L’ACCOMANDATARIO OCCULTO.

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 13468 del 3 giugno 2010 ha affrontato la questione dell’“accomandatario occulto”.
Il Tribunale di Verona aveva dichiarato il fallimento del socio accomandante di una s.a.s., ritenendo di qualificarlo come accomandatario in virtù dell’esistenza di una continuativa attività di prestazione di garanzia alla società, accompagnata da prelievi dalle casse sociali.
La dichiarazione di fallimento era poi stata revocata in secondo grado.
La Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello di Venezia ha affermato che l’ingerenza “finanziaria” dell’accomandante che presti garanzie e prelevi dalle casse sociali non può considerarsi equivalente al compimento di atti gestori in presenza del quale l’articolo 2320 c.c. consente la riqualificazione della posizione del socio.

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