La mediazione è l’attività svolta da un soggetto imparziale e finalizzata a ad assistere due o più soggetti nella ricerca di una soluzione per la composizione di una lite.
Se la lite è composta si perviene a un accordo amichevole delle parti (senza l’intervento del Tribunale o di altro Organo di Giustizia), accordo definito conciliazione.
Questo accordo ha, a certe condizioni, un’efficacia simile a quella di una sentenza e può quindi costituire titolo esecutivo per l’esecuzione forzata sui beni della parte che nell’accordo è indicata come debitrice di una prestazione.
La mediazione è principalmente regolata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha previsto l’istituzione su tutto il territorio nazionale di Organismi di Mediazione, enti specializzati nella promozione e nello svolgimento di mediazioni di controversie.
Dal punto di vista dei costi è molto importante sottolineare che l’articolo 17 del citato decreto legislativo prevede che si svolga un primo incontro di mediazione nel quale le parti sono chiamate a esprimersi sulla loro volontà o meno di proseguire nella mediazione. Se le parti non intendono proseguire il procedimento è senza costi, salvo un limitato rimborso all’Organismo di Mediazione.
Se, invece, le parti decidono di proseguire nella mediazione è dovuto un compenso all’Organismo di Mediazione nella misura (comunque piuttosto contenuta), prevista da un decreto ministeriale.
Va sottolineato che per promuovere e diffondere la cultura della mediazione la legge (articolo 5 del citato decreto) prevede che diversi tipi di controversie non possano neppure essere iniziati se prima non si è tentato un procedimento di mediazione.
Si tratta delle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
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