RISERVA DI PROPRIETA’

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Le imprese che vendono beni con pagamento rateale o che forniscono impianti con pagamento a stato avanzamento lavori spesso aspirano a riprendere la proprietà di quanto fornito se il cliente non paga integralmente il dovuto.

Occorre però ricordare che la riserva di proprietà non è “opponibile” ai terzi (per esempio ai successivi acquirenti, creditori o al Curatore Fallimentare dell’impresa cliente) se non sono state rispettate le formalità previste dall’articolo 1524 del codice civile

Per questa norma

La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.

Se i beni venduti sono iscritti in pubblici registri (per esempio il pubblico registro automobilistico) occorre anche rispettare le particolari formalità di iscrizione in tali registri previste dalla legge.

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