Recesso nelle società per azioni

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L’articolo 2437 ter del codice civile stabilisce che in caso di recesso del socio di società per azioni non quotata il valore delle azioni per le quali è esercitato il recesso deve essere determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile “tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, e dell’eventuale valore di mercato delle azioni (art. 2437ter, 2° comma.)
La stessa norma prevede invece, nel caso di recesso da società per azioni quotata in mercati regolamentati, che il valore si liquidazione delle azioni del socio receduto sia determinato “facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso” (art. 2437 ter, 3° comma.)
Nelle società non quotate il contratto sociale può peraltro prevedere criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, e altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione (art. 2437 ter, 4° comma.)
Il procedimento per la liquidazione della somma dovuta al socio recedente è articolato secondo la seguente scansione:

  • nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’assemblea, chiamata a deliberare su questione che possa legittimare il recesso, il socio ha diritto di ricevere dagli amministratori la comunicazione del valore di rimborso proposto dagli amministratori in base ai criteri legali e a quelli fissati nel contratto sociale (art. 2437 ter, 5° comma);
  • il socio può, nella dichiarazione di recesso, contestare il valore proposto dagli amministratori;
  • in questo caso la somma da rimborsare deve essere determinata con relazione giurata entro novanta giorni dall’esercizio del recesso da parte di un esperto arbitratore nominato dal Tribunale su domanda della parte più diligente;
  • le azioni del socio che abbia esercitato il diritto di recesso devono essere offerte dagli amministratori in opzione agli altri soci (e ai titolari di obbligazioni convertibili) in proporzione alla rispettiva partecipazione;
  • le azioni non acquistate devono quindi essere collocate sul mercato;
  • qualora siano assenti soci o terzi disponibili ad acquistare le azioni, le stesse devono essere acquistate da parte della società utilizzando riserve disponibili;
  • in assenza di utili e di riserve disponibili deve essere convocata dagli amministratori l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società. I creditori possono opporsi alla delibera di riduzione del capitale sociale secondo la disciplina di cui all’articolo 2445: in caso di accoglimento dell’opposizione la società si scioglie.
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