IL PROBLEMA DELLA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE “OMNIBUS”.

Di frequente i soci (e ancora di più gli amministratori) di una piccola società sono chiamati a prestare garanzia fideiussoria per l’esposizione bancaria della società medesima.
Spesso la fideiussione è del tipo “omnibus” e garantisce – pertanto – l’adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che fossero consentite, alla società garantita.
Normalmente il fideiussore è, però, partecipe della vita sociale e si rende ben conto del rischio di una simile garanzia.
Spesso, però, gli anni passano e la situazione cambia: il socio garante lascia la compagine sociale o cessa di interessarsi attivamente della vita sociale (per esempio perché decade dalla carica di amministratore o si licenzia dall’impiego presso la società garantita).
La fideiussione (che non ha limite di durata) è dimenticata, senza che il garante  – che da partecipe è divenuto ignaro delle cose sociali – neppure si preoccupi di revocare il proprio impegno.
La fideiussione “riappare” però, all’improvviso (anche dopo molti anni), quando la società garantita incontra difficoltà nel rientro dell’esposizione bancaria.
Si pone, quindi, il problema della tutela del garante ignaro dell’effettivo andamento della società garantita.
In questi casi deve essere tenuto ben presente quanto dispone l’articolo 1956 del codice civile «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito»: questa norma è considerata inapplicabile quando il garante è in condizione di conoscere la situazione del debitore garantito.
Per una pronuncia recente in proposito si veda ad esempio la decisione della Cassazione n. 21730/2010 (se, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia).
In questa prospettiva se la Banca ha consentito successivi continui aumenti dell’esposizione della società garantita nonostante il peggioramento della situazione della società medesima, si apre un’importante via di tutela per il fideiussore.
In questi casi è bene poter documentare in maniera convincente sia il distacco del fideiussore dall’attività sociale che l’evoluzione negativa subita dalle condizioni patrimoniali della società garantita.

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