IL PROBLEMA DELLE DIMISSIONI DEL COLLEGIO SINDACALE.

dimissioniMi è capitato diverse volte un caso singolare.

Un professionista contabile è stato nominato Sindaco di una società.

Il periodo dell’incarico termina ma la società non provvede alla sostituzione del Sindaco e gli amministratori, con totale indifferenza, continuano a comportarsi come se il Sindaco fosse in carica: lo invitano ai consigli e alle assemblee, richiedono i pareri obbligatori, ecc.

Il caso è più frequente di quanto si pensi e si verifica di solito in società decotte, nelle quali nessuno vuole assumere incarichi (e nelle quali di solito il Sindaco in carica non riceve il compenso da anni…).

Lettere di dimissione, telefonate, email, appelli vari sono di solito inutili: gli amministratori sono sordi e ciechi e non provvedono a richiedere al Registro delle Imprese l’iscrizione della decadenza del Sindaco come sarebbe loro imposto dalla legge

Il Sindaco in carica è giustamente preoccupato e non sa come comportarsi.

La soluzione del caso è più semplice di quanto sembri.

Per costante orientamento giurisprudenziale non è applicabile al collegio sindacale (o al Sindaco Unico della srl) l’art. 2385 c.c. che prevede la “prorogatio” degli amministratori cessati anche nel caso di rinuncia degli stessi, in quanto le esigenze di continuità di funzionamento dei due organi sono differenti.

Se non è ipotizzabile una vacatio, anche breve, dell’organo amministrativo, titolare dei poteri di gestione e quindi della vita operativa della società, è invece ammissibile una vacatio dell’organo di controllo, che non è chiamato ad un impegno quotidiano e ad una costante presenza fisica (v. in proposito ad esempio Trib. Milano, 2 agosto 2010).

Da ciò deriva che le dimissioni del sindaco devono senz’altro ritenersi efficaci una volta giunte alla società.

Il Sindaco che voglia ottenere l’iscrizione della sua cessazione al registro delle Imprese deve quindi seguire la procedura prevista dall’articolo 2190 del codice civile, per il quale se un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta l’Ufficio del Registro delle Imprese deve invitare con raccomandata l’impresa a eseguirla e se l’impresa non ottempera provvede il Tribunale, con decreto del Giudice proposto a tale Registro.

Si tratta quindi, in concreto, di sollecitare l’Ufficio a rivolgere alla società l’invito a eseguire l’iscrizione e poi a richiedere al Tribunale di  provvedere.

Se l’Uffficio non dovesse provvedere (o lo facesse con “troppa calma” si potrà sempre ricorrere direttamente al Giudice del Registro.

2 commenti su “IL PROBLEMA DELLE DIMISSIONI DEL COLLEGIO SINDACALE.”

  1. Articolo molto interessante.
    A ciò posso aggiungere che la Cassazione è oramai univoca nel ritenere che ai sindaci è richiesto un controllo di legalità e non puramente formale! Controllo finalizzato alla verifica che le operazioni poste in essere dall’organo amministrativo non travalichino i limiti della corretta amministrazione.

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    • Un controllo che non sia puramente formale è difficile da richiedere a un organismo spesso demotivato e poco “sopportato” dalla società controllata.
      Si potrebbe pensare a una qualche forma di incentivo (in termini di rating anche bancario) per le società che abbiano ottenuto riscontri positivi dalle verifiche sindacali.

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