Il titolo esecutivo è un documento che consente di imporre una prestazione a un altro soggetto senza necessità dell’intervento di un Giudice: la prestazione può avere a oggetto il pagamento di una somma di denaro, la consegna o il rilascio di beni, una prestazione di fare o di non fare. La sua disciplina generale è contenuta nell’articolo 474 del codice civile.
Il titolo esecutivo è “creato” da un’attività giuridica che può essere anzitutto compiuta da un Giudice o un Organo dotato di identico potere giurisdizionale (Arbitro o Collegio Arbitrale). Il titolo esecutivo “creato” da un Giudice prende il nome di sentenza, decreto o ordinanza a seconda dei casi.
L’attività giuridica per la creazione del titolo esecutivo può, altrimenti essere svolta da soggetti privati senza l’intervento di un Giudice.
Sono titoli esecutivi di formazione privata:
- gli accordi stesi con l’assistenza di avvocato al termine di un procedimento di “negoziazione assistita”;
- gli accordi stesi con l’assistenza di avvocato al termine di un procedimento di mediazione;
- le cambiali, gli assegni e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;:
- le scritture private autenticate da Notaio in relazione all’obbligo di pagare somme di denaro che sia previsto nelle medesime;
- altri atti “ricevuti da Notaio o da Pubblico Ufficiale” autorizzati in relazione agli impegni (anche di fare, non fare consegnare…) in essi indicati.
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