I diritti del turista e la vacanza rovinata

Arrivano le vacanze …

Da quest’anno chi ha comprato un pacchetto turistico e parte o sta per partire per una vacanza ha più tutele e può ottenere più facilmente il risarcimento del danno se qualcosa va storto.

Dal 1° luglio 2018 è in vigore anche in Italia la direttiva europea sui pacchetti turistici (la 201572302), che ha reso più forte la posizione di chi viaggia con un pacchetto turistico.

La direttiva ha modificato il Codice del Turismo (D. Lgs.) 79/2011), migliorando la protezione di chi acquista pacchetti turistici anche online.

In vista delle vacanze il blog dedica un approfondimento al tema.

Che cosa è un pacchetto turistico?

Secondo il Codice del Turismo (art. 33) il pacchetto turistico è la combinazione di due o più tipi diversi di servizi turistici per lo stesso viaggio o la stessa vacanza (trasporto, alloggio, noleggio auto, tour guidati).

Il pacchetto può essere preconfezionato – e quindi comprendere un certo numero di servizi combinati da un tour operator o da un’agenzia di viaggi – oppure può essere più personalizzato, ossia costruito dal turista associando diversi servizi offerti da un unico venditore.

Attenzione: si ha pacchetto turistico solo il servizio turistico aggiuntivo rispetto a viaggio e alloggio rappresenta almeno il 25% del valore totale del viaggio, oppure se ne costituisce un elemento essenziale.

Il pacchetto turistico deve essere “conforme”

Quando si configura un pacchetto turistico?

Si ha un pacchetto turistico quando il cliente prenota servizi turistici combinati da un rivenditore o con il suo aiuto oppure quando si prenotano servizi turistici con contratti separati da fornitori distinti e si verifica una delle seguenti condizioni:

  • si acquistano i servizi turistici presso un unico punto vendita (ad es. un sito web) e selezionano tutti insieme prima di accettare e di pagare (per esempio mettendoli nel “carrello” del sito
  • i servizi sono venduti a un prezzo forfettario o globale;
  • i servizi sono stati pubblicizzati/venduti come un “pacchetto” o denominazione analoga
  • i servizi turistici sono combinati dopo aver concluso un contratto che conferisce il diritto di scegliere tra una selezione di diversi servizi turistici (come nel caso dei cofanetti regalo);
  • si configura un pacchetto “click-through” (acquisto di servizi da diverse imprese turistiche mediante un processo di prenotazione online collegato in cui la prima impresa trasmette il nome, l’indirizzo e-mail e gli estremi del pagamento alla seconda impresa e il secondo contratto è concluso entro 24 ore dal primo contratto).

Cosa succede se il turista non può utilizzare il pacchetto acquistato?

In base all’articolo 38 del Codice del Turismo se il cliente non può partire può trasferire il pacchetto turistico a un’altra persona (ovviamente con i requisiti per fruire del pacchetto) previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro sette giorni prima dell’inizio del pacchetto.

Se non è stato possibile trasferire il pacchetto, per l’articolo 41 del Codice è possibile recedere dal contratto versando all’organizzatore l’indennità concordata nel contratto fra le parti ovvero una somma corrispondente al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici (se quindi si scopre che il posto del turista è stato preso da altri in teoria è possibile ottenere il rimborso quasi totale…)

Sempre per l’articolo 41 del Codice del turismo in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso e ha diritto anche al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

E se il pacchetto non è conforme alle promesse?

Il turista deve avvertire l’organizzatore  di non conformità

La cronaca estiva riporta spesso casi in cui un pacchetto turistico non risulta conforme alle promesse fatte al momento dell’acquisto.

I diritti riconosciuti al turista in questi casi sono regolati dagli articoli 42 e 43 del Codice del turismo.

Le regole contenute in questi articoli non sono di facilissima lettura, ma possono essere riassunte come segue:

Il cliente è tenuto, nei limiti del possibile e del ragionevole, ad avvertire l’organizzatore del disservizio perché l’organizzatore stesso possa porvi rimedio.

Se l’organizzatore non provvede o se non c’è il tempo materiale per avvertire il cliente può anticipare la somma necessaria (nei limiti della ragionevolezza) per ovviare al disservizio (può, per esempio, acquistare subito un’escursione sostitutiva se nel giorno previsto la guida non si presenta in albergo …) e chiederne poi il rimborso.

L’organizzatore deve fare quanto possibile per rimediare a qualsiasi disservizio, per esempio organizzando il trasferimento del viaggiatore in una struttura diversa da quella rivelatasi inadeguata;

Se non è possibile rimediare a un disservizio o se è possibile rimediare solo in parte il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo e al risarcimento del danno.

Se la difformità del pacchetto è rilevante il viaggiatore può chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione totale o parziale del prezzo oltre al risarcimento del danno e in questo caso se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

Il risarcimento del danno non è dovuto se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

Il risarcimento del danno patrimoniale e alla persona. Attenzione alle prescrizioni…

L’articolo 43 del Codice del Turismo prevede dei termini di prescrizione piuttosto stretti per le azioni di risarcimento del viaggiatore.

Per questa norma:

  • il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni patrimoniali si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza;
  • il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto).
La legge nei casi più gravi riconosce al turista il risarcimento del danno per vacanza rovinata .

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Anche qui una prescrizione….

Per l’articolo 46 del Codice del Turismo se la non conformità delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto è di rilevante importanza il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Questa norma prevede il diritto al risarcimento del danno “da vacanza rovinata”, danno che è indipendente da una perdita patrimoniale del viaggiatore o da un pregiudizio alla sua persona e che si sostanzia nel senso di fastidio, di delusione e di perdita connesso a una disastrosa esperienza di vacanza.

Il diritto a questo risarcimento si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza

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