavoratori, del fisco e degli enti previdenziali e assistenziali.

Si vogliono evitare, insomma, eventuali effetti negativi della duplicazione dei soggetti avvantaggiati dalla prestazione dei lavoratori (committente e appaltatore).

Queste regole sono accomunate dal concetto di “solidarietà”: per evitare l’evasione dei debiti retributivi, fiscali e previdenziali dell’appaltatore si prevede che l’impegno di pagamento debba essere assolto anche dal committente, che può, poi, rivalersi sull’appaltatore.

La prima regola risale al codice civile del 1942 ed è tuttora in vigore.

ARTICOLO 1676  CSi tratta dell’articolo 1676 per il quale i dipendenti dell’appaltatore non pagati possono agire direttamente contro il committente per ottenere il dovuto: la responsabilità del committente è, però, limitata al suo debito nei confronti dell’appaltatore al tempo della domanda.

Nel 1960 era stata introdotta una regola di solidarietà, poi abolita, per la quale gli imprenditori che affidavano a terze imprese prestazioni di opere e di servizi da eseguire all’interno della propria azienda erano tenuti ad assicurare ai dipendenti delle imprese appaltatrici un trattamento economico e normativo uguale a quello dei propri dipendenti “diretti”.

La successiva disciplina della solidarietà nell’appalto privato è convenuta nella legge “Biagi” del 2003, nel “decreto Bersani” del 2006 e nel testo Unico sicurezza sul lavoro del 2008.

 L’articolo 29 della legge Biagi (276/2003) stabilisce che per tutta la durata del contratto di appalto e per i due anni successivi alla sua cessazione il committente di un’opera che agisca in veste di professionista o di imprenditore è tenuto, in solido con l’appaltatore e con tutti gli eventuali subappaltatori, al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Va precisato che la disciplina della solidarietà sopra indicata si applica indipendentemente dal tipo di rapporto con i “lavoratori” e quindi anche in favore dei “lavoratori” con contratto di lavoro autonomo (il punto è chiarito da un’esplicita disposizione di legge contenuta nel “pacchetto lavoro del 2013).

BERSANI

Un’ulteriore solidarietà, questa volta di tipo tributario e sempre riferita all’appalto privato, è stata poi prevista dal “decreto Bersani” del 2006 (d.l. 223/2006) il cui articolo 35 distingue tra la posizione dell’appaltatore nei confronti dei subappaltatori e quella del committente nei confronti dell’appaltatore:

–          l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore (fino al limite del corrispettivo dovuto) per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi dei dipendenti;

–          la responsabilità è esclusa se prima di pagare l’appaltatore verifica che il pagamento delle ritenute è adeguatamente documentato (anche attraverso attestazione di professionista abilitato);

–          fino alla documentazione del pagamento delle ritenute l’appaltatore può sospendere il pagamento del subappaltatore;

–          il committente non ha, invece, responsabilità solidale, ma, se è un imprenditore, è soggetto a pesante sanzione amministrativa se paga il corrispettivo dell’appalto senza avere verificato il pagamento delle ritenute.SICUREZZA

Per gli appalti pubblici esiste poi una specifica disciplina, contenuta nell’art.  118   del d. lgs. 163 2006 (codice contratti pubblici) e 4 e 5 del relativo regolamento di attuazione.

Queste norme istituiscono un sistema teoricamente diretto ad assicurare il pagamento dei subappaltatori, stabilendo che:

la stazione appaltante debba indicare nel bando se è sua intenzione pagare direttamente i subappaltatori o subordinare il pagamento dell’appaltatore alla dimostrazione del pagamento dei subappaltatori;

in ogni caso la stazione appaltante possa sostituirsi agli appaltatori nel pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni sul lavoro dipendente.

Qui di seguito una breve tabella riassuntiva dei diversi tipi di solidarietà nell’appalto.

tabella

Fin qui le regole. Si tratta di norme complesse, che spero di avere riassunto con la maggiore chiarezza possibile.

C’è, però, una questione che rimane sullo sfondo e della quale non si parla abbastanza.

Una disciplina così complessa e vincolante si presta all’uso strumentale da parte di committenti poco intenzionati a .. pagare.

L’effetto micidiale dei ritardi nei pagamenti (magari giustificati da contestazioni infondate) fa sì che spesso le imprese appaltatrici non siano … in grado di pagare  retribuzioni e contributi.

Il committente può così rifiutare il pagamento e … liberarsi dell’appaltatore abbandonato al fallimento.

Avanti poi con un altro appaltatore e così via.

Non mi risulta che i Tribunali si siano mai occupati della mala fede nell’applicazione della responsabilità solidale.

Credo sia venuto il momento di farlo.

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